Regolamento (UE) 2017/1267
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1267 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme, nella nomenclatura combinata, di una specifica merce descritta in allegato. Per il prodotto indicato viene imposto il codice NC 2842 10 00, con motivazione fondata sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e sull’esclusione di altre voci potenzialmente applicabili. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo inquadramento.
Classificazione doganale uniforme di talune merci nella nomenclatura combinata, con indicazione del relativo codice NC e disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata dell’Unione e, quindi, dell’applicazione uniforme delle misure tariffarie e delle altre misure basate sulla NC. Rileva per gli operatori economici, importatori, esportatori, spedizionieri e autorità doganali degli Stati membri. Il regolamento produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate e non conformi possono essere ancora invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, secondo l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1267 della Commissione è adottato per garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. La Commissione interviene sulla base del codice doganale dell’Unione, in particolare dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, per fissare la classificazione tariffaria di una merce specificamente descritta nell’allegato.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nel sistema della nomenclatura combinata e delle regole generali di interpretazione previste dal regolamento (CEE) n. 2658/87. Il considerando centrale chiarisce che la classificazione uniforme è necessaria per evitare difformità applicative tra Stati membri e per assicurare coerenza nell’uso delle voci tariffarie ai fini delle misure doganali e di altra natura applicabili agli scambi di merci.
Ambito oggettivo della classificazione
L’articolo 1 riguarda esclusivamente le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata. L’allegato descrive un prodotto sotto forma di fine polvere inodore bianca, costituito da microsfere di dimensione inferiore a 10 μm e con densità circa 2,1-2,5 g/cm3. Le microsfere sono ottenute da nefelina o sienite-nefelinica sottoposta a riscaldamento, così da assumere una forma più ellittica e una superficie vetrosa.
Il prodotto è utilizzato come additivo per vernici, rivestimenti e pellicole, con la funzione di ridurre i composti organici volatili, aumentare i tassi di carico e migliorare durezza, resistenza all’opacizzazione, allo sfregamento e all’abrasione.
Codice NC attribuito e ragioni dell’esclusione di altre voci
Il regolamento impone la classificazione nel codice NC 2842 10 00. L’allegato precisa che la classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2842 e 2842 10 00.
Vengono inoltre escluse, con motivazioni tecniche, le seguenti voci:
- 2529, perché la superficie vetrosa derivante dal trattamento termico mostra che la struttura cristallina è stata modificata;
- 2621, perché il prodotto non è una scoria, una cenere o un residuo da incenerimento di rifiuti urbani;
- 3816, perché non vi è aggiunta di leganti;
- 3824, perché va preferita la voce più specifica rispetto a una voce di portata generale;
- 6806, perché il prodotto non è un prodotto minerale espanso;
- 6815, perché non si tratta di un lavoro di pietre o di altre materie minerali, ma di un materiale accessorio usato nella fabbricazione di articoli.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 disciplina l’impatto del nuovo inquadramento sulle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate. Se tali informazioni non sono conformi al regolamento, esse possono comunque continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La previsione richiama espressamente l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull’attività di classificazione doganale degli operatori e delle autorità competenti.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nell’allegato, il prodotto in fine polvere bianca costituito da microsfere di nefelina o sienite-nefelinica termotrattata è classificato nel codice NC 2842 10 00 come silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no.
Motivazione della classificazione
La classificazione è basata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 2842 e 2842 10 00. Nell’allegato sono escluse, per ragioni tecniche e di descrizione merceologica, le voci 2529, 2621, 3816, 3824, 6806 e 6815.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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