Tribunale, Ordinanza T-516/23
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 giugno 2024. — Arnaldo Lucaccioni contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Sicurezza sociale – Malattia professionale – Domanda di riconoscimento di un aggravamento – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta. — Causa T-516/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Lucaccioni contro la Commissione perché l’atto introduttivo non conteneva motivi di ricorso sufficientemente chiari, precisi e strutturati. La Corte ha ritenuto impossibile individuare l’oggetto delle censure senza sostituirsi alla parte ricorrente, in violazione delle regole processuali e dei diritti di difesa della convenuta. Sono stati dichiarati inefficaci anche i successivi "motivi nuovi" e la richiesta di trattazione urgente.
Funzione pubblica UE: irricevibilità manifesta del ricorso per difetto di motivi e di esposizione sommaria ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura
La questione giuridica
Se un ricorso ex articolo 270 TFUE diretto contro la decisione della Commissione che respinge una domanda di riconoscimento dell’aggravamento di una malattia professionale sia ricevibile quando l’atto introduttivo non individua in modo chiaro e sistematico i motivi di ricorso né ne espone sommariamente il contenuto, e se eventuali "motivi nuovi" o una generica richiesta di urgenza possano sanare tali carenze.
Principio di diritto
Il Tribunale respinge come manifestamente irricevibile il ricorso quando l’atto introduttivo, pur formalmente articolato in sezioni, non consente di individuare con sufficiente chiarezza e sistematicità alcun motivo di ricorso né la relativa argomentazione, imponendo al giudice e alla convenuta un’attività di ricostruzione incompatibile con l’articolo 21 dello Statuto della Corte e con l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura; tale carenza non può essere colmata da motivi nuovi altrettanto vaghi né da una generica invocazione dell’urgenza presentata in modo non conforme.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 152, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 78 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 14 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (vecchia regolamentazione)
- Articolo 22 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi
Funzione pubblica UE: irricevibilità manifesta del ricorso per difetto di motivi e di esposizione sommaria
L’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 giugno 2024 riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un ex funzionario della Commissione contro la decisione con cui è stata respinta la sua domanda di riconoscimento dell’aggravamento di una malattia professionale. Il Tribunale non è entrato nel merito della controversia: ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile per difetto dei requisiti formali dell’atto introduttivo.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente, sig. Arnaldo Lucaccioni, era funzionario della Commissione dal 1962 ed era stato esposto ad amianto nell’edificio Berlaymont. Nel 1991 era stato collocato a riposo con pensione di invalidità; nel 1994 la Commissione aveva riconosciuto l’origine professionale della malattia e una invalidità permanente totale del 100%, oltre a un’indennità del 30% ai sensi della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi.
Nel 2000 il ricorrente aveva presentato domanda di riconoscimento dell’aggravamento della malattia professionale, chiedendo una maggiore indennità. La domanda era già stata oggetto di due precedenti annullamenti giurisdizionali, nelle cause T‑212/01 e T‑551/16. La decisione impugnata nel presente giudizio, adottata il 7 settembre 2022, ha mantenuto l’aumento del 20% dell’indennità; il reclamo amministrativo del 5 dicembre 2022 è stato poi respinto il 26 maggio 2023.
Domande proposte dalle parti
Il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e, in sostanza, che il Tribunale proponesse una composizione amichevole della controversia per un importo da lui indicato. La Commissione domandava il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Normativa processuale e criteri di ricevibilità
Il Tribunale richiama l’articolo 126 del proprio regolamento di procedura, che consente di statuire con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente irricevibile. Il cuore della decisione è però l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, letto in combinato disposto con l’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea: l’atto introduttivo deve contenere i motivi di ricorso e un’esposizione sommaria di tali motivi in modo sufficientemente chiaro e preciso da consentire alla convenuta di difendersi e al Tribunale di esercitare il proprio controllo.
Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza secondo cui gli elementi essenziali di fatto e di diritto devono emergere in modo coerente e comprensibile dal ricorso, senza costringere il giudice a ricostruire l’argomentazione della parte. Tale esigenza tutela anche il principio dispositivo, la buona amministrazione della giustizia e i diritti della difesa.
Valutazione del Tribunale sull’atto introduttivo
Nel caso concreto, il Tribunale constata che il ricorso non individua alcun motivo di ricorso in modo chiaro. I titoli usati dal ricorrente non contengono vere censure giuridiche, mentre il contenuto dell’atto è descritto come confuso, frammentario e privo di una struttura logica riconoscibile. Pur apparendo riferiti talvolta a travisamenti di fatto, errori nella valutazione dello stato di salute e irregolarità procedurali, tali elementi non sono sviluppati come motivi autonomi e intelligibili.
Il Tribunale osserva anche che il ricorrente non formula, neppure implicitamente in modo sufficiente, censure specifiche di violazione dell’articolo 266 TFUE, delle regole sul funzionamento delle commissioni mediche o di sviamento di potere. In sostanza, il giudice non è in grado di individuare con precisione l’oggetto delle doglianze senza sostituirsi alla parte nella redazione dei motivi.
Motivi nuovi e richiesta di urgenza
Il ricorrente aveva depositato successivamente un atto con nuovi motivi. Anche tali deduzioni vengono giudicate affette dagli stessi vizi: non sono collegati in modo chiaro a fatti o elementi sopravvenuti idonei a giustificare motivi nuovi ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura, e non precisano comunque i profili di illegittimità fatti valere.
Quanto alla richiesta di trattazione urgente, il Tribunale rileva che non è chiaramente formulata come istanza di procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 1, del regolamento di procedura e, in ogni caso, è stata presentata tardivamente e in modo non conforme. Perciò non vi è luogo a provvedere su tale domanda.
Decisione e spese
Il Tribunale conclude che il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il sig. Lucaccioni, rimasto soccombente, è condannato alle spese.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, nel contenzioso della funzione pubblica UE, la mancanza nell’atto introduttivo di motivi di ricorso chiaramente identificabili e di un’esposizione minima ma comprensibile delle censure comporta l’irricevibilità manifesta del ricorso; il Tribunale non può supplire alle carenze difensive della parte ricorrente né costruire d’ufficio i motivi al posto suo.
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