Regolamento (UE) 2017/1242
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione, del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le regole di esecuzione sui controlli e sulle verifiche relative alle misure di sviluppo rurale del FEASR. Introduce una disciplina specifica per le specie a ciclo produttivo breve, rivede i controlli amministrativi e in loco, coordina le regole sugli strumenti finanziari con il quadro generale dei fondi strutturali e sopprime alcune disposizioni specifiche ormai superflue. Stabilisce inoltre le date di applicazione delle modifiche, con una retroattività limitata per le domande di pagamento per animale dal 1o gennaio 2016.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in materia di controlli, domande di aiuto/pagamento, strumenti finanziari e sanzioni nell'ambito dello sviluppo rurale FEASR.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti, agli organismi pagatori, ai beneficiari di misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR e, in particolare, alle domande di sostegno e di pagamento presentate nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo. Rileva per le misure di sostegno connesse agli animali, per le operazioni finanziate con costi standard/forfettari, per i controlli amministrativi e in loco e per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le modifiche si applicano, in via generale, alle domande riferite ad anni di domanda o periodi di erogazione del premio che սկսiano dal 1o gennaio 2018; la sola modifica sull'identificazione del numero effettivo di animali per specie a ciclo produttivo breve si applica alle domande di pagamento per animale relative ad anni di domanda a partire dal 1o gennaio 2016.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in materia di controlli FEASR
Il regolamento interviene sul quadro applicativo del regolamento (UE) n. 1306/2013 per lo sviluppo rurale, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Le modifiche mirano a rendere più coerenti e funzionali i controlli amministrativi e in loco, a disciplinare meglio taluni casi specifici di sostegno animale e a coordinare la disciplina degli strumenti finanziari con il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano quattro esigenze principali: (i) consentire agli Stati membri maggiore flessibilità per le specie con ciclo produttivo breve, nei casi in cui il numero di animali ammissibili varia rapidamente nel corso dell'anno; (ii) limitare i controlli amministrativi agli elementi effettivamente rilevanti, come i criteri di selezione quando applicabili e la ragionevolezza dei costi; (iii) allineare la disciplina dei controlli sugli strumenti finanziari al quadro generale dei fondi; (iv) semplificare il sistema di controlli in loco, evitando duplicazioni e sopprimendo disposizioni settoriali ritenute superflue.
Ambito di applicazione materiale
Le modifiche riguardano le domande di aiuto e di pagamento nell'ambito delle misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR. Incidono in particolare su:
- domande di pagamento per animale connesse a misure di benessere animale o analoghe sostenute ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento;
- controlli in loco e determinazione della spesa soggetta a controllo;
- strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- sanzioni amministrative per spese non ammissibili riscontrate in sede di controllo.
Domande per specie a ciclo produttivo breve
La nuova disposizione introdotta all'articolo 21, paragrafo 4 bis, consente agli Stati membri, in assenza di uno schedario computerizzato, di utilizzare i certificati di macellazione o altri documenti giustificativi per determinare gli animali ammissibili nella domanda di pagamento per animale. La norma è pensata per le specie con ciclo produttivo breve, nelle quali il numero di capi può variare sensibilmente durante l'anno di domanda.
È inoltre possibile adottare un sistema in base al quale il beneficiario chieda il sostegno per tutti gli animali ammissibili a una data o in un periodo fissati dallo Stato membro. In tal caso, la data o il periodo devono essere chiaramente definiti e noti al beneficiario, così da garantire certezza giuridica e corretta gestione della misura.
Controlli amministrativi e verifica della ragionevolezza dei costi
L'articolo 48 viene riformulato per precisare che i controlli amministrativi devono includere la verifica del rispetto dei criteri di selezione soltanto quando tali criteri sono applicabili. Per la ragionevolezza dei costi dichiarati, la verifica riguarda i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, con esclusione di contributi in natura e ammortamenti.
La ragionevolezza dei costi deve essere accertata mediante un sistema di valutazione adeguato, ad esempio:
- costi di riferimento;
- confronto di diverse offerte;
- esame di un comitato di valutazione.
Sono previste due semplificazioni rilevanti:
- per le operazioni con tasso di aiuto fino al 30% o sostenute ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la verifica può essere svolta in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento;
- per operazioni con costi ammissibili fino a 5 000 EUR, la ragionevolezza può essere stabilita tramite un progetto di bilancio approvato ex ante dall'autorità di gestione.
Regole sui controlli in loco
Il nuovo testo dell'articolo 50 stabilisce che la spesa soggetta ai controlli in loco deve rappresentare almeno il 5% della spesa di cui all'articolo 46, cofinanziata dal FEASR, dichiarata ogni anno civile all'organismo pagatore e non relativa a operazioni per le quali siano stati chiesti soltanto anticipi. Per gli strumenti finanziari, nel computo rientrano soltanto i pagamenti ai destinatari finali effettivamente sottoposti a controllo in loco.
Ai fini del raggiungimento della soglia minima, sono conteggiati solo i controlli svolti entro la data prevista per la presentazione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo ai sensi dell'articolo 9. La norma è dunque finalizzata a rendere verificabile la soglia annua e a evitare effetti distorsivi dovuti a controlli tardivi.
L'articolo 51 precisa che i controlli in loco devono verificare la conformità dell'operazione alle norme applicabili e coprire tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi che siano controllabili al momento della visita e che non siano già stati esaminati in sede amministrativa. I controlli devono inoltre garantire che l'operazione possa beneficiare del sostegno FEASR.
In tale ambito, per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 51 non si applicano al contributo allo strumento finanziario né al sostegno al beneficiario finale, restando applicabili gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Strumenti finanziari
Il regolamento introduce un coordinamento espresso con il quadro generale dei fondi per gli strumenti finanziari. All'articolo 48, paragrafo 6, e all'articolo 51, paragrafo 5, si chiarisce che le regole ordinarie sui controlli amministrativi e in loco non si applicano al contributo allo strumento finanziario né al sostegno al beneficiario finale. Rimane però operativa la disciplina specifica contenuta negli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Semplificazione del sistema dei controlli
Gli articoli da 54 a 59 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono soppressi. Secondo la motivazione del regolamento, le regole generali già contenute negli articoli 48, 50 e 51, insieme ai criteri sul campione e sulla varietà delle operazioni da controllare, rendono superflue le vecchie disposizioni settoriali sull'oggetto e sull'intensità dei controlli.
Gruppi di azione locale e progetti tematici
Per le operazioni attuate da un gruppo di azione locale e relative a un gruppo di progetti inerenti a un tema comune, l'articolo 60, paragrafo 4, consente una deroga alla regola generale sulla verifica dei costi: la ragionevolezza dei costi può essere controllata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento riferite al gruppo di progetti. La disposizione è una norma di flessibilità che si innesta sulla disciplina generale dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera e).
Istituzioni finanziarie intermedie
L'articolo 61 viene modificato per rafforzare il coordinamento dei controlli sui pagamenti effettuati a favore di istituzioni finanziarie intermedie. L'autorità competente deve assicurare, mediante controlli amministrativi e, se necessario, visite in loco presso le istituzioni e i beneficiari, che tali pagamenti siano conformi sia al diritto dell'Unione sia all'accordo stipulato con le istituzioni finanziarie intermedie.
Sanzioni amministrative
All'articolo 63, paragrafo 2, la sanzione amministrativa prevista dal paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. La modifica mira a garantire coerenza tra l'esito dei controlli e il regime sanzionatorio, evitando disparità di trattamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La regola generale è l'applicazione alle domande di sostegno o di pagamento riferite ad anni di domanda o periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1o gennaio 2018.
In deroga a tale regola, la disposizione sui dati dei certificati di macellazione o altri documenti giustificativi per le specie a ciclo produttivo breve si applica alle domande di pagamento per animale presentate in riferimento ad anni di domanda a partire dal 1o gennaio 2016.
Disposizioni principali
Domande per specie a ciclo produttivo breve
All'articolo 21, paragrafo 4 bis, gli Stati membri possono, in mancanza di uno schedario computerizzato, usare i dati dei certificati di macellazione o di altri documenti giustificativi per la domanda di pagamento per animale relativa alle specie con ciclo produttivo breve sostenute ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013. È ammesso un sistema che consenta al beneficiario di chiedere il sostegno per tutti gli animali ammissibili a una data o in un periodo fissati dallo Stato membro, purché tale data o periodo siano chiaramente definiti e noti al beneficiario.
Controlli amministrativi e verifica dei costi
All'articolo 48, paragrafo 2, lettera c), i controlli amministrativi devono verificare il rispetto dei criteri di selezione, se applicabili. La lettera e) prevede la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, con esclusione di contributi in natura e ammortamenti; la verifica può basarsi su costi di riferimento, confronto tra offerte o comitati di valutazione. Per operazioni con tasso di aiuto fino al 30% o sostenute ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la verifica può essere svolta in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento. Per operazioni con costi ammissibili fino a 5 000 EUR, la ragionevolezza può essere stabilita da un progetto di bilancio approvato ex ante dall'autorità di gestione.
Controlli su costi e pagamenti e deroga per gli strumenti finanziari
All'articolo 48, paragrafo 3, i controlli in loco riguardano la conformità dell'operazione completata con quella ammessa e i costi sostenuti e i pagamenti effettuati, salvo i casi in cui si applichino forme o metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. È aggiunto un paragrafo 6 che esclude dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 il contributo agli strumenti finanziari e il sostegno al beneficiario finale di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, ferma restando l'applicazione degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Percentuale minima di controlli in loco
All'articolo 50, paragrafo 1, la spesa oggetto dei controlli in loco deve rappresentare almeno il 5% della spesa di cui all'articolo 46 cofinanziata dal FEASR, dichiarata ogni anno civile all'organismo pagatore e non riferita a operazioni per le quali siano stati chiesti soltanto anticipi. Per gli strumenti finanziari, si conteggiano solo i pagamenti ai destinatari finali sottoposti a controllo in loco. Al paragrafo 2, solo i controlli svolti entro la data prevista per la presentazione dei dati e delle statistiche di controllo ai sensi dell'articolo 9 sono conteggiati per il raggiungimento della soglia minima.
Oggetto e portata dei controlli in loco
All'articolo 51, paragrafo 1, i controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata conformemente alle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi verificabili al momento della visita e non già oggetto di controlli amministrativi. I controlli devono garantire che l'operazione possa beneficiare del sostegno FEASR. Il nuovo paragrafo 5 esclude anche qui, per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 al contributo allo strumento finanziario e al sostegno al beneficiario finale, rinviando agli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Soppressione di disposizioni specifiche su alcuni controlli
Sono soppressi gli articoli da 54 a 59 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ritenuti superflui alla luce delle regole generali sui controlli e sul campionamento previste dagli articoli 48, 50 e 51.
Gruppi di azione locale e progetti tematici
All'articolo 60 è inserito un paragrafo 4 che, in deroga all'articolo 48, paragrafo 2, lettera e), consente per le operazioni attuate da un gruppo di azione locale e relative a un gruppo di progetti inerenti a un tema comune di effettuare la verifica della ragionevolezza dei costi in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative al gruppo di progetti.
Istituzioni finanziarie intermedie
All'articolo 61, il paragrafo 2 è riscritto: l'autorità competente deve assicurare, tramite controlli amministrativi e, se necessario, visite in loco presso le istituzioni finanziarie intermedie e i beneficiari, che i pagamenti a tali istituzioni siano conformi al diritto dell'Unione e all'accordo stipulato con esse. È soppressa la seconda frase del paragrafo 1.
Sanzione amministrativa per spese non ammissibili
All'articolo 63, paragrafo 2, la sanzione amministrativa prevista al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica alle domande di sostegno o di pagamento riferite ad anni di domanda o periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1o gennaio 2018. La modifica relativa alle specie a ciclo produttivo breve si applica invece alle domande di pagamento per animale relative ad anni di domanda a partire dal 1o gennaio 2016.
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