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Circolare

Circolare numero 160 del 24-5-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in seguito all'accordo con gli Istituti di credito collegati telematicamente con l'INPS per la nuova procedura di pagamento delle pensioni di nuova liquidazione, il termine del 25 del mese previsto per la rendicontazione dei pagamenti viene differito all'ultimo giorno di ciascun mese. Lo spostamento riguarda le rate maturate relative al primo bimestre e agli eventuali arretrati, ed è già stato comunicato agli istituti interessati.

Spostamento al termine di ciascun mese della rendicontazione dei pagamenti per pensioni di nuova liquidazione

Spostamento del termine di rendicontazione per pensioni di nuova liquidazione

La circolare interviene a seguito dell'accordo stipulato con gli Istituti di credito collegati telematicamente con l'I.N.P.S., che ha introdotto una nuova procedura per assicurare la tempestiva erogazione delle rate maturate relative alle pensioni di nuova liquidazione, comprensive del primo bimestre e degli eventuali arretrati.

Nuova procedura di pagamento

L'accordo prevede che i pagamenti delle rate avvengano, di norma, in corrispondenza delle scadenze mensili fissate nei giorni 1, 7, 15, 20 e 25. La circolare non modifica tali date di pagamento, ma precisa l'effetto della nuova organizzazione sulla fase di rendicontazione.

Modifica del termine di rendicontazione

Il termine del 25 del mese, previsto dall'art. 12 della vigente Convenzione con gli Istituti di credito per la rendicontazione dei pagamenti, viene spostato all'ultimo giorno di ciascun mese. Si tratta di un adeguamento collegato al nuovo assetto operativo dei pagamenti delle pensioni di nuova liquidazione.

Comunicazioni agli Istituti di credito

La Direzione Generale precisa di aver già provveduto a informare gli Istituti di credito interessati dello spostamento del termine. La circolare ha dunque funzione meramente informativa e di coordinamento operativo rispetto alla Convenzione vigente.

Punti principali

Oggetto dell'accordo con gli Istituti di credito

Viene richiamato l'accordo stipulato con gli Istituti di credito collegati con l'INPS in via telematica, finalizzato a garantire la tempestiva erogazione delle rate maturate relative alle pensioni di nuova liquidazione, comprensive del primo bimestre e degli eventuali arretrati.

Scadenze di pagamento previste

L'accordo stabilisce che i pagamenti delle rate siano effettuati, di norma, alle scadenze mensili fissate nei giorni 1, 7, 15, 20 e 25.

Rendicontazione dei pagamenti

In conseguenza della nuova procedura, il termine del 25 previsto dall'art. 12 della vigente Convenzione con gli Istituti di credito per la rendicontazione dei pagamenti deve intendersi spostato all'ultimo giorno di ciascun mese.

Comunicazione agli Istituti di credito

La Direzione Generale informa di aver già trasmesso agli Istituti di credito interessati la comunicazione relativa a tale spostamento del termine di rendicontazione.

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