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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34370/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 6 novembre 2025, che aveva confermato la ricostruzione del primo giudice relativa al reato di evasione e il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo ha prospettato una ricostruzione alternativa della vicenda, contestando la valutazione delle prove. Con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. Ha inoltre contestato la congruità della pena, rispetto alla quale la Corte territoriale aveva valorizzato la particolare intensità del dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto formulato per ragioni non consentite, perché proponeva una ricostruzione alternativa senza confrontarsi effettivamente con gli elementi di prova e con la motivazione logica e puntuale della Corte d’appello, non sindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva motivatamente escluso la particolare tenuità considerando la dimensione lesiva del fatto, anche in relazione alla considerevole distanza dal SERD presso cui l’imputato era autorizzato a recarsi e alle modalità del rientro in abitazione, nonché l’abitualità della condotta. È stata ritenuta adeguata anche la motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio, in ragione della particolare intensità del dolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    avendo la Corte, con motivazione adeguata, sottolineato la dimensione lesiva del fatto (per la considerevole distanza al SERD, dove il ricorrente era autorizzato a recarsi, e per le modalità del rientro in abitazione) nonché l'elemento ostativo costituito dalla abitualità della condotta

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la dimensione lesiva della condotta, valutata anche attraverso le concrete modalità del fatto, e l’abitualità della condotta ostano al riconoscimento della causa di non punibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova ricostruzione del fatto prospettando una lettura alternativa delle prove senza confrontarsi con gli elementi probatori e con l’argomentazione di merito; la valutazione globale delle prove sorretta da motivazione puntuale e logica resta sottratta al sindacato della Cassazione.
  • Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere escluso, con motivazione riferita alle circostanze concrete, in ragione della dimensione lesiva del fatto e dell’abitualità della condotta.
  • La congruità del trattamento sanzionatorio può essere motivata valorizzando la particolare intensità del dolo.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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