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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20924/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 483 c.p., deducendo quattro motivi: 1) vizio di motivazione perché la Corte avrebbe ritenuto l'inesistenza originaria di un soppalco sulla sola base della mancanza di titoli abilitativi, mentre la SCIA sottoscritta dal ricorrente attestava la preesistenza; 2) illogicità della motivazione in quanto l'imputato avrebbe potuto non aver esaminato la SCIA e non essersi accorto delle difformità tra stato di fatto e rappresentazione grafica; 3) contraddittorietà per mancata valutazione di documenti prodotti dalla difesa (verbali di assemblea condominiale) che avrebbero escluso la responsabilità dell'amministratore; 4) omessa motivazione sull'elemento soggettivo del reato, essendo la conclusione sul dolo fondata su inferenze illogiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le corti di merito avessero fornito motivazioni solide e coerenti nel ritenere che il soppalco non fosse originariamente esistente, basandosi in particolare sull'assenza di titoli abilitativi e sulla ragionevole aspettativa di diligenza dell'amministratore che aveva sottoscritto la SCIA. Le censure del ricorrente sono state considerate in realtà una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e non sono stati provati vizi manifesti di illogicità, contraddittorietà o omissione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    Norma sostanziale richiamata come titolo del reato contestato: falsità in atti relativi a fatti non corrispondenti al vero nella pratica amministrativa/edilizia, così come applicata dai giudici di merito nella contestazione della SCIA.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiesto il vizio 'manifesto' per motivare la cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che non ricorresse un vizio manifesto e che le valutazioni fossero adeguatamente motivate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che prevede l'onere delle spese a carico della parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento di cassazione.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza Corte costituzionale 13/6/2000 n.186

    Richiamata in relazione alla quantificazione del versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha valutato che il ricorso non fosse stato proposto con colpa nell'origine dell'inammissibilità e quindi ha disposto un versamento equitativo (e non una sanzione più grave).

Massime di principio

  • In assenza di titoli abilitativi documentati, la tesi della preesistenza di opere edilizie significative (es. soppalco) è debole: la mancanza di autorizzazioni pesa fortemente nella valutazione della realtà dei fatti.
  • La firma di una SCIA da parte di un amministratore o di chi ha curato la pratica comporta un'aspettativa di diligenza: la mancata lettura o verifica non è facilmente invocabile per escludere la consapevolezza delle informazioni dichiarate.
  • Documenti che attestano la mancata contestazione da parte di terzi (es. verbali di assemblea) non sono automaticamente esimenti di responsabilità; la loro valenza dipende dal contesto e non supplisce alla carenza di titoli o alle incongruenze documentali.
  • In sede di Cassazione non è possibile una nuova valutazione del merito dei fatti salvo che non sia dimostrata una motivazione 'manifesta' o un vizio processuale rilevante: i motivi che si risolvono in una diversa lettura delle prove sono generalmente inammissibili.
  • Per contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolus) è necessario indicare vizi motivazionali chiari e circostanziati; affermazioni generiche sul vizio di inferenza logica non sono sufficienti se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare un pagamento alla Cassa delle Ammende salvo che non si dimostri l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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