Sentenza n. 1970/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello unico per l’immigrazione di -OMISSIS-, in relazione all’istanza di accesso agli atti presentata dalla società ricorrente in data 13 maggio 2026 e per la condanna dell’Amministrazione medesima al rilascio di copia dei provvedimenti di revoca del nulla osta adottati nei confronti di dieci lavoratori stranieri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dello Sportello unico per l’immigrazione sull’istanza di accesso del 13 maggio 2026, volta a ottenere informazioni sulla validità dei nulla osta al lavoro e copia dei provvedimenti di revoca relativi a dieci lavoratori stranieri
Esito
La controversia
La società, datrice di lavoro di dieci lavoratori stranieri, deduceva di non avere mai ricevuto la notifica delle revoche dei nulla osta per lavoro subordinato richiesti in loro favore. Con istanza del 13 maggio 2026 aveva chiesto allo Sportello unico per l’immigrazione informazioni sulla validità dei nulla osta oppure la trasmissione dei relativi provvedimenti di revoca. Non avendo ricevuto risposta, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per ottenere copia degli atti. In corso di causa l’Amministrazione ha depositato documentazione relativa al preavviso di revoca per uno dei lavoratori e al diniego del visto d’ingresso; successivamente, la società ha dichiarato di avere ricevuto i provvedimenti di revoca relativi a tutti e dieci i lavoratori e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la domanda di accesso documentale risultava completamente soddisfatta con la trasmissione, successiva alla proposizione del ricorso, dei provvedimenti di revoca relativi a tutti e dieci i lavoratori. Non ha quindi deciso nel merito l’illegittimità del silenzio. Ha compensato le spese, ritenendo giustificata tale statuizione dalla parziale genericità dell’istanza di accesso, pur essendo gli atti stati trasmessi dopo l’instaurazione del giudizio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Vista la documentazione prodotta in atti e la nota depositata in data 7 ottobre 2026 dalla società ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, risultando completamente soddisfatta la domanda di accesso documentale azionata nel presente giudizio.
La domanda può essere definita con dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta risulti completamente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso, la trasmissione in corso di causa di tutti i documenti richiesti, con conseguente piena soddisfazione della domanda, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla parziale genericità dell’istanza di accesso, anche quando i documenti richiesti siano stati trasmessi dall’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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