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Sentenza

Sentenza del 21/01/2016 n. 350 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Determinazione del reddito - Studi di settore - Impresa edile di vendita - scostamento ricavi - Cause giustificazione - Sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'accertamento fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore. Ha dimostrato che la propria attività presentava caratteristiche peculiari tali da rendere non attendibile il confronto con il cluster di riferimento, tra cui gli elevati costi di trasporto, l'assenza di magazzino e di showroom, la vendita di un prodotto unico prevalentemente ad altre imprese del settore e l'incidenza della crisi economica, documentata dall'esposizione debitoria verso fornitori e dipendenti, dalle iscrizioni ipotecarie e dalle vendite immobiliari.

La decisione

Il giudice ha ritenuto sussistenti le cause concrete di giustificazione dello scostamento e ha escluso che l'impresa potesse essere assimilata alle ordinarie imprese di vendita di materiali per l'edilizia. Le peculiarità aziendali e la crisi documentata hanno quindi reso inapplicabile, nel caso concreto, il risultato dello studio di settore e il relativo cluster n. 23 dello Studio TM11U. L'accertamento basato sui maggiori ricavi standardizzati è stato pertanto ritenuto non fondato.

Norme richiamate

  • Studi di settore e cluster n. 23 dello Studio TM11U

    Gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo che deve essere verificato alla luce delle caratteristiche concrete dell'attività. Se il contribuente dimostra condizioni peculiari incompatibili con il gruppo omogeneo di riferimento, lo scostamento standardizzato non può giustificare automaticamente la pretesa fiscale.

Massime di principio

  • Lo scostamento dai ricavi risultanti dagli studi di settore non è sufficiente, da solo, a fondare un accertamento inattaccabile: occorre considerare la situazione concreta dell'impresa.
  • Il contribuente può superare la presunzione derivante dagli studi di settore fornendo una prova documentale specifica delle peculiarità operative, dei maggiori costi e della crisi aziendale.
  • L'appartenenza a un determinato cluster deve essere effettivamente coerente con il modello organizzativo e commerciale dell'impresa; caratteristiche significativamente diverse possono escluderne l'applicazione.
  • Sono rilevanti, tra gli altri, l'assenza di strutture aziendali tipiche, gli elevati costi di trasporto, la tipologia particolare del prodotto e la clientela specializzata.
  • La crisi economica può costituire una giustificazione dello scostamento quando sia concreta, attuale e adeguatamente documentata mediante dati contabili, debiti, procedure esecutive, ipoteche o dismissioni patrimoniali.
  • In situazioni analoghe, è opportuno produrre una ricostruzione analitica dell'attività e della sua reale marginalità, dimostrando perché il confronto con le imprese standard del cluster non sia attendibile.

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