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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2183

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2183 della Commissione dell'8 novembre 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La revisione è motivata dalla comparsa di numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e dalla conseguente necessità di escludere le zone soggette a restrizioni per proteggere lo stato sanitario dell’Unione. Per il Canada, alcune zone vengono riammesse o aggiornate a seguito della conclusione dell’eradicazione dei focolai; per Regno Unito e Stati Uniti sono aggiunte nuove zone restritte. Il regolamento corregge inoltre la data di conferma di un focolaio riferito alla zona US-2.296, con applicazione retroattiva dal 27 ottobre 2022.

Modifica gli elenchi di zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in ragione di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e rettifica una data relativa a una zona degli Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nell’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e carni fresche di selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Interviene sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contengono gli elenchi delle zone autorizzate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692. Le modifiche riguardano in particolare le zone soggette a restrizioni istituite in seguito a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità; la rettifica della zona US-2.296 si applica dal 27 ottobre 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, per la parte modificativa, si applica dal 27 ottobre 2022; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli elenchi di zone autorizzate per pollame e carni avicole

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2183 della Commissione interviene sul sistema di regionalizzazione previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare gli elenchi delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti dalle quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, alla luce dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Contesto normativo

La Commissione richiama che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è subordinato al fatto che provengano da paesi terzi, territori o zone inseriti negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le condizioni sanitarie da rispettare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 elenca concretamente i paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati. Gli allegati V e XIV di quest’ultimo regolamento disciplinano specificamente, rispettivamente, pollame/materiale germinale e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Motivazione delle modifiche

I considerando descrivono numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, confermati mediante analisi RT-PCR. Le autorità veterinarie nazionali hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km e hanno applicato politiche di abbattimento totale per contenere la diffusione della malattia. Sulla base delle informazioni fornite e valutate, la Commissione conclude che l’ingresso nell’Unione dalle zone soggette a restrizioni non deve più essere autorizzato, per tutelare lo stato sanitario dell’Unione. Per il Canada, invece, vengono considerate estinte alcune situazioni epidemiologiche pregresse e dunque riammissibili le zone interessate.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento riguarda due grandi categorie di prodotti:

  • partite di pollame, materiale germinale di pollame e relative categorie elencate nell’allegato V del regolamento 2021/404;
  • carni fresche di pollame e di selvaggina da penna elencate nell’allegato XIV del medesimo regolamento.

Le categorie includono, tra l’altro, pollame riproduttore, pollame da reddito, pollame da macellazione, pulcini di un giorno, uova da cova, meno di 20 capi di pollame e meno di 20 uova da cova, oltre alle carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna.

Modifiche relative al Canada

Per il Canada, il regolamento aggiorna le zone CA-2.20, CA-2.24, CA-2.41 e CA-2.71 negli allegati V e XIV, inserendo le date aggiornate di applicazione delle restrizioni e della riapertura. Inoltre, aggiunge le nuove zone CA-2.102 fino a CA-2.111, con indicazione delle località interessate, coordinate geografiche e aree di controllo di 3 km e di sorveglianza di 10 km.

Sul piano sostanziale, la Commissione afferma di aver valutato le informazioni aggiornate del Canada e di aver concluso che i focolai negli stabilimenti avicoli risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone precedentemente sospese per tali focolai.

Modifiche relative al Regno Unito

Per il Regno Unito vengono aggiunte numerose nuove zone, da GB-2.182 a GB-2.222, con descrizione geografica dettagliata delle aree interessate (luoghi, contee, coordinate e raggio di 10 km). Le nuove voci incidono sugli allegati V e XIV e riguardano sia il pollame e il materiale germinale sia le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Le descrizioni mostrano che le restrizioni riguardano diversi focolai localizzati in Inghilterra, Galles e Scozia, con aree di contenimento definite tramite cerchi di 10 km. La ratio è impedire che prodotti provenienti da tali zone entrino nel mercato unionale durante il periodo di rischio epidemiologico.

Modifiche relative agli Stati Uniti

Per gli Stati Uniti vengono aggiunte nuove zone, da US-2.306 a US-2.323, negli allegati V e XIV. Le zone sono identificate per Stato e contea, con area circolare di 10 km e coordinate GPS. Le modifiche coprono sia le partite di pollame e materiale germinale sia le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Il regolamento corregge inoltre la zona US-2.296, già inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2061, rettificando la data di conferma del focolaio e prevedendo che la rettifica produca effetti dal 27 ottobre 2022.

Obblighi e conseguenze operative

Per gli operatori del settore avicolo e per gli importatori, l’effetto pratico è la necessità di verificare puntualmente la zona di provenienza delle partite prima dell’ingresso nell’Unione. Le partite provenienti dalle zone nuovamente inserite o mantenute sotto restrizione non sono autorizzate all’ingresso, mentre per le zone canadesi aggiornate occorre applicare le nuove date e condizioni riportate negli allegati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, la rettifica di cui all’articolo 2 si applica retroattivamente dal 27 ottobre 2022. Il testo finale ribadisce la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di zone autorizzate

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sugli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Rettifica della zona US-2.296

L’articolo 2 rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per la zona statunitense US-2.296, sostituendo le righe corrispondenti negli allegati V e XIV e correggendo la data di conferma del focolaio. La rettifica si applica dal 27 ottobre 2022, data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2061.

Nuove restrizioni per Canada, Regno Unito e Stati Uniti

L’allegato aggiunge numerose zone nuove o aggiornate per Canada (CA-2.102 a CA-2.111), Regno Unito (GB-2.182 a GB-2.222) e Stati Uniti (US-2.306 a US-2.323), ciascuna associata a una zona di controllo/raggio di 10 km o a zone di protezione e sorveglianza. Per tali zone vengono specificate le specie e categorie interessate, tra cui pollame riproduttore, pollame da reddito, pollame da macellazione, pulcini di un giorno e uova da cova, nonché carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Ripristino parziale per il Canada

Per alcune zone canadesi precedentemente sospese (CA-2.20, CA-2.24, CA-2.41, CA-2.71) vengono aggiornate le date di applicazione/cessazione delle restrizioni; la Commissione considera estinti i focolai che avevano giustificato la sospensione in precedenza, con conseguente eliminazione del rischio per i prodotti provenienti dalle zone interessate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, relativo alla rettifica della zona US-2.296, si applica dal 27 ottobre 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animaleimportazioni nell’unione europeasicurezza alimentare

Testo integrale

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