Regolamento (UE) 2022/2180
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2180 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco di alcune entità soggette a misure restrittive nei confronti della RPDC, modificando l’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509. L’intervento recepisce l’aggiornamento delle informazioni effettuato dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1718 (2006). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 aggiornando due voci relative a entità inserite nell’elenco di misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC).
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile. Incide sulle misure restrittive dell’UE nei confronti della RPDC disciplinate dal regolamento (UE) 2017/1509, limitatamente all’aggiornamento delle informazioni contenute nell’allegato XIII, rubrica "b) Persone giuridiche, entità e organismi". Le modifiche riguardano le voci 36 e 74 dell’elenco di soggetti designati, con effetti per operatori economici, autorità competenti e intermediari finanziari che devono verificare gli elenchi sanzionatori.
Modifica dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 sulle sanzioni contro la RPDC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2180 del Consiglio aggiorna il quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), intervenendo esclusivamente sull’elenco di persone giuridiche, entità e organismi contenuto nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509. L’atto è adottato in coerenza con l’aggiornamento delle informazioni effettuato il 14 settembre 2022 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 1718 (2006).
Contesto e finalità
Il considerando rilevante evidenzia che, dopo l’adozione del regolamento (UE) 2017/1509, l’UNSC ha aggiornato i dati relativi a due entità già oggetto di misure restrittive. Per tale ragione il Consiglio ritiene necessario adeguare l’elenco unionale, così da mantenere allineate le misure UE alle designazioni ONU.
Ambito di intervento
L’intervento non modifica l’impianto generale del regime sanzionatorio, ma incide soltanto sull’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, nella rubrica dedicata a "Persone giuridiche, entità e organismi". Le voci interessate sono la n. 36 e la n. 74, che vengono sostituite con nuove informazioni identificative e descrittive.
Contenuto delle modifiche all’elenco
La voce 36 riguarda Singwang Economics and Trading General Corporation, indicata con indirizzo in RPDC e designazione ONU del 30 novembre 2016. La descrizione evidenzia che si tratta di una società nordcoreana che commercia carbone e richiama il nesso tra tale attività e il finanziamento di programmi nucleari e missilistici della RPDC tramite l’esportazione di risorse naturali.
La voce 74 riguarda Weihai World-Shipping Freight, con indirizzo in Weihai, Shandong, Cina, e numero IMO 5905801. L’entità è descritta come armatore e gestore commerciale della nave XIN GUANG HAI, che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 ed era attesa a Cam Pha (Vietnam) il 14 novembre 2017, senza però avervi fatto arrivo.
Decorrenza, efficacia e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la rubrica "b) Persone giuridiche, entità e organismi" e sostituisce integralmente le voci 36 e 74 dell’elenco.
Voci sostituite nell’elenco sanzionatorio
La voce 36 è aggiornata con riferimento a Singwang Economics and Trading General Corporation, indicata con indirizzo in RPDC, designata dall’ONU il 30.11.2016 e descritta come società nordcoreana che commercia carbone, con richiamo al ruolo della RPDC nel finanziare programmi nucleari e missilistici attraverso l’esportazione di risorse naturali. La voce 74 è aggiornata con riferimento a Weihai World-Shipping Freight, con indirizzo in Weihai, Shandong (Cina), numero IMO 5905801, designata dall’ONU il 30.3.2018 e indicata come armatore e gestore commerciale della nave XIN GUANG HAI.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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