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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/205

Regolamento delegato (UE) 2023/205 della Commissione del 7 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costituzione della serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea e che ne modifica l'allegato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato definisce in modo armonizzato la serie di dati EMSWe, cioè l’insieme strutturato di informazioni da utilizzare per le formalità marittime da trasmettere tramite le interfacce uniche marittime nazionali. Contestualmente aggiorna l’allegato del regolamento (UE) 2019/1239 per allinearlo alla normativa UE sopravvenuta, in particolare alle direttive sui rifiuti delle navi e alla disciplina Schengen e doganale richiamata. L’obiettivo è ridurre la frammentazione dei requisiti informativi, garantire interoperabilità tecnica e facilitare il trattamento informatico dei dati da parte di autorità marittime, portuali e doganali. L’applicazione decorre dal 15 agosto 2025.

Costituzione della serie di dati EMSWe e aggiornamento dell'allegato del regolamento (UE) 2019/1239 sull'interfaccia unica marittima europea.

Ambito di applicazione

Si applica alla serie di dati del sistema europeo di interfaccia unica marittima (EMSWe) utilizzata per le formalità e i messaggi relativi agli scali in porto, alle notifiche marittime, doganali, di sicurezza, sanitarie, ambientali e di altra natura collegate al trasporto marittimo. Riguarda gli Stati membri, le autorità competenti, i dichiaranti e gli operatori coinvolti nella trasmissione elettronica delle informazioni tramite le interfacce uniche marittime nazionali. Il regolamento modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/1239 e stabilisce la serie di dati EMSWe; si applica dal 15 agosto 2025, in coerenza con la data di applicazione del regolamento base.

Costituzione della serie di dati EMSWe e modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2019/1239

Il regolamento delegato integra il sistema europeo di interfaccia unica marittima (EMSWe) definendo la serie di dati comune da utilizzare nelle formalità marittime elettroniche. La finalità è garantire interoperabilità, armonizzazione dei requisiti informativi e migliore elaborabilità automatica dei dati da parte delle autorità competenti e dei sistemi nazionali.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento interviene dopo l’adozione del regolamento (UE) 2019/1239, che istituisce l’EMSWe e demanda alla Commissione la definizione della serie di dati. Nei considerando si evidenzia la necessità di aggiornare i riferimenti normativi dell’allegato del regolamento base, in particolare per tenere conto dell’abrogazione della direttiva 2000/59/CE e della sua sostituzione con la direttiva (UE) 2019/883, nonché per allineare i riferimenti al codice frontiere Schengen e alla direttiva 2001/96/CE. La Commissione sottolinea anche l’esigenza di evitare la proliferazione di requisiti nazionali divergenti e di armonizzare nomi, definizioni, formati, codici e regole operative.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda tutti gli elementi informativi da comunicare in relazione a uno scalo in porto e, più in generale, alle formalità marittime trattate attraverso le interfacce uniche marittime nazionali. Il perimetro copre dati richiesti da normativa UE e internazionale, oltre ai dati previsti dalla normativa nazionale notificata dagli Stati membri. La serie di dati è concepita per essere usata da dichiaranti, armatori, agenti, operatori portuali, autorità doganali, autorità di frontiera, autorità sanitarie e altri soggetti coinvolti nella presentazione e nel trattamento delle notifiche. L’applicazione del regolamento decorre dal 15 agosto 2025, in linea con l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1239.

Modifiche all’allegato del regolamento (UE) 2019/1239

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento base con l’allegato I del presente regolamento. Tra gli aggiornamenti sostanziali si segnalano:

  • il riferimento alla direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi, sostituito con la direttiva (UE) 2019/883;
  • l’inserimento nell’allegato dell’obbligo di comunicare le informazioni contenute nella ricevuta di conferimento dei rifiuti, previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/883;
  • la sostituzione del riferimento all’articolo 8 del codice frontiere Schengen con l’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/399;
  • la limitazione del rinvio alla direttiva 2001/96/CE al solo articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che è la disposizione rilevante ai fini delle dichiarazioni.

Struttura della serie di dati EMSWe

L’allegato II definisce la serie di dati EMSWe in modo tecnico e tabellare. I dati sono organizzati in gruppi di dati (DG) e singoli elementi di dati (DE), ciascuno con:

  • un identificativo univoco;
  • un nome standard;
  • una descrizione;
  • un formato (alfabetico, numerico, alfanumerico, con lunghezza e, se del caso, decimali);
  • riferimenti al compendio IMO e all’allegato B del codice doganale dell’Unione, quando pertinenti;
  • l’indicazione degli elenchi di codici applicabili e delle regole operative.

La sezione spiega inoltre come interpretare i formati, i codici e le convenzioni di compilazione, incluse le regole sui campi facoltativi, sulle lunghezze variabili e sulla rappresentazione dei decimali.

Obblighi di dichiarazione coperti

L’allegato I raccoglie gli obblighi di dichiarazione pertinenti all’EMSWe, suddividendoli in tre grandi categorie:

  • obblighi derivanti da atti giuridici dell’Unione, tra cui notifiche di arrivo e partenza, controlli di frontiera sulle persone, notifiche su merci pericolose o inquinanti, formalità doganali, notifiche di ispezione estesa, statistiche dei trasporti marittimi;
  • documenti FAL e obblighi di dichiarazione derivanti da strumenti internazionali, tra cui dichiarazione generale, dichiarazione di carico, provviste di bordo, equipaggio, passeggeri, merci pericolose e dichiarazione sanitaria marittima;
  • obblighi di dichiarazione derivanti dalla normativa e dai requisiti nazionali.

Per ciascun obbligo sono indicati il relativo atto o articolo di riferimento e, nel caso degli strumenti internazionali, il documento o formulario FAL corrispondente.

Contenuto informativo della serie di dati

La parte più ampia dell’allegato II individua i dati che possono o devono essere trasmessi. Il contenuto copre in particolare:

  • dati del messaggio e del dichiarante;
  • dati della nave, dei certificati e della gestione della nave;
  • dimensioni, costruzione, motori, equipaggiamenti e contatti della nave;
  • informazioni sullo scalo in porto, sull’arrivo, sulla partenza, sul pescaggio e sugli spostamenti;
  • dati su persone a bordo, equipaggio, passeggeri, clandestini, visitatori, persone assenti o ricoverate;
  • carico, merci pericolose, container, spedizioni e documentazione doganale;
  • bunker, rifiuti, acque di zavorra, fumigazione, trasbordo, servizi portuali, pilotaggio, traino, ormeggio, approvvigionamento idrico ed energia elettrica.

Si tratta di un sistema informativo molto esteso, pensato per coprire con un unico tracciato dati le principali formalità marittime, portuali, doganali, sanitarie e di sicurezza.

Regole operative e standardizzazione

La sezione 5 contiene regole operative vincolanti per la compilazione dei dati. Tra le principali:

  • il testo libero non va usato quando esiste un corrispondente codice;
  • le date e ore devono essere riportate nel formato ISO 8601 esteso con fuso orario;
  • sono fissate unità di misura standard per quantità, pesi, volumi e misure;
  • i valori numerici non devono avere zeri iniziali;
  • per alcuni dati, l’obbligo di compilazione dipende da condizioni specifiche, ad esempio in presenza di merci pericolose, di clandestini, di certificati mancanti o di situazioni sanitarie particolari.

Le regole comprendono anche istruzioni specifiche per i dati doganali, per l’uso dei codici IMO/UN/EDIFACT, per i riferimenti geografici UN/LOCODE e per la corretta indicazione di informazioni condizionate, come il porto non noto, l’obbligo di pilotaggio, le esigenze di sicurezza o il tipo di trasporto.

Elenchi di codici

L’allegato contiene numerosi elenchi di codici, essenziali per la standardizzazione della comunicazione elettronica. I più rilevanti riguardano:

  • tipi di assenza e ubicazione del bagaglio della persona assente;
  • tipi di attività;
  • tipi di allegato, inclusi diversi documenti di supporto nazionali e internazionali;
  • metodo di gestione delle acque di zavorra;
  • tipo e fornitura del bunker;
  • istruzioni e operazioni di movimentazione del carico;
  • stato del certificato, tipo di certificato, emittente del certificato e tipo di noleggiatore;
  • categorie INF, tipi di ISSC, classi di emissione NOx, tipi di pilotaggio ed esenzioni dal pilotaggio;
  • tipologie di veicoli, merci, rifiuti, servizi marittimi, energia, stato della zavorra e zona di navigazione.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per gli operatori del settore marittimo, portuale e doganale, il regolamento ha un impatto soprattutto tecnico-operativo: richiede l’adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure di compilazione delle formalità all’insieme armonizzato di dati e codici EMSWe. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese di navigazione, terminalisti, spedizionieri e agenti marittimi, il punto centrale è la necessità di mappare correttamente i flussi informativi interni rispetto agli obblighi di dichiarazione, distinguendo i dati UE/internazionali da quelli nazionali e verificando la coerenza dei documenti di supporto richiesti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 15 agosto 2025. Da quella data, la serie di dati EMSWe e l’allegato aggiornato del regolamento (UE) 2019/1239 diventano operativi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2019/1239

L’allegato del regolamento (UE) 2019/1239 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento. Le principali correzioni riguardano l’aggiornamento dei riferimenti normativi: la direttiva 2000/59/CE è sostituita dalla direttiva (UE) 2019/883; il rinvio al codice frontiere Schengen è allineato all’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/399; il richiamo alla direttiva 2001/96/CE è limitato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Costituzione della serie di dati EMSWe

L’articolo 2 dispone che la serie di dati EMSWe di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1239 è contenuta nell’allegato II. La serie di dati è organizzata per gruppi di dati e elementi di dati, con identificativi univoci (DG/DE), denominazione standard, descrizione, formato, riferimenti al compendio IMO, all’allegato B del codice doganale dell’Unione e agli elenchi di codici applicabili.

Struttura e regole tecniche della serie di dati

L’allegato II spiega le convenzioni tecniche: tipi di dato alfabetico, numerico e alfanumerico, lunghezze fisse o massime, gestione dei decimali, uso di codici standard e indicazione delle regole operative. Sono richiamati il Compendio IMO, i codici CDU, i codici GEONOM, gli UN/EDIFACT e varie raccomandazioni UNECE. Le regole operative impongono, tra l’altro, il divieto di testo libero quando esiste un dato codificato, l’uso del formato ISO 8601 per date/ore, unità standard per misure e quantità, la priorità dei codici rispetto al testo libero e specifiche condizioni di compilazione per dati condizionati.

Obblighi di dichiarazione coperti

L’allegato I elenca gli obblighi di dichiarazione derivanti da atti UE e internazionali, tra cui notifiche nave in arrivo/partenza, controlli di frontiera sulle persone, notifiche di merci pericolose o inquinanti, notifiche e ricevute sui rifiuti, informazioni di sicurezza pre-arrivo, dati passeggeri e equipaggio, formalità doganali, controllo delle navi soggette a ispezione estesa, statistiche dei trasporti marittimi, documenti FAL e dichiarazioni nazionali. Per ciascun obbligo è indicato il relativo fondamento normativo o, per i documenti internazionali, il formulario FAL corrispondente.

Contenuto materiale della serie di dati

La serie di dati copre in modo esteso dati identificativi della nave, certificati, armatori e gestori, contatti, caratteristiche dimensionali e costruttive, motori e dotazioni ambientali, dettagli dello scalo in porto, arrivo/partenza/spostamento, pescaggio, attività nave-nave, sanità marittima, passeggeri ed equipaggio, clandestini, carico, merci pericolose, container, bunker, rifiuti, zavorra, pilotaggio, rimorchio, ormeggio e vari servizi portuali. Include inoltre numerosi elementi doganali per spedizioni, documenti di trasporto, parti commerciali e ubicazione delle merci.

Elenchi di codici e interoperabilità

La sezione 4 contiene numerosi elenchi di codici necessari per l’uso uniforme dei dati: tipi di assenza, attività, allegati, metodo di gestione delle acque di zavorra, tipo di bunker, tipo di fornitura bunker, stato di imbarco del carico, istruzioni di movimentazione, tipi di manifesto, emittente e stato dei certificati, tipi di certificato e noleggiatore, categorie di classe 7, esenzioni dal pilotaggio, tipi di pilotaggio, tipi di veicolo, tipi di rifiuto, e molti altri. Tali codici servono a garantire standardizzazione e trattamento automatico dei messaggi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 15 agosto 2025. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimidoganesicurezza marittimaprotezione dell'ambientesanità marittima

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