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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12941/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la duplice richiesta di incidente probatorio proposta per acquisire prove utili a una eventuale istanza di revisione della condanna all'ergastolo per omicidio di Ausonio Coli. I motivi sollevati riguardano (1) presunta violazione dell'art. 627 c.3 c.p.p. e vizio di motivazione: la Corte avrebbe contraddetto il principio secondo cui è possibile esperire incidente probatorio per prove a sostegno della revisione; (2) violazione di varie norme processuali (artt. 190, 219, 327-bis, 391-bis, 391-decies, 392, ecc.) e questione di legittimità costituzionale di talune disposizioni (art.391 novies e art.392 co.1 lett. f) c.p.p.) per contrasti con gli artt.3,24,111,117 Cost. e art.6 CEDU, in relazione al diritto di difesa e all'accesso alla prova; la difesa sostiene inoltre l'esistenza di un diritto generale di investigazione privata e la necessità che l'incidente probatorio sia disponibile durante le indagini difensive quando la prova è tecnicamente irriproducibile o non rinviabile; (3) vizio di motivazione sulla non indifferibilità dell'esperimento giudiziale (la difesa riteneva irrilevante il deperimento dei beni, rilevante invece l'idoneità dei nuovi elementi per la revisione); (4) abnormità funzionale del provvedimento e lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il censura, precisando che la sentenza rescindente aveva solo deciso sulla competenza del giudice (giudice dell'esecuzione) e non sull'ammissibilità sostanziale della richiesta di incidente probatorio. Sui motivi successivi la Corte ha ritenuto carenza di interesse concreto: in precedenti decisioni la stessa Corte aveva già dichiarato inammissibili richieste analoghe (due pronunce citate) e aveva ritenuto le prove proposte non nuove e inidonee a fondare la revisione; dunque non sussiste interesse a esperire l'incidente probatorio finalizzato a un giudizio di revisione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 627 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nella censura; la Corte non ha ritenuto fondata la violazione asserita e ha ritenuto che la questione preliminare affrontata in precedenza riguardasse soltanto la competenza del giudice dell'esecuzione, non l'ammissibilità sostanziale delle istanze di incidente probatorio

  • art. 391-bis comma 11 cod. proc. pen.

    Norma interpretata come disciplina che consente talune forme di assunzione probatoria (incidente probatorio) in alternativa all'audizione del teste da parte del PM; la Corte ha ritenuto che la possibilità prevista non autorizza automaticamente l'uso dell'incidente probatorio per finalità di revisione quando manchi interesse concreto o novità della prova

  • art. 391-decies commi 2,3,4 cod. proc. pen.

    Riferiti dalla difesa come possibili fondamenti per l'incidente probatorio; la Corte ha escluso che l'ammissibilità dell'incidente probatorio possa essere estesa oltre i casi previsti senza la necessaria valutazione di interesse, necessità e novità probatoria

  • art. 392 comma 1 lett. f) cod. proc. pen.

    Citato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa; la Corte non ha dichiarato la norma incostituzionale, essendovi carenza di interesse e mancanza di necessità di decidere la questione

  • art. 327-bis comma 2 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo concernente indagini difensive e facoltà del difensore; la Corte ha riconosciuto che le indagini difensive esistono ma ha precisato che l'accesso all'incidente probatorio per finalità di revisione richiede valutazione di ammissibilità e di interesse concreto

  • artt. 190, 219 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla difesa nell'ambito della censura; la Corte non ha ritenuto che dalle stesse discenda un diritto automatico all'incidente probatorio per finalità di revisione senza la verifica di interesse, novità e necessità

  • art. 391 novies cod. proc. pen.

    Prospettata questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione priva del necessario interesse nel quadro del ricorso, evitando un pronunciamento di costituzionalità

  • art. 3, art. 24, art. 111, art. 117 Cost.

    Diritti costituzionali evocati (uguaglianza, diritto di difesa, giusto processo, riserva di legge per l'esecuzione delle norme CEDU); la Corte ha rilevato la problematica sollevata ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e per pregresso giudicato sulle stesse questioni

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla difesa come parametro eurounitario sul giusto processo; la Corte non è entrata nel merito della compatibilità in assenza di interesse concreto e per ripetizione di questioni già valutate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle somme dovute alla Cassa delle Ammende per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento di €3.000 in considerazione delle ragioni di inammissibilità

Massime di principio

  • La competenza a decidere sulle richieste di incidente probatorio avanzate nell'ambito di indagini difensive volte a una possibile revisione della sentenza è del giudice dell'esecuzione: questioni di competenza vanno quindi preliminarmente risolte dal giudice dell'esecuzione
  • L'incidente probatorio non è automaticamente accessibile per finalità di revisione: occorre dimostrare interesse concreto, novità effettiva della prova e l'eventuale necessità/indifferibilità (es. irriproducibilità tecnica o impossibilità di acquisire la prova in altri modi)
  • Se la stessa questione di prova è già stata valutata in precedenti giudizi di revisione e dichiarata inammissibile o non nuova, la richiesta analoga può essere considerata priva di interesse e quindi inammissibile
  • Le censure che invocano violazioni di norme processuali o profili costituzionali possono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse se il ricorrente non mostra la rilevanza concreta e la novità del rilievo probatorio
  • Vi è rischio di sanzioni pecuniarie e condanna alle spese (art.616 c.p.p. e spese processuali) se il ricorso è manifestamente inammissibile o reiterativo: valutare il necessario investimento di prova e la fondatezza dell'interesse prima di proporre impugnative

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