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Circolare

Circolare numero 156 del 23-5-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l'aggiornamento annuale dei livelli di reddito previsti per l'assegno per il nucleo familiare, disposto ai sensi dell'art. 2, comma 12, del D.L. n. 69/1988, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno. In base alla variazione ISTAT tra 1992 e 1993, pari al 4,2%, i valori in vigore per il periodo 1 luglio 1993 - 30 giugno 1994 sono stati rivalutati e arrotondati alle lire 1.000 superiori. La circolare allega le tabelle degli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali da applicare dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995 e invita le sedi a diffonderne il contenuto ai datori di lavoro, associazioni di categoria, consulenti del lavoro ed enti di patronato.

Rivalutazione annuale dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1 luglio 1994 - 30 giugno 1995

Rivalutazione dei livelli di reddito per l'assegno per il nucleo familiare

La circolare disciplina l'aggiornamento annuale dei livelli di reddito e dei corrispondenti importi dell'assegno per il nucleo familiare. L'adeguamento è effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 12, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Base normativa e criterio di calcolo

La norma richiamata stabilisce che i livelli di reddito indicati nella tabella allegata al decreto e le relative maggiorazioni previste dal comma 2 siano rivalutati annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. Nel caso specifico, l'ISTAT ha rilevato per il periodo tra il 1992 e il 1993 una variazione pari al 4,2%.

Effetti dell'aggiornamento

Sulla base di tale indice, i livelli di reddito in vigore nel periodo 1 luglio 1993 - 30 giugno 1994 sono stati rivalutati. Gli importi risultanti sono stati arrotondati alle lire 1.000 superiori. La circolare precisa che i nuovi valori devono essere applicati dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995.

Tabelle allegate e struttura degli importi

Sono allegati cinque prospetti, relativi agli importi:

  • mensili;
  • giornalieri;
  • settimanali;
  • quattordicinali;
  • quindicinali.

Le tabelle ripartiscono i livelli di reddito familiare in fasce, espresse in migliaia di lire, e collegano ciascuna fascia al numero dei componenti del nucleo familiare. Gli importi variano inoltre in relazione alle diverse condizioni soggettive previste dalle note alle tabelle.

Categorie di richiedenti considerate

Le note identificano quattro differenti situazioni applicative:

  • la generalità dei richiedenti, con esclusione delle ipotesi specificamente richiamate nelle note successive;
  • i richiedenti che siano vedovi, separati legalmente, divorziati, celibi/nubili o in stato di abbandono;
  • i richiedenti nel cui nucleo familiare vi siano soggetti con infermità o difetto fisico o mentale tali da determinare assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, oppure minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;
  • i richiedenti che si trovino nella condizione di cui al punto precedente e nel cui nucleo familiare siano compresi anche soggetti con disabilità o minori con le caratteristiche indicate.

Precisazioni sull'unico componente del nucleo familiare

È specificato che l'ipotesi di nucleo familiare composto da un solo componente riguarda il figlio minore o inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente. La precisazione viene espressamente esclusa per i datori di lavoro.

Adempimenti di diffusione

Le sedi sono incaricate di dare la massima diffusione al contenuto della circolare verso i datori di lavoro, le associazioni di categoria, i consulenti del lavoro e gli enti di patronato, con la massima sollecitudine, così da assicurare l'adozione tempestiva delle nuove tabelle negli adempimenti connessi all'assegno per il nucleo familiare.

Punti principali

Base normativa e criterio di rivalutazione

La rivalutazione annuale dei livelli di reddito della tabella dell'assegno per il nucleo familiare discende dall'art. 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. L'aggiornamento decorre dal 1 luglio di ogni anno ed è calcolato sulla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata tra l'anno di riferimento dei redditi e l'anno immediatamente precedente.

Variazione ISTAT applicata

Per la rivalutazione in esame, l'ISTAT ha accertato una variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo pari al 4,2% tra il 1992 e il 1993. Su tale base sono stati aggiornati i livelli di reddito vigenti nel periodo 1 luglio 1993 - 30 giugno 1994, con arrotondamento degli importi alle lire 1.000 superiori.

Periodo di applicazione dei nuovi importi

Le nuove tabelle si applicano dal 1 luglio 1994 al 30 giugno 1995. La circolare specifica che sono allegati i prospetti dei nuovi livelli di reddito e dei corrispondenti importi dell'assegno su base mensile, giornaliera, settimanale, quattordicinale e quindicinale.

Diffusione del contenuto della circolare

Le sedi sono invitate a portare a conoscenza, con ogni possibile sollecitudine, dei datori di lavoro, delle rispettive associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli enti di patronato il contenuto della circolare, al fine di consentire l'applicazione tempestiva dei nuovi valori.

Contenuto delle tabelle allegate

Gli allegati riportano le tabelle per la determinazione dell'importo dell'assegno per il nucleo familiare secondo diverse periodicità di pagamento: mensile, giornaliera, settimanale, quattordicinale e quindicinale. In ciascuna tabella i livelli di reddito familiare sono distinti per fasce e per numero dei componenti del nucleo familiare, con importi differenziati in base alle condizioni soggettive indicate nelle note.

Categorie soggettive e note applicative

Le tabelle distinguono quattro gruppi di richiedenti: generalità dei richiedenti; richiedenti vedovi, separati legalmente, divorziati, celibi/nubili o in stato di abbandono; richiedenti con nel nucleo familiare soggetti con infermità o difetto fisico o mentale tali da comportare assoluta e permanente impossibilità al lavoro, ovvero minori con difficoltà persistenti; e richiedenti che cumulino entrambe le condizioni precedenti. È inoltre precisato che l'ipotesi di unico componente il nucleo familiare riguarda il figlio minore o inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e non interessa i datori di lavoro.

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