Circolare numero 154 del 16-5-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama la legge n. 97/1994 sulla salvaguardia e valorizzazione delle comunità montane, precisandone l’ambito territoriale e, in particolare, gli effetti dell’art. 18. Viene chiarito che imprese e datori di lavoro operanti nei comuni montani possono assumere, in deroga alle norme sul collocamento, coltivatori diretti residenti nei medesimi comuni, a tempo parziale o stagionalmente, con esenzione dagli oneri previdenziali. Sono inoltre indicati i requisiti per il mantenimento della qualifica di coltivatore diretto, l’iscrizione alla gestione CD-CM e i limiti in materia di benefici previdenziali aggiuntivi.
Applicazione dell'art. 18 della legge n. 97/1994 sulle assunzioni di coltivatori diretti nei comuni montani
Legge n. 97/1994 e assunzione di coltivatori diretti nei comuni montani
La circolare richiama la legge 31 gennaio 1994, n. 97, che contiene norme per la salvaguardia e la valorizzazione delle comunità montane, e ne evidenzia gli effetti applicativi per le materie di competenza dell’Istituto, con particolare riferimento all’art. 18.
Ambito di applicazione territoriale
La legge si applica ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell’art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini dell’art. 3, per "comuni montani" si intendono:
- i comuni facenti parte di comunità montane;
- in mancanza della ridelimitazione, i comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni.
Assunzioni consentite in deroga alle norme sul collocamento
L’art. 18, comma 1, prevede che imprese e datori di lavoro aventi sede e operanti nei comuni montani possano assumere, in deroga alle norme sul collocamento della manodopera, coltivatori diretti residenti negli stessi comuni e iscritti allo SCAU. L’assunzione può avvenire:
- a tempo parziale, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- in forma stagionale.
Regime previdenziale agevolato
Per tali assunzioni, i datori di lavoro sono esenti da oneri previdenziali. Si tratta quindi di una specifica agevolazione collegata all’impiego di coltivatori diretti nei comuni montani.
Conservazione della qualifica e iscrizione alla gestione CD-CM
I coltivatori diretti assunti nei modi previsti conservano la qualifica ad ogni effetto e mantengono l’iscrizione alla gestione CD-CM, anche in deroga al requisito dell’esclusività o prevalenza dell’attività autonoma. La deroga è ammessa purché:
- l’attività sia svolta abitualmente nell’azienda diretto-coltivatrice;
- l’attività sia continuativa nel corso di ciascun anno, anche se non esclusiva o non prevalente;
- il coltivatore diretto risieda sul fondo dove svolge direttamente e manualmente l’attività di coltivazione, allevamento o governo del bestiame.
Limiti ai diritti previdenziali e assicurativi
L’art. 18, comma 3, dispone che i coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 non maturano:
- il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per l’attività di lavoro autonomo;
- alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese o dei datori di lavoro che utilizzano la loro opera.
Indicazioni agli uffici
La circolare invita infine le sedi a conformarsi, per quanto di competenza, alle disposizioni richiamate in materia di assunzione di coltivatori diretti nei comuni montani.
Punti principali
Ambito territoriale della legge n. 97/1994
La legge 31 gennaio 1994, n. 97 disciplina la salvaguardia e la valorizzazione delle comunità montane e si applica ai territori delle comunità ridelimitate ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. L'art. 3 definisce inoltre i "comuni montani" come i comuni facenti parte di comunità montane oppure, in mancanza di ridelimitazione, i comuni interamente montani classificati ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni.
Assunzione di coltivatori diretti nei comuni montani
L'art. 18, comma 1, consente alle imprese e ai datori di lavoro aventi sede e operanti nei comuni montani di assumere, in deroga alle norme sul collocamento della manodopera, coltivatori diretti residenti negli stessi comuni e iscritti allo SCAU. Le assunzioni possono avvenire a tempo parziale, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, oppure in forma stagionale.
Esenzione da oneri previdenziali
Per le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 18, comma 1, i datori di lavoro sono esenti da oneri previdenziali. La circolare evidenzia quindi un regime agevolato collegato alle assunzioni di coltivatori diretti nei comuni montani.
Mantenimento della qualifica di coltivatore diretto e iscrizione alla gestione CD-CM
I coltivatori diretti occupati nelle modalità previste conservano la qualifica ad ogni effetto e mantengono l'iscrizione alla gestione CD-CM anche in deroga al requisito dell'esclusività o prevalenza dell'attività autonoma. Tale deroga opera purché l'attività sia svolta in modo abituale nell'azienda diretto-coltivatrice, anche se non esclusivo o non prevalente, ma almeno continuativo nel corso di ciascun anno, e purché il soggetto risieda sul fondo dove esercita direttamente e manualmente l'attività di coltivazione o di allevamento e governo del bestiame.
Esclusione di ulteriori benefici previdenziali
L'art. 18, comma 3, stabilisce che i coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per l'attività di lavoro autonomo. Inoltre non maturano alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese o dei datori di lavoro che ne utilizzano l'opera.
Indicazioni operative alle sedi
Le sedi dell'Istituto sono invitate ad attenersi, per quanto di competenza, alle disposizioni richiamate dalla circolare con riferimento all'applicazione dell'art. 18 della legge n. 97/1994.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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