Regolamento (UE) 2017/1241
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. In particolare, rimuove una persona dall’elenco, aggiorna le informazioni relative a una persona già designata e inserisce una nuova entità. La modifica incide esclusivamente sull’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 e si applica immediatamente dalla pubblicazione.
Modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive nei confronti della Siria, con depennamento, aggiornamento di una persona e inserimento di una nuova entità nell'elenco.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi già soggetti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 36/2012, limitatamente all’aggiornamento dell’allegato II relativo all’elenco delle persone ed entità designate. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Non disciplina autonomamente nuovi settori sostanziali, ma incide sull’applicazione delle sanzioni UE in relazione alla situazione in Siria.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco delle misure restrittive nei confronti della Siria
Il regolamento dà attuazione al regolamento (UE) n. 36/2012, che istituisce misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. La finalità è esclusivamente quella di aggiornare l’allegato II contenente l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure, in coerenza con la valutazione del Consiglio sulla necessità di mantenere, modificare o rimuovere singole designazioni.
Base giuridica e contesto
Il Consiglio adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012. Nei considerando si precisa che:
- una persona non deve più essere mantenuta nell’elenco;
- un’entità deve essere aggiunta all’elenco;
- devono essere aggiornate le informazioni relative a una persona già elencata.
Il provvedimento si limita quindi a un intervento puntuale sull’allegato II, senza introdurre una nuova disciplina sostanziale autonoma.
Modifiche all’allegato II: sezione A («Persone»)
Nella sezione dedicata alle persone fisiche, il regolamento dispone due interventi:
- è depennata la voce n. 202 relativa ad Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi);
- la voce n. 203 relativa a George Haswani (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani) viene sostituita con una versione aggiornata.
Per George Haswani, l’allegato aggiornato indica l’indirizzo in provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria, e conferma le ragioni della designazione: imprenditore di spicco operante in Siria con interessi e/o attività nei settori dell’engineering, delle costruzioni e del petrolio e gas, nonché soggetto con interessi e/o influenza significativa in varie società ed entità in Siria, in particolare HESCO Engineering and Construction Company. La data di inserimento nell’elenco resta 7.3.2015.
Modifiche all’allegato II: sezione B («Entità»)
Nella sezione delle entità viene aggiunta la voce n. 71 relativa ad Abdulkarim Group (alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group), con indirizzo 5797 Damasco, Siria.
La motivazione dell’inserimento è che Abdulkarim Group è un conglomerato siriano riconosciuto a livello internazionale e associato a Wael Abdulkarim, a sua volta elencato come persona d’affari di spicco operante in Siria. La data di inserimento nell’elenco è 11.7.2017.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formulato dall’articolo 2, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 36/2012.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione.
Depennamento di una persona dall’elenco
Nella sezione A («Persone») dell’allegato II viene depennata la voce relativa ad Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi), identificata come voce n. 202.
Aggiornamento dei dati di una persona elencata
La voce n. 203 relativa a George Haswani (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani) viene sostituita con una nuova formulazione che riporta l’indirizzo in provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria, e conferma i motivi dell’inserimento, ossia il ruolo di imprenditore di spicco operante in Siria con interessi nei settori dell’engineering, delle costruzioni e del petrolio e gas, nonché l’influenza significativa in varie società ed entità, in particolare HESCO Engineering and Construction Company. La data di inserimento nell’elenco resta 7.3.2015.
Inserimento di una nuova entità
Nella sezione B («Entità») è aggiunta la voce n. 71 relativa ad Abdulkarim Group (alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group), con indirizzo a Damasco, Siria. La motivazione indica che il gruppo è un conglomerato siriano riconosciuto a livello internazionale e associato a Wael Abdulkarim, elencato come persona d’affari di spicco operante in Siria. La data di inserimento nell’elenco è 11.7.2017.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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