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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-441/21

Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 6 June 2024. — Ryanair DAC v European Commission. — Appeal – State aid – Article 107(3)(b) TFEU – Aid scheme notified by the Kingdom of Spain – Recapitalisation fund to support strategic undertakings amid the COVID-19 pandemic – Temporary Framework for State aid measures – Decision by the European Commission not to raise objections – Aid to remedy a serious disturbance in the economy – Principles of proportionality and non-discrimination – Freedom of establishment and freedom to provide services. — Case C-441/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia respinge integralmente il ricorso di Ryanair contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sul regime spagnolo di ricapitalizzazione per imprese strategiche colpite dal COVID-19. Vengono confermati sia la compatibilità dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE sia la legittimità del criterio della sede principale in Spagna. La Corte esclude inoltre l'obbligo di un bilanciamento autonomo degli effetti dell'aiuto, valida la qualificazione della misura come regime di aiuti e ritiene sufficiente la motivazione della decisione della Commissione.

Impugnazione respinta: la Corte conferma la compatibilità con il mercato interno del regime spagnolo di ricapitalizzazione a favore di imprese strategiche colpite dal COVID-19, nonché la qualificazione della misura come aiuto di Stato e come "regime di aiuti"

La questione giuridica

Se la Commissione e il Tribunale avessero errato nel ritenere compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE il regime spagnolo di ricapitalizzazione, in particolare: (i) se il criterio di ammissibilità fondato sulla sede principale in Spagna violasse il principio di non discriminazione, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi; (ii) se la Commissione dovesse effettuare un bilanciamento tra effetti favorevoli e sfavorevoli dell'aiuto; (iii) se la misura fosse correttamente qualificata come "regime di aiuti" ai sensi del regolamento 2015/1589; (iv) se la Commissione avesse dovuto avviare il procedimento formale d'indagine; (v) se la decisione fosse adeguatamente motivata ai sensi dell'articolo 296 TFUE.

Principio di diritto

La Corte afferma che un regime nazionale di aiuti destinato a rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro, adottato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, può legittimamente riservare il beneficio a imprese stabilite in tale Stato membro e aventi lì la sede principale, quando tale criterio sia idoneo e necessario a garantire un nesso stabile con l'economia nazionale e resti proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito. In tale ambito, l'articolo 18 TFUE non si applica autonomamente perché l'articolo 107 TFUE costituisce una disciplina speciale; la Commissione non è inoltre tenuta a compiere un ulteriore bilanciamento tra effetti favorevoli e sfavorevoli dell'aiuto ai fini del paragrafo 3, lettera b). La Corte conferma anche che la misura costituiva un "regime di aiuti", che la Commissione non era obbligata ad avviare il procedimento formale di indagine in assenza di seri dubbi autonomamente dimostrati, e che la decisione impugnata era sufficientemente motivata.

Norme richiamate

  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 52 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak
  • Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 13 maggio 2020 e 2020/C 218/03 del 29 giugno 2020

Regime spagnolo di ricapitalizzazione per imprese strategiche e aiuti di Stato nel contesto COVID-19

La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto da Ryanair DAC contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni rispetto a un regime di aiuti spagnolo istituito per sostenere la solvibilità di imprese strategiche colpite dalla pandemia. Il caso si inserisce nel quadro del Temporary Framework adottato dalla Commissione per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 20 luglio 2020 la Spagna ha notificato alla Commissione un regime di sostegno alla solvibilità delle imprese strategiche, finanziato con 10 miliardi di euro e gestito da un comitato interministeriale con il supporto di SEPI. Il regime prevedeva il ricorso a strumenti finanziari e partecipativi in favore di imprese non finanziarie stabilite in Spagna, considerate sistemiche o strategiche, in temporanea difficoltà a causa della pandemia.

La Commissione, con decisione del 31 luglio 2020, ha qualificato il regime come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, alla luce del Temporary Framework. Ryanair ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale, che ha respinto il ricorso.

Motivi di appello

In appello Ryanair ha dedotto sei motivi principali:

  • violazione del principio di non discriminazione per nazionalità, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi;
  • mancato svolgimento del test di bilanciamento tra effetti favorevoli e sfavorevoli dell'aiuto;
  • erronea qualificazione della misura come "regime di aiuti";
  • mancato avvio del procedimento formale d'indagine nonostante i dubbi sulla compatibilità;
  • violazione dell'obbligo di motivazione.

Non discriminazione e rapporto tra articolo 18 TFUE e articolo 107 TFUE

La Corte ricorda che l'articolo 18 TFUE si applica autonomamente solo quando il Trattato non contiene una disciplina specifica sulla discriminazione. Poiché l'articolo 107 TFUE, in particolare i paragrafi 2 e 3, contiene deroghe specifiche al divieto di aiuti incompatibili, esso costituisce una "special provision" ai sensi dell'articolo 18 TFUE.

Ne consegue che la differenza di trattamento derivante dal criterio che limita il beneficio alle imprese stabilite in Spagna e con sede principale in tale Stato membro doveva essere valutata solo alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. La Corte esclude quindi che occorresse un autonomo esame alla luce dell'articolo 52 TFUE.

Proporzionalità del criterio territoriale

Quanto alla proporzionalità, la Corte conferma il ragionamento del Tribunale secondo cui il criterio della sede principale in Spagna era idoneo e necessario per garantire un nesso stabile e duraturo tra i beneficiari e l'economia spagnola, obiettivo coerente con la finalità di rimediare a una grave perturbazione dell'economia nazionale.

La Corte osserva che Ryanair, pur contestando varie affermazioni del Tribunale, non ha dimostrato una distorsione evidente dei fatti né un errore di diritto. È inoltre confermato che il legislatore spagnolo poteva adottare criteri qualitativi, e non meramente quantitativi, per selezionare le imprese da sostenere. Il richiamo alla presenza di altri criteri di ammissibilità non rendeva superfluo il criterio territoriale.

Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi

La Corte respinge anche la censura relativa alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Essa afferma che gli effetti restrittivi che derivano dalla natura selettiva di un aiuto di Stato non costituiscono, di per sé, una violazione autonoma delle libertà fondamentali del Trattato.

Quando la modalità contestata è indissolubilmente legata all'oggetto dell'aiuto, la sua incidenza deve essere valutata nell'ambito della procedura di cui all'articolo 108 TFUE e non separatamente. Ryanair avrebbe dovuto dimostrare effetti restrittivi eccedenti quelli inerenti a un aiuto concesso in conformità all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, prova che non è stata fornita.

Nessun obbligo di bilanciamento tra effetti favorevoli e sfavorevoli

La Corte ribadisce il proprio orientamento secondo cui l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE non impone alla Commissione di procedere a un ulteriore bilanciamento tra gli effetti positivi dell'aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sulla concorrenza non falsata. Tale bilanciamento è già incorporato nella scelta del Trattato di ammettere deroghe per finalità eccezionali come il rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro.

Pertanto, la Commissione non doveva effettuare il test di bilanciamento preteso da Ryanair.

Qualificazione della misura come "regime di aiuti"

La Corte conferma anche la qualificazione del provvedimento come "regime di aiuti" ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589. Il Tribunale aveva correttamente verificato che la normativa spagnola di base consentisse la concessione di aiuti individuali senza ulteriori misure attuative e definisse i beneficiari in modo generale e astratto.

La Corte respinge l'argomento secondo cui le autorità spagnole avrebbero goduto di un margine discrezionale tale da escludere la natura di regime. Le contestazioni di Ryanair miravano in sostanza a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti del Tribunale senza dimostrare una distorsione manifesta.

Mancato avvio del procedimento formale d'indagine

Sul quinto motivo, la Corte osserva che il quarto motivo di primo grado, relativo ai diritti procedurali di Ryanair, riprendeva sostanzialmente gli argomenti già dedotti contro il merito della decisione della Commissione. Il Tribunale poteva quindi ritenere che esso non avesse contenuto autonomo e che, dopo il rigetto dei primi tre motivi, non fosse necessario esaminarlo separatamente.

La Corte ricorda che la necessità di avviare il procedimento formale d'indagine sussiste solo quando emergano seri dubbi sulla compatibilità dell'aiuto, da provare sulla base di elementi coerenti. Ryanair non ha fornito elementi specifici ulteriori idonei a dimostrare tali dubbi.

Obbligo di motivazione

Quanto al sesto motivo, la Corte conferma che una decisione di non sollevare obiezioni adottata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE può essere motivata in modo sintetico, purché risulti chiaramente il ragionamento della Commissione e sia possibile il controllo giurisdizionale.

Nel contesto eccezionale della pandemia e dell'urgenza di adottare il Temporary Framework e le decisioni applicative, la motivazione della Commissione è stata ritenuta sufficiente. Le censure di Ryanair riguardavano in realtà il merito della decisione, non il vizio di motivazione.

Decisione e principi affermati

La Corte respinge integralmente il ricorso e condanna Ryanair alle spese della Commissione, disponendo che la Spagna sopporti le proprie spese in quanto interveniente. La decisione conferma l'ampio margine di apprezzamento della Commissione nella gestione degli aiuti di Stato adottati per fronteggiare la crisi COVID-19, purché essi rientrino nei limiti dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e siano necessari e proporzionati rispetto all'obiettivo di riparare una grave perturbazione dell'economia nazionale.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statoemergenza covid-19libertà di stabilimentolibera prestazione dei servizimotivazione degli atti dell'unione

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