Regolamento (UE) 2022/2584
Regolamento (UE) 2022/2584 del Consiglio dell’8 novembre 2022 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell’ambito del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento ripartisce tra alcuni Stati membri dell'UE le possibilità di pesca previste dal nuovo protocollo 2022-2026 con Maurizio. L'atto è adottato per consentire l'immediata attuazione del protocollo, che si applica provvisoriamente dalla firma, così da evitare interruzioni delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca mauriziana. La ripartizione riguarda in particolare 40 pescherecci con reti a circuizione e 45 pescherecci con palangari di superficie.
Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione 2022-2026 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio.
Ambito di applicazione
Si applica alle possibilità di pesca concesse all'Unione nel quadro del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Maurizio (2022-2026), con riferimento alle flotte degli Stati membri autorizzate a operare nelle acque di Maurizio. Riguarda esclusivamente la ripartizione interna all'Unione dei diritti di pesca per due categorie di pescherecci: quelli con reti a circuizione e quelli con palangari di superficie. Il regolamento si applica a decorrere dall'8 novembre 2022 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non contiene esclusioni ulteriori, ma presuppone l'applicazione provvisoria del protocollo dal momento della firma.
Ripartizione delle possibilità di pesca UE nell'ambito del protocollo con Maurizio (2022-2026)
Il regolamento disciplina la ripartizione, tra determinati Stati membri, delle possibilità di pesca previste dal nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio per il periodo 2022-2026. L'intervento si inserisce nel quadro dell'applicazione provvisoria del protocollo e mira a garantire la continuità delle attività di pesca dell'Unione nelle acque mauriziane senza soluzione di continuità.
Contesto e ratio dell'atto
L'accordo di partenariato UE-Maurizio era già stato concluso con decisione 2014/146/UE ed è in vigore dal 28 gennaio 2014. Il primo protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017, mentre il secondo protocollo è scaduto il 7 dicembre 2021 ed è stato poi prorogato fino al 4 ottobre 2022 mediante accordo in forma di scambio di lettere. A seguito del mandato negoziale del 28 settembre 2021, il nuovo protocollo è stato siglato il 7 maggio 2022; il Consiglio ne ha autorizzato la firma e l'applicazione provvisoria con decisione (UE) 2022/2585 dell'8 novembre 2022. Il regolamento si giustifica, secondo i considerando, con l'esigenza di attuare rapidamente il protocollo e ridurre al minimo l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione.
Ambito materiale
L'atto ha natura eminentemente ripartitoria: non definisce nuove condizioni tecniche di pesca, ma distribuisce internamente tra gli Stati membri le capacità di accesso riconosciute all'Unione dal protocollo. L'ambito riguarda due categorie di licenze/capacità:
- 40 pescherecci con reti a circuizione;
- 45 pescherecci con palangari di superficie.
Ripartizione tra gli Stati membri
L'articolo 1 assegna le possibilità di pesca come segue:
- per i 40 pescherecci con reti a circuizione: Spagna 22, Francia 16, Italia 2;
- per i 45 pescherecci con palangari di superficie: Spagna 12, Francia 29, Portogallo 4. La norma opera come criterio di allocazione interna delle possibilità di pesca nel quadro del protocollo internazionale, ed è quindi rilevante per l'autorizzazione e la gestione delle flotte nazionali interessate.
Entrata in vigore, applicazione e portata giuridica
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma che si applichi a decorrere dall'8 novembre 2022. Il testo ribadisce la natura pienamente vincolante e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, caratteri tipici dei regolamenti UE e particolarmente importanti in un contesto di ripartizione di quote/possibilità di pesca tra Stati membri.
Disposizioni principali
Base internazionale e finalità dell'atto
Il regolamento dà attuazione alla ripartizione interna delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio per il periodo 2022-2026. I considerando chiariscono che l'accordo di partenariato è in vigore dal 28 gennaio 2014, che il secondo protocollo è scaduto il 7 dicembre 2021 ed è stato poi prorogato fino al 4 ottobre 2022, e che un nuovo protocollo è stato siglato il 7 maggio 2022 e firmato con applicazione provvisoria con decisione (UE) 2022/2585 dell'8 novembre 2022.
Ripartizione delle possibilità di pesca
L'articolo 1 distribuisce tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo. Per 40 pescherecci con reti a circuizione: Spagna 22, Francia 16, Italia 2. Per 45 pescherecci con palangari di superficie: Spagna 12, Francia 29, Portogallo 4.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dall'8 novembre 2022. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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