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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2177

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2177 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania

Normativa europea32022R2177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio dell’UE nei confronti del Myanmar/Birmania previsto dal regolamento (UE) n. 401/2013. Alla luce del deterioramento della situazione nel paese e delle gravi violazioni dei diritti umani, vengono aggiunti 19 persone fisiche e 1 entità all’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.

Modifica l'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 inserendo 19 persone e 1 entità nell'elenco delle misure restrittive relative al Myanmar/Birmania.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti del Myanmar/Birmania, in particolare ai soggetti fisici e giuridici, entità e organismi elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. La modifica concerne l’inserimento di persone ed entità ritenute responsabili di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto o di aver contribuito a gravi violazioni dei diritti umani e ad azioni che minacciano pace, sicurezza e stabilità del paese. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica del regime sanzionatorio UE per il Myanmar/Birmania

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2177 interviene sul regime di misure restrittive adottato dal Consiglio nei confronti del Myanmar/Birmania con il regolamento (UE) n. 401/2013. Il provvedimento si colloca nel contesto del persistente deterioramento della situazione nel paese, delle esecuzioni di attivisti pro-democrazia e delle gravi violazioni dei diritti umani attribuite alle forze armate e agli apparati del regime militare.

Contesto e finalità

Nei considerando il Consiglio richiama la dichiarazione dell’alto rappresentante del 25 luglio 2022, con cui l’Unione ha condannato le esecuzioni di matrice politica e la progressiva demolizione dello Stato di diritto in Myanmar. Viene inoltre evidenziata la continua escalation della violenza, l’evoluzione del conflitto e la persecuzione della società civile, dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti e delle minoranze etniche e religiose. In tale contesto, l’Unione ritiene opportuno adottare ulteriori misure restrittive nei confronti dei soggetti responsabili.

Ambito della modifica

Il regolamento non disciplina un nuovo regime autonomo, ma aggiorna l’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. L’aggiornamento consiste nell’inserimento nell’elenco sanzionatorio di:

  • 19 persone fisiche;
  • 1 entità pubblica, il Consiglio di amministrazione dello Stato.

Persone fisiche inserite nell’elenco

Le nuove iscrizioni riguardano soggetti con funzioni apicali nel governo militare, nella magistratura, negli apparati penitenziari, nelle commissioni elettorali, nelle forze armate e in imprese o strutture economiche collegate al Tatmadaw. Le motivazioni riportate nell’allegato fanno emergere tre principali categorie di condotta:

  • partecipazione alla compromissione della democrazia e dello Stato di diritto;
  • coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani, incluse torture, violenze, uccisioni e persecuzioni di oppositori e civili;
  • sostegno materiale o finanziario al regime militare, anche tramite intermediazione nell’acquisto di armi, materiale militare e beni a duplice uso.

Tra i soggetti elencati figurano, in particolare, ministri, dirigenti giudiziari e penitenziari, alti ufficiali militari responsabili di comandi regionali e speciali, nonché imprenditori collegati al sostegno economico e materiale dell’apparato militare.

Entità inserita nell’elenco

È aggiunto anche il Consiglio di amministrazione dello Stato, qualificato come entità pubblica istituita dopo il colpo di Stato del 1o febbraio 2021 e guidata dal comandante in capo Min Aung Hlaing. Secondo il regolamento, tale organismo è responsabile di politiche e attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto e di decisioni che hanno portato alla repressione della popolazione civile e dell’opposizione politica.

Effetti e decorrenza

La modifica è disposta dall’articolo 1, mentre l’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul piano operativo delle misure restrittive.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento consiste nell’inserimento nell’elenco delle persone e degli enti soggetti a misure restrittive di 19 persone fisiche e 1 entità.

Persone fisiche aggiunte all’elenco

Nella rubrica A dell’allegato IV, relativa alle persone fisiche di cui all’articolo 4 bis, sono inseriti i nominativi: Kan Zaw; Htun Htun Oo; Swe Swe Aung; Zaw Min; U Zaw Lin Aung; U Than Swe; Ko Ko Lwin; Min Min Oo; Htun Aung; Phone Myat; Aung Soe; Thet Pon; Htein Win; Htin Latt Oo; Than Htike; Nyunt Win Swe; U Tay Za; Aung Moe Myint; Naing Htut Aung. Le motivazioni riguardano, in sintesi, il ruolo rivestito nel regime militare, il coinvolgimento in repressione politica, violazioni dei diritti umani, sostegno finanziario o materiale al Tatmadaw, e attività che compromettono democrazia e Stato di diritto.

Entità aggiunta all’elenco

Nella rubrica B dell’allegato IV, relativa a persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 4 bis, è inserito il Consiglio di amministrazione dello Stato, entità pubblica istituita il 2 febbraio 2021 dopo il colpo di Stato militare del 1o febbraio 2021. L’entità è ritenuta responsabile di politiche e attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto e di decisioni che hanno portato alla repressione della popolazione civile e dell’opposizione politica.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti umanisanzioni internazionali

Testo integrale

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