Corte di giustizia, Sentenza C-255/23
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2024. — Procedimento penale a carico di AVVA e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Ekonomisko lietu tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo di indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 24 – Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva – Procedimenti penali avviati in uno Stato membro nei confronti di una persona residente in un altro Stato membro – Possibilità per tale persona di partecipare al proprio processo mediante videoconferenza in assenza di un ordine europeo di indagine. — Cause riunite C-255/23 e C-285/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunite due cause lettoni, non è entrata nel merito sull’uso della videoconferenza da parte dell’imputato in assenza di ordine europeo di indagine. Ha ritenuto che il giudice nazionale avesse continuato il procedimento principale su aspetti strettamente connessi alle questioni sottoposte, vanificando l’utilità del rinvio. Di conseguenza, ha dichiarato che non vi era luogo a statuire.
Rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile: il giudice nazionale aveva proseguito il procedimento principale su questioni attinenti alla partecipazione a distanza dell’imputato, compromettendo l’effetto utile del rinvio.
La questione giuridica
Se le disposizioni della direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine e la direttiva 2016/343/UE sul diritto di presenziare al processo consentano o impongano la partecipazione dell’imputato al dibattimento mediante videoconferenza senza OEI; se tale partecipazione equivalga alla presenza fisica; e, in via subordinata, se il consenso dell’imputato o l’intermediazione delle autorità competenti siano condizioni necessarie per l’uso della videoconferenza.
Principio di diritto
La Corte non risponde alle questioni pregiudiziali quando il giudice del rinvio, dopo la presentazione della domanda, prosegue il procedimento principale compiendo atti che incidono direttamente sull’oggetto delle questioni sollevate e rendono possibile una risposta solo astratta o consultiva; in tal caso viene meno l’effetto utile dell’articolo 267 TFUE e non vi è luogo a statuire.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Direttiva 2014/41/UE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2014/41/UE
- Articolo 3, direttiva 2014/41/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2014/41/UE
- Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2014/41/UE
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 2016/343
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47, secondo comma
Rinvio pregiudiziale sulla partecipazione dell’imputato in videoconferenza
La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali proposti dall’Ekonomisko lietu tiesa (Tribunale delle questioni economiche, Lettonia) in procedimenti penali con imputati residenti in altri Stati membri. Le questioni investivano l’uso della videoconferenza per la partecipazione dell’imputato al dibattimento e il rapporto tra tale modalità e l’ordine europeo di indagine previsto dalla direttiva 2014/41/UE.
Contesto normativo
La Corte richiama la direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine penale, in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, che definisce l’OEI come decisione giudiziaria emessa per compiere atti di indagine in un altro Stato membro ai fini dell’acquisizione di prove;
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sulla necessità e proporzionalità dell’OEI;
- l’articolo 24, paragrafo 1, che disciplina l’audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva.
È altresì citata la direttiva (UE) 2016/343, articolo 8, paragrafo 1, sul diritto degli indagati e imputati a presenziare al proprio processo. Sul piano del diritto primario e processuale, sono richiamati l’articolo 267 TFUE e l’articolo 23, primo comma, dello Statuto della Corte.
Procedimento nazionale e quesiti
Causa C‑255/23
Nel procedimento principale, E, cittadino lituano residente in Lituania, era accusato di riciclaggio di denaro aggravato. Il giudice del rinvio dubitava che il diritto lettone, come interpretato dalla Corte suprema lettone, consentisse la partecipazione a distanza dell’imputato quando la persona si trova in un altro Stato membro, senza ricorrere a un OEI. Chiedeva inoltre se, in tale ipotesi, il consenso dell’imputato potesse costituire una condizione o un criterio rilevante.
Causa C‑285/23
Nel secondo procedimento, A, cittadino tedesco residente in Germania, era imputato per truffa aggravata e riciclaggio aggravato in banda organizzata. Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 e l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 consentissero di garantire il diritto di presenziare al processo tramite videoconferenza dal proprio Stato di residenza, se tale modalità equivalga alla presenza fisica e se la videoconferenza debba essere organizzata tramite le autorità competenti dello Stato membro.
Elementi decisivi per la ricevibilità
La Corte non è entrata nel merito dei quesiti perché ha ritenuto compromesso l’effetto utile del rinvio pregiudiziale.
Richiamando la propria giurisprudenza, ha ricordato che il meccanismo dell’articolo 267 TFUE serve a garantire l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione e non può sfociare in risposte puramente consultive. Ha poi osservato che la domanda di pronuncia pregiudiziale, secondo l’articolo 23 dello Statuto, sospende il procedimento nazionale, salvo eccezioni che non pregiudichino l’effetto utile del rinvio.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva dichiarato di non aver sospeso i procedimenti e di aver proseguito le udienze dopo la presentazione delle domande, compiendo atti processuali relativi anche all’esame delle prove su cui si basavano le accuse. Tali attività erano idonee a svuotare di oggetto e interesse le questioni concernenti la partecipazione dell’imputato mediante videoconferenza, rendendo impossibile o eccessivamente difficile conformarsi poi alla futura decisione della Corte.
Ragionamento della Corte
La Corte sottolinea che, se il giudice nazionale continua il procedimento su aspetti strettamente collegati alle questioni sottoposte, la risposta della Corte rischia di divenire astratta e non più utile per la decisione del caso concreto. In particolare, l’esame delle prove e la prosecuzione delle udienze sulla posizione degli imputati incidevano direttamente sulla questione della forma di partecipazione al processo, cioè proprio sul punto oggetto del rinvio.
In tali condizioni, la Corte ritiene che la tutela dell’effetto utile del rinvio pregiudiziale prevalga sulla trattazione del merito delle questioni, perché la Corte non può fornire pareri consultivi in astratto.
Dispositivo
La Corte dichiara che non vi è luogo a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale presentate dall’Ekonomisko lietu tiesa nelle cause riunite C‑255/23 e C‑285/23.
Indicazioni pratiche per il professionista
La pronuncia non chiarisce il merito della compatibilità, con il diritto dell’Unione, della partecipazione dell’imputato al dibattimento tramite videoconferenza senza OEI. Il messaggio operativo principale è processuale: quando si solleva un rinvio pregiudiziale su una questione centrale per la prosecuzione del processo, il giudice nazionale deve evitare di continuare attività che possano rendere il quesito astratto o inutile, altrimenti la Corte può dichiarare di non dover statuire.
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