Corte di giustizia, Sentenza C-166/23
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 giugno 2024. — Naturvårdsverket contro Nouryon Functional Chemicals AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Allegato I, punto 5 – Inquinamento atmosferico – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Esclusione delle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici – Pertinenza dell’obiettivo di incinerazione. — Causa C-166/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte è stata chiamata a chiarire se un inceneritore di rifiuti pericolosi, inserito in un impianto chimico soggetto all’ETS, dovesse essere incluso nel piano di monitoraggio delle emissioni. Ha escluso che la deroga del punto 5 dell’allegato I dipenda dalla finalità principale dell’unità o dal suo carattere accessorio rispetto all’impianto. Ne consegue che le unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici restano escluse dall’ETS, salvo un uso solo marginale per altri rifiuti.
Interpretazione della deroga per le unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici ai fini dell’inclusione nel sistema ETS dell’Unione.
La questione giuridica
Se il punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE debba essere interpretato nel senso che l’esclusione delle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici dal campo di applicazione dell’ETS si applichi a tutte tali unità, anche quando sono integrate in un impianto che rientra nell’ETS e non hanno come unica finalità l’incinerazione, oppure se sia necessario un ulteriore fattore qualificante, in particolare la finalità principale dell’unità o il suo carattere di parte integrante dell’impianto.
Principio di diritto
Il punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE va interpretato nel senso che tutte le unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici sono escluse dal campo di applicazione dell’ETS, anche se integrate in un impianto soggetto alla direttiva e anche se non hanno come unica finalità l’incinerazione, purché l’incinerazione di altri rifiuti abbia carattere solo marginale. La deroga non dipende dal fatto che l’unità sia parte integrante dell’impianto né dalla prova di una finalità principale di incinerazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/87/CE
- Direttiva (UE) 2018/410
- Direttiva 96/61/CE
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066
Interpretazione della deroga per le unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici ai fini dell’ETS
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen in una controversia tra l’Agenzia svedese per la protezione dell’ambiente e Nouryon Functional Chemicals AB. Il tema è la portata dell’esclusione, prevista dal punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, per le unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici all’interno del sistema UE di scambio di quote di emissione.
Fatti e procedimento principale
Nouryon gestisce in Svezia un impianto per la produzione di prodotti chimici organici su larga scala, attività compresa nell’allegato I della direttiva 2003/87. L’impianto comprende un inceneritore che tratta quasi esclusivamente acque reflue contenenti rifiuti pericolosi derivanti dal processo industriale; il calore prodotto è recuperato come vapore e usato nel processo produttivo. L’Agenzia ha rilevato che l’inceneritore non figurava nel piano di monitoraggio delle emissioni e ha ordinato alla società di integrare tale piano includendolo. Il giudice di primo grado ha annullato l’ordine, ritenendo che l’unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi fosse esclusa dall’ETS. In appello, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se tale esclusione valga per tutte le unità di incenerimento o solo per quelle che presentano determinati requisiti, come la finalità principale di incinerazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 1 della direttiva 2003/87, che istituisce l’ETS per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo economicamente efficiente, e l’articolo 2, che ne delimita il campo di applicazione alle attività elencate nell’allegato I. È centrale anche l’articolo 3, lettera e), che definisce l’"impianto" come unità tecnica permanente in cui si svolgono attività dell’allegato I e attività direttamente associate con collegamento tecnico e possibile incidenza su emissioni e inquinamento. Il punto 5 dell’allegato I dispone che, quando in un impianto è superata la soglia di capacità di una qualsiasi attività, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili devono essere incluse nell’autorizzazione, tranne le unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici. La Corte richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, in particolare le disposizioni sul monitoraggio esaustivo delle emissioni, e la direttiva 96/61/CE, considerata nel suo rapporto sistematico con la direttiva ETS, specie per il richiamo alla gestione dei rifiuti.
Ragionamento della Corte
La Corte esamina congiuntamente interpretazione letterale, sistematica e teleologica. Sul piano letterale, osserva che il punto 5 dell’allegato I prevede espressamente l’ipotesi di un impianto con più unità che usano combustibili, imponendo la loro inclusione nell’autorizzazione, ma escludendo le unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici. La formulazione non collega l’esclusione alla finalità principale dell’unità né al fatto che essa sia o meno parte integrante di un impianto già soggetto all’ETS. La Corte sottolinea che si tratta di una deroga, da interpretare restrittivamente, ma tale interpretazione restrittiva non consente di introdurre un requisito non scritto, quale la finalità principale di incinerazione.
Sul piano sistematico e teleologico, la Corte rileva che l’obiettivo principale della direttiva 2003/87 è la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ma la deroga per le unità di incenerimento risponde a un obiettivo secondario: il legislatore ha inteso non ostacolare l’eliminazione dei rifiuti pericolosi e domestici mediante incinerazione. Questo dato è coerente anche con la direttiva 96/61, che valorizza la gestione e il recupero dei rifiuti. La soluzione proposta dalla Commissione, secondo cui l’unità sarebbe esclusa solo se l’incinerazione fosse la sua finalità principale e se non facesse parte di un impianto ETS, viene respinta perché non trova base nel testo e sarebbe in contrasto con l’obiettivo della deroga. Al contrario, includere nell’ETS un inceneritore che recupera energia per un impianto soggetto alla direttiva favorirebbe uno spreco di energia e, paradossalmente, maggiori emissioni.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che il punto 5 dell’allegato I della direttiva 2003/87 deve essere interpretato nel senso che tutte le unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici sono escluse dal campo di applicazione della direttiva, comprese quelle integrate in un impianto soggetto all’ETS e che non hanno come unica finalità l’incinerazione, purché l’incenerimento di altri rifiuti sia solo marginale. Per il caso concreto, ciò implica che l’inceneritore della Nouryon non può essere incluso nel piano di monitoraggio per il solo fatto di far parte di un impianto ETS, se la sua funzione rientra nella deroga così interpretata.
Principio affermato
La deroga prevista per le unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici opera in base alla natura dell’unità e non richiede un’ulteriore verifica della sua finalità principale o del suo ruolo strutturale nell’impianto; resta salvo solo che l’incinerazione di altri rifiuti sia marginale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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