Regolamento (UE) 2017/1486
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1486 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento e le istruzioni per le segnalazioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico già stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per l’esercizio di benchmarking dei metodi interni degli enti. Interviene sui portafogli di riferimento e sulle istruzioni di segnalazione, adeguandoli alle esigenze di valutazione delle autorità nel tempo. Prevede inoltre una scadenza speciale, in deroga al regime ordinario, per la trasmissione delle informazioni relative all’anno 2017.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 sui modelli, le definizioni, i portafogli di riferimento e le istruzioni per le segnalazioni ai fini dell’analisi comparata dei metodi interni degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti alla disciplina prudenziale derivante dalla direttiva 2013/36/UE, in particolare agli enti che utilizzano metodi interni e devono trasmettere alle autorità competenti le informazioni richieste per l’esercizio di analisi comparata ai sensi dell’articolo 78 della direttiva. Il regolamento incide sugli obblighi di segnalazione verso le autorità competenti e, indirettamente, sull’attività di valutazione dell’ABE e delle autorità nazionali competenti. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Sono richiamate esclusivamente le segnalazioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2016/2070, con deroga temporanea per l’anno 2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1486 della Commissione
Il regolamento aggiorna il quadro di attuazione del benchmark dei metodi interni previsto dall’articolo 78 della direttiva 2013/36/UE. La Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per adeguare i portafogli di riferimento e le istruzioni di segnalazione alle esigenze di vigilanza emerse nel tempo.
Contesto e finalità
Il sistema disciplinato dal regolamento modificato serve a consentire all’ABE e alle autorità competenti di valutare la qualità dei metodi interni utilizzati dagli enti. I considerando chiariscono che, poiché le valutazioni di vigilanza e le relazioni dell’ABE possono porre l’accento su aspetti diversi in momenti diversi, può rendersi necessario aggiornare di conseguenza le esposizioni o le posizioni incluse nei portafogli di riferimento e gli obblighi di segnalazione.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone una modifica puntuale del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070:
- soppressione dell’articolo 2, lettera d);
- sostituzione integrale degli allegati I, II, III, IV, V e VI.
In sostanza, il regolamento non riscrive l’impianto generale, ma aggiorna il contenuto tecnico dei modelli e dei portafogli di riferimento utilizzati per l’analisi comparata.
Ambito delle segnalazioni interessate
Il regolamento riguarda le segnalazioni che gli enti devono presentare nell’ambito dell’esercizio di analisi comparata dei metodi interni, in particolare quelle previste dagli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2016/2070. Il testo si riferisce agli enti che applicano metodi interni e che sono soggetti alla vigilanza prudenziale disciplinata dalla direttiva 2013/36/UE.
Termine speciale per l’anno 2017
Per consentire agli enti e alle autorità competenti di attuare le modifiche, l’articolo 2 introduce una deroga alla scadenza ordinaria dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2070. Per le segnalazioni relative all’anno 2017, le informazioni devono essere presentate entro il 30 settembre 2017.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Indicazioni operative per i professionisti
Per gli operatori bancari e i consulenti che assistono enti soggetti a IRB o ad altri metodi interni, il dato centrale è che il regolamento aggiorna i parametri tecnici della segnalazione e, per il 2017, sposta il termine di invio al 30 settembre 2017. Occorre quindi verificare la coerenza dei flussi di reporting con i nuovi allegati sostitutivi e con le istruzioni aggiornate del regolamento (UE) 2016/2070, tenendo conto che il rinvio riguarda specificamente le informazioni degli articoli 2 e 3 di tale atto.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati tecnici
L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 sopprimendo all’articolo 2 la lettera d) e sostituendo integralmente gli allegati I, II, III, IV, V e VI. La modifica riguarda quindi sia la definizione dei portafogli di riferimento sia le istruzioni operative e i modelli di segnalazione utilizzati nell’esercizio di analisi comparata.
Scadenza speciale per le segnalazioni 2017
L’articolo 2 deroga all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2070 e stabilisce che gli enti presentino alle autorità competenti le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 di tale regolamento entro il 30 settembre 2017. La deroga è giustificata dalla necessità di concedere agli enti un tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche introdotte.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e finalità di vigilanza
Il regolamento si fonda sull’articolo 78, paragrafo 8, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE ed è adottato sulla base di progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall’ABE. La finalità è consentire all’ABE e alle autorità competenti di valutare la qualità dei metodi interni degli enti in modo coerente con l’evoluzione delle valutazioni di vigilanza.
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