Circolare numero 155 del 19-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga numerosi interventi legislativi in materia di CIGS, indennità speciali e integrazioni salariali ordinarie, fornendo le istruzioni operative per le Sedi INPS. Vengono disciplinate proroghe e deroghe per specifiche categorie di imprese e lavoratori (amministrazione straordinaria, GEPI/INSAR, ENCC, portuali, marittimi, imprese di pulizia, EFIM), oltre alle regole sul massimale mensile, sulla riduzione della durata della mobilità e sui controlli documentali richiesti alle aziende. Sono inoltre chiarite alcune innovazioni procedurali, i termini di presentazione delle domande e le modalità di calcolo delle settimane utili ai fini delle integrazioni salariali ordinarie.
Quadro delle nuove disposizioni in materia di integrazione salariale e istruzioni applicative per l'INPS
Quadro delle nuove disposizioni in materia di integrazione salariale
La circolare raccoglie e coordina una serie di interventi legislativi intervenuti nel 1993-1994 in materia di trattamenti di integrazione salariale, indennità speciali e proroghe eccezionali. L'obiettivo è fornire alle strutture INPS le istruzioni operative necessarie per la gestione delle domande, dei pagamenti e dei controlli, con particolare attenzione alle categorie di imprese e lavoratori destinatari di discipline speciali.
Trattamento straordinario di integrazione salariale: proroghe speciali
La circolare descrive innanzitutto le proroghe della CIGS previste per specifici casi. Per le imprese soggette ad amministrazione straordinaria commissariata, l'art. 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge n. 236/1993, dispone che la durata dell'intervento è prorogata sino al termine dell'attività del Commissario, consentendo così il protrarsi del trattamento di cui all'art. 3 della legge n. 223/1991 per tutto il mandato commissariale.
Per le imprese con eccedenze di personale e per le imprese con più di 500 dipendenti, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito nella legge n. 56/1994, consente al Ministro del Lavoro di prorogare la CIGS, sulla base di accordo collettivo e in deroga ai limiti temporali dell'art. 1 della legge n. 223/1991, per una durata non superiore a 12 mesi. Tale facoltà, con scadenza al 31 dicembre 1994, può riguardare anche imprese che abbiano avviato la procedura di mobilità e imprese già in trattamento CIGS per procedure concorsuali, comprese quelle in amministrazione straordinaria già beneficiarie di altre proroghe.
Sempre nell'ambito della CIGS, la circolare richiama la proroga di ulteriori 12 mesi prevista per i casi di cessazione di attività di unità produttive con oltre 500 dipendenti o di riduzione di personale presso imprese con più di 500 dipendenti, già disciplinata dall'art. 8, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 148/1993 e poi estesa dall'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994. La proroga può essere disposta in deroga ai limiti dell'art. 1, commi 3, 5 e 9, della legge n. 223/1991.
Effetti sulle prestazioni di mobilità e controlli sui requisiti
La circolare precisa che i periodi di CIGS prorogati ai sensi del decreto-legge n. 478/1993 comportano una corrispondente riduzione della durata dell'indennità di mobilità. Sono inoltre esclusi dalle proroghe i lavoratori che abbiano i requisiti per la mobilità lunga. L'esclusione, inizialmente prevista per la proroga relativa alle imprese con più di 500 dipendenti, è stata estesa anche alle proroghe per le imprese in amministrazione straordinaria, con effetto dal 21 marzo 1994.
Le imprese devono dichiarare, nella trasmissione delle richieste di pagamento diretto o negli elenchi dei beneficiari in caso di anticipazione, che i lavoratori interessati non hanno i requisiti per la mobilità lunga ovvero per il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili ex art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 185/1994. Nelle more di modifiche alla modulistica, le Sedi devono verificare le domande di mobilità confrontando gli elenchi dei lavoratori con le prestazioni anticipate o con le richieste di pagamento diretto, e conservare in apposita evidenza la documentazione relativa alle proroghe.
GEPI e INSAR, nonché reimpiego di Palermo
Un'apposita disciplina riguarda i dipendenti delle società GEPI e INSAR. L'art. 1 del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 112, reiterato dal decreto-legge 26 aprile 1994, n. 247, proroga di ulteriori 12 mesi la CIGS in favore dei dipendenti GEPI già beneficiari delle precedenti proroghe di cui all'art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991 e all'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 148/1993. Analoga proroga vale per i dipendenti INSAR. La circolare chiarisce che la proroga decorre dalla scadenza dei trattamenti precedentemente prorogati, anche se i decreti richiamati non menzionano espressamente il decreto-legge n. 404/1993.
Le proroghe GEPI/INSAR riducono di pari durata il trattamento di mobilità, salvo alcune eccezioni: non si applica la riduzione alle proroghe ex art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991 e ai periodi concessi ai lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici e subappaltatrici della centrale ENEL di Fiumesanto assunti dall'INSAR. Sono esclusi dalla proroga i lavoratori con requisiti per la mobilità lunga e i titolari di pensioni di vecchiaia o anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Per i titolari di assegno o pensione di invalidità, invece, la circolare chiarisce che non opera il divieto di collocamento in mobilità: a seguito del decreto-legge n. 40/1994, essi possono optare tra pensione e indennità di mobilità e, pertanto, non sono esclusi dalla proroga solo per aver raggiunto l'età prevista per la mobilità lunga. Per i beneficiari GEPI/INSAR la misura della CIGS, dopo i primi sei mesi di proroga, è ridotta del 20%: dal 8 agosto 1994 il trattamento scende dall'80% al 64% della retribuzione di riferimento, con corrispondente abbattimento dei massimali indicati nella circolare. La riduzione non si applica ai lavoratori assegnati a lavori socialmente utili.
La circolare richiama inoltre il caso dei lavoratori dipendenti dalla Società GEPI per il reimpiego di Palermo. Il comma 17 dell'art. 5 del decreto-legge n. 40/1994, reiterato dall'art. 5, comma 16, del decreto-legge n. 185/1994, prevede la prosecuzione fino al 30 giugno 1994 della CIGS di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, in favore dei lavoratori eccedentari delle aree di crisi della Regione Siciliana assunti dalla Società GEPI A.R.P.
Estensione alle imprese di pulizia e società controllate dall'EFIM
Dal 1° gennaio 1994 i dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, comprese le cooperative, addetti in modo prevalente e continuativo all'attività appaltata, possono accedere alla CIGS nei casi di sospensione o riduzione del lavoro conseguenti alla riduzione dell'attività appaltata, purché ciò dipenda da programmi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale dell'appaltante che abbiano dato luogo, nei confronti di quest'ultimo, al trattamento CIGS. Le Sedi devono acquisire una dichiarazione dell'impresa dalla quale risulti che i lavoratori cui si riferisce il pagamento diretto o l'elenco dei beneficiari siano addetti in modo esclusivo o prevalente alle attività appaltate.
Per le società controllate dall'EFIM, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, reiterato dal decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, consente di proseguire gli interventi ordinari o straordinari di cassa integrazione, anche oltre il limite massimo previsto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, fino al completamento delle procedure di liquidazione o dismissione e comunque non oltre sei mesi.
Indennità speciali pari al massimo della CIGS
La circolare affronta poi una serie di indennità speciali parametrate al trattamento massimo di integrazione salariale.
Per le società controllate dall'ENCC, il decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, reiterato con modificazioni dal decreto-legge 22 aprile 1994, n. 245, prevede che, per i dipendenti a tempo indeterminato occupati al 31 dicembre 1992, si applichi l'art. 3 della legge n. 223/1991 quando tali società dismettano l'esercizio delle attività in attuazione del piano di liquidazione e riordino. Se le società sono escluse dalla disciplina della CIGS, ai dipendenti spetta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale per un periodo non superiore a 24 mesi. La prestazione, tuttavia, è equiparata al CIGS solo quanto all'importo: si applicano quindi le regole sulla misura, sul massimale, sull'incumulabilità e incompatibilità con redditi da lavoro o altre prestazioni, ma non i benefici accessori quali accredito figurativo, assegni per il nucleo familiare e trattamento di fine rapporto. La concessione resta subordinata all'emanazione dei decreti ministeriali attuativi.
Per le imprese di spedizione internazionale, magazzini generali e spedizionieri doganali, il decreto-legge n. 134/1994, reiterato dal decreto-legge n. 257/1994, proroga di un anno il periodo massimo di fruizione del trattamento previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 199/1993 per i lavoratori che già lo percepivano alla data di entrata in vigore del decreto. La proroga opera entro il limite di 1.500 unità, includendo anche i beneficiari dell'indennità per i lavoratori licenziati dalle imprese in questione. Le domande non sono più proponibili dal 30 dicembre 1993 e l'erogazione richiede comunque un decreto ministeriale.
Per le imprese marittime, il decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100, reiterato dal decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, consente la presentazione delle domande per l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale fino al 31 dicembre 1996. Le domande devono essere indirizzate al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Per i lavoratori portuali, la concessione dell'indennità prevista dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito nella legge n. 26/1987, è estesa all'anno 1994 entro il limite di ulteriori 1.800 unità, comprese le eccedenze del 1993. La legge n. 84/1994 sul riordino della legislazione portuale aveva già prorogato il beneficio sino al 31 dicembre 1993 per ulteriori 1.000 unità e, al termine della proroga, rende applicabili ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto gli interventi della legge n. 164/1975, secondo modalità particolari da definirsi con decreto ministeriale.
Integrazioni salariali ordinarie: estensione ai datori fino a 50 dipendenti
In materia di CIGO, il decreto-legge n. 40/1994, reiterato dal decreto-legge n. 185/1994, estende l'ampliamento dei limiti temporali degli interventi ordinari previsto dalla legge n. 236/1993 anche alle imprese con organico fino a 50 dipendenti. Il beneficio opera per le imprese industriali non edili con organico tra 16 e 50 lavoratori, a decorrere dal 20 gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1995, e riguarda sia le domande presentate dopo tale data sia quelle già presentate ma riferite a sospensioni o riduzioni di attività in corso a quella data.
Individuazione della settimana utile e criteri di computo
La circolare definisce anche il criterio per stabilire quando una settimana è computabile ai fini dei limiti temporali di godimento delle integrazioni salariali ordinarie, comprese quelle per gli edili e per il settore lapideo. Una settimana è considerata utile solo se il numero di ore di integrazione salariale autorizzate è almeno pari al 10% delle ore lavorative complessive degli addetti all'unità produttiva interessata.
Il calcolo deve essere effettuato tenendo conto dell'orario contrattuale e del numero complessivo dei lavoratori soggetti alla disciplina. Se il 10% non è raggiunto, la settimana non viene computata e le ore autorizzate slittano sulla prima settimana successiva o su una successiva settimana in cui sussista ancora il mancato raggiungimento della soglia, fino a soddisfare il parametro minimo. Il criterio si basa sulle ore autorizzate, fermo restando che l'impresa può chiedere revisione se le ore effettivamente fruite sono inferiori a quelle autorizzate. La disposizione vale fino al 31 dicembre 1996.
Massimale mensile del trattamento e aggiornamento annuale
La circolare chiarisce il regime del massimale mensile del trattamento di integrazione salariale, a seguito del decreto-legge n. 40/1994 e delle precisazioni fornite dal messaggio INPS n. 10668 del 7 febbraio 1994. Per i settori non agricoli, il beneficio decorre dal lunedì successivo al 1° gennaio 1994, cioè dal 3 gennaio 1994.
Il massimale ordinario resta fissato in lire 1.248.021 mensili al lordo dell'aliquota del 5,84%. Tale importo è elevato a lire 1.500.000, sempre al lordo delle detrazioni, quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione, rapportata al mese e comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, supera lire 2.700.000.
Per i lavoratori part-time, il limite maggiorato si applica in modo proporzionale all'orario ridotto, verificando preliminarmente il rapporto tra la retribuzione oraria del part-time e il parametro corrispondente dei lavoratori a tempo pieno. Se il confronto è positivo, si applica il tetto più elevato e l'importo orario del tempo pieno va moltiplicato per le ore autorizzate.
La circolare precisa inoltre che il massimale della CIGS sarà aggiornato annualmente in base alle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati. Il decreto-legge n. 185/1994 ha infatti modificato la disciplina, superando l'assetto introdotto dal decreto-legge n. 40/1994 che prevedeva l'aggiornamento solo per l'importo massimo relativo ai lavoratori con retribuzione pari o superiore a lire 2.700.000.
Adempimenti operativi delle Sedi e modulistica
La circolare richiama più volte la necessità di controlli istruttori da parte delle Sedi. Le strutture devono conservare separatamente i decreti ministeriali e la documentazione di esecuzione relativi alle proroghe, verificare le posizioni dei lavoratori ai fini della mobilità e acquisire le dichiarazioni delle imprese sulle condizioni di esclusione o sulla qualifica dei dipendenti interessati.
Viene inoltre evidenziato che, in attesa delle modifiche alla modulistica e alle procedure, saranno trasmessi o utilizzati nuovi tracciati per il modulo I.G.Str/Aut, per gli elenchi dei beneficiari e per il modello I.S.Agr. 1 bis, così da consentire l'indicazione della retribuzione di riferimento e dei dati necessari per l'applicazione corretta dei massimali e delle soglie di computo.
Punti principali
Proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale
Sono disciplinate diverse proroghe della CIGS: per le imprese in amministrazione straordinaria fino al termine dell'attività del Commissario; per imprese con eccedenze di personale o con più di 500 dipendenti fino a 12 mesi, in deroga ai limiti della legge n. 223/1991; per le società GEPI e INSAR con proroga di ulteriori 12 mesi; per i lavoratori GEPI del reimpiego di Palermo fino al 30 giugno 1994; per le società controllate dall'EFIM fino al completamento delle procedure di liquidazione/dismissione e comunque non oltre sei mesi.
Esclusioni, verifiche e documentazione per CIGS prorogata
Sono esclusi dalle proroghe i lavoratori aventi diritto alla mobilità lunga, salvo i casi espressamente richiamati o le peculiarità dei titolari di pensione/assegno di invalidità. Le imprese devono rilasciare dichiarazioni specifiche sui requisiti dei lavoratori e, per le anticipazioni o il pagamento diretto, le Sedi devono verificare le posizioni anche tramite elenchi e documentazione di supporto. Sono previste anche riduzioni della durata dell'indennità di mobilità in misura corrispondente ai periodi di CIGS prorogata.
Indennità speciali pari al massimo CIGS
Per le società controllate dall'ENCC, per le imprese di spedizione internazionale, magazzini generali e spedizionieri doganali, per le imprese marittime e per i lavoratori portuali sono previste indennità speciali commisurate al trattamento massimo di integrazione salariale. La circolare precisa termini, platee, limiti numerici, necessità di decreti ministeriali attuativi e rapporti con la normativa portuale e con la legge n. 223/1991.
Integrazioni salariali ordinarie e nuovi criteri di computo
È esteso ai dipendenti di imprese industriali non edili fino a 50 addetti l'ampliamento dei limiti temporali della CIGO. Inoltre, ai fini del computo delle settimane, una settimana è considerata utile solo se le ore autorizzate raggiungono almeno il 10% delle ore lavorative complessive dell'unità produttiva; la regola vale fino al 31 dicembre 1996.
Massimale mensile e aggiornamento ISTAT
Viene chiarito che il massimale mensile ordinario resta fissato in lire 1.248.021 al lordo del 5,84%, mentre sale a lire 1.500.000 per i lavoratori con retribuzione di riferimento superiore a lire 2.700.000 mensili. Il massimale maggiorato si applica anche alle indennità speciali collegate al massimo CIGS e ai lavoratori part-time, con criteri di proporzionalità. È inoltre confermato l'aggiornamento annuale del massimale sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
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