Regolamento (UE) 2017/1946
Regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un elenco esauriente di informazioni che il candidato acquirente deve trasmettere quando intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento. Le informazioni servono a consentire all'autorità competente di valutare reputazione, solidità finanziaria, finanziamento dell'operazione, eventuali conflitti di interesse, struttura del gruppo e impatto sulla vigilanza. Sono previste richieste più dettagliate per partecipazioni rilevanti o di controllo e requisiti ridotti in alcuni casi specifici.
Regole tecniche sulle informazioni da includere nella notifica di acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento
Ambito di applicazione
Si applica ai candidati acquirenti che intendono acquisire o aumentare una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento, ai fini della valutazione del progetto di acquisizione da parte dell'autorità competente del soggetto interessato. Disciplina il contenuto informativo della notifica iniziale e delle informazioni aggiuntive richieste a seconda che il candidato acquirente sia una persona fisica, una persona giuridica o un trust, nonché a seconda della percentuale della partecipazione acquisita e di specifiche situazioni (acquirente autorizzato e vigilato nell'Unione, acquisizione da parte di soggetto di paese terzo, fondo sovrano, ecc.). Si applica direttamente in tutti gli Stati membri; è previsto il richiamo al SEE. Sono previste esclusioni o alleggerimenti informativi per taluni casi di minore complessità o per soggetti già valutati di recente.
Regolamento delegato (UE) 2017/1946 sulle informazioni per la notifica di acquisizione di partecipazioni qualificate in imprese di investimento
Il regolamento integra la disciplina MiFID sulla valutazione preventiva delle acquisizioni di partecipazioni qualificate in imprese di investimento, fissando un elenco esauriente di informazioni che il candidato acquirente deve presentare all'autorità competente. La logica dell'atto è quella di consentire una valutazione completa della reputazione, della solidità finanziaria, della struttura proprietaria e dell'impatto dell'operazione sulla vigilanza prudenziale e antiriciclaggio.
Ambito e finalità
L'articolo 1 delimita l'oggetto del regolamento alle informazioni da includere nella notifica di un progetto di acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata nel soggetto interessato. La disciplina opera in funzione della natura del candidato acquirente: persona fisica, persona giuridica o trust, come specificato dall'articolo 2.
Nei considerando viene spiegato che l'autorità competente deve ricevere informazioni sufficienti per valutare la reputazione del candidato acquirente, i suoi legami con altri soggetti, l'eventuale esistenza di conflitti di interesse, la solidità del finanziamento e gli effetti dell'operazione sulla vigilanza effettiva, anche quando vi siano strutture di gruppo complesse, soggetti di paesi terzi o fondi sovrani.
Dati identificativi e struttura soggettiva del candidato acquirente
L'articolo 3 disciplina le informazioni generali di identificazione.
Per la persona fisica sono richiesti:
- nome, luogo e data di nascita, indirizzo, contatti e, se disponibile, numero nazionale di identificazione;
- curriculum vitae o documento equivalente con istruzione, formazione ed esperienza professionale.
Per la persona giuridica sono richiesti:
- ragione sociale, sede legale principale, eventuale indirizzo postale diverso, contatti e numero identificativo nazionale se disponibile;
- forma giuridica registrata;
- panoramica aggiornata delle attività;
- elenco delle persone che dirigono effettivamente l'attività, con dati personali e curriculum dettagliato;
- identità dei beneficiari effettivi.
Per il trust sono richiesti:
- identità di tutti i fiduciari;
- identità dei beneficiari effettivi e rispettive quote di distribuzione dei redditi;
- identità dei fondatori.
Reputazione, situazione finanziaria e conflitti di interesse
Gli articoli 4 e 5 richiedono informazioni approfondite su reputazione e affidabilità del candidato acquirente.
Per la persona fisica, l'articolo 4 impone informazioni relative, sia al candidato sia alle imprese da lui dirette o controllate negli ultimi dieci anni, a:
- precedenti penali, procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti, azioni disciplinari e procedimenti di insolvenza o simili;
- indagini, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive in corso;
- rifiuti, revoche o cessazioni di registrazioni, autorizzazioni, iscrizioni o licenze, nonché espulsioni da organismi regolamentari o professionali;
- licenziamenti o allontanamenti da posizioni lavorative o fiduciarie.
Devono inoltre essere indicate:
- eventuali precedenti valutazioni reputazionali da parte di altre autorità di vigilanza e relativo esito;
- situazione finanziaria attuale, comprese fonti di reddito, attività, passività, pegni e garanzie;
- attività imprenditoriali;
- informazioni creditizie e relazioni pubbliche sulle imprese controllate o dirette;
- interessi o rapporti finanziari e non finanziari con altri azionisti, titolari di diritti di voto, amministratori, alta dirigenza, il soggetto interessato e il gruppo;
- eventuali altri interessi o attività in conflitto con quelli del soggetto interessato e soluzioni per gestire il conflitto.
Per la persona giuridica, l'articolo 5 richiede informazioni analoghe, riferite anche alle persone che dirigono effettivamente l'attività, alle imprese controllate e agli azionisti con influenza significativa. In aggiunta sono richiesti:
- struttura dell'azionariato e accordi tra azionisti;
- organigramma di gruppo, se il candidato è parte di un gruppo;
- rapporti tra soggetti finanziari e non finanziari del gruppo;
- indicazione delle entità regolamentate appartenenti al gruppo e delle autorità di vigilanza competenti;
- bilanci individuali e, se disponibili, consolidati e subconsolidati degli ultimi tre esercizi, con specifiche voci contabili;
- per i soggetti di nuova costituzione, previsioni dei bilanci per i primi tre esercizi;
- informazioni sul merito di credito.
Se la persona giuridica ha sede principale in un paese terzo, devono essere inoltre forniti un certificato di conformità o equivalente, una dichiarazione dell'autorità estera sulla mancanza di ostacoli allo scambio di informazioni e una descrizione del regime regolamentare applicabile. Se il candidato è un fondo sovrano, occorrono informazioni sul ministero o dipartimento che definisce la politica di investimento, sulla politica stessa, sulle restrizioni agli investimenti e sulle persone responsabili delle decisioni di investimento.
Persone che dirigeranno effettivamente l'attività del soggetto interessato
L'articolo 6 estende l'analisi reputazionale alle persone che, per effetto dell'acquisizione, dirigeranno effettivamente l'attività del soggetto interessato. Per ciascuna di esse devono essere comunicati dati personali, funzione, curriculum professionale dettagliato, esperienze pertinenti e documentazione di supporto, oltre a informazioni su precedenti penali, procedimenti, sanzioni, rifiuti o revoche di autorizzazioni, licenziamenti o allontanamenti da incarichi fiduciari, eventuali precedenti valutazioni da parte di altre autorità, interessi e rapporti con organi sociali e azionisti, tempo minimo dedicato all'incarico e altri incarichi di amministrazione ricoperti.
Informazioni sul progetto di acquisizione
L'articolo 7 impone informazioni specifiche sul progetto di acquisizione:
- identificazione del soggetto interessato;
- intenzioni del candidato acquirente, ad esempio investimento strategico o di portafoglio;
- quote e diritti di voto detenuti o da detenere prima e dopo l'operazione, con numero, tipo e valore nominale delle azioni e valore di mercato in euro e in valuta locale;
- eventuali azioni concertate con altre parti, contributi al finanziamento e assetti organizzativi futuri;
- patti parasociali previsti;
- prezzo di acquisizione proposto, criteri di determinazione e motivazione di eventuali scostamenti dal valore di mercato.
Impatto sulla vigilanza e sulla struttura di gruppo
L'articolo 8 richiede, per le persone giuridiche, un'analisi dell'ambito della vigilanza consolidata del gruppo in cui il soggetto interessato entrerà dopo l'acquisizione, con indicazione dei soggetti inclusi e dei livelli di consolidamento applicabili. Deve inoltre essere valutato l'impatto dell'operazione sulla capacità del soggetto interessato di fornire informazioni tempestive e accurate all'autorità di vigilanza, anche in ragione di eventuali stretti legami con il candidato acquirente.
Finanziamento dell'operazione e profili antiriciclaggio
L'articolo 9 richiede una spiegazione dettagliata delle fonti di finanziamento dell'acquisizione, comprensiva di:
- risorse finanziarie private e origine/disponibilità dei fondi, con prove documentali utili a escludere finalità di riciclaggio;
- mezzi di pagamento e rete di trasferimento dei fondi;
- accesso a capitale e mercati finanziari, compresi eventuali strumenti finanziari da emettere;
- uso di fondi presi a prestito, con indicazione dei prestatori, delle linee di credito, delle scadenze, condizioni, pegni e garanzie, nonché della fonte di rimborso;
- eventuali accordi finanziari con altri azionisti;
- attività da vendere per finanziare l'acquisto, con condizioni di vendita, prezzo, stima e modalità di acquisizione originaria.
Requisiti aggiuntivi in base alla percentuale della partecipazione
Il regolamento differenzia il contenuto informativo a seconda della partecipazione acquisita.
Per una partecipazione qualificata non superiore al 20% (articolo 10) è richiesto un documento strategico con:
- durata prevista della detenzione della partecipazione e intenzioni di incremento, riduzione o mantenimento;
- intenzioni rispetto al soggetto interessato, inclusa l'eventuale volontà di esercitare controllo;
- situazione finanziaria e disponibilità a sostenere il soggetto interessato con fondi propri aggiuntivi se necessario.
Per una partecipazione compresa tra il 20% e il 50% (articolo 11) è richiesto un documento strategico più ampio, che include anche:
- influenza che si intende esercitare sulla situazione finanziaria del soggetto interessato, sulla politica dei dividendi, sullo sviluppo strategico e sull'allocazione delle risorse;
- intenzioni e aspettative di medio termine, con richiamo agli elementi necessari per valutare l'effetto sulla vigilanza e sulla governance.
L'articolo 12 prevede il livello più intenso di disclosure quando la partecipazione è pari o superiore al 50% o quando il soggetto interessato diventa una controllata. In tal caso occorre un piano aziendale comprensivo di:
- piano di sviluppo strategico;
- stime di bilancio triennali;
- impatto su governo societario e struttura organizzativa.
Il piano strategico deve chiarire obiettivi, target finanziari di medio termine, eventuali riallocazioni di attività e risorse, nonché le modalità di integrazione nel gruppo. Le stime di bilancio devono coprire tre anni e includere stato patrimoniale, conto economico, requisiti patrimoniali, coefficiente di solvibilità, esposizioni al rischio e operazioni infragruppo. L'impatto sulla governance deve riguardare organi sociali e comitati, controlli interni, funzioni chiave, sistemi informativi, outsourcing e ogni altra modifica rilevante, inclusi eventuali effetti sui diritti di voto.
Regime ridotto di informazioni
L'articolo 13 introduce un regime semplificato se il candidato acquirente è un soggetto autorizzato e vigilato nell'Unione e il soggetto interessato soddisfa condizioni cumulative specifiche: assenza di attività dei clienti, assenza di autorizzazione alla negoziazione per conto proprio e all'assunzione a fermo/collocamento irrevocabile, e, se svolge gestione di portafogli, attività inferiore a 500 milioni di EUR. In tale ipotesi, il candidato acquirente presenta solo un sottoinsieme delle informazioni degli articoli precedenti.
Se il candidato acquirente è stato già valutato dall'autorità competente negli ultimi due anni con riferimento alle informazioni reputazionali, deve trasmettere soltanto le informazioni sopravvenute o modificate e rendere una dichiarazione sull'assenza di necessità di aggiornare il resto.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 14 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Nei considerando è chiarito il rapporto con la direttiva 2014/65/UE: la norma tecnica adottata sotto la previgente direttiva 2004/39/CE continua ad applicarsi anche dopo il 3 gennaio 2018, senza necessità di ulteriori modifiche, in quanto il contenuto normativo dei poteri di regolamentazione delegata è sostanzialmente identico.
Disposizioni principali
Oggetto e destinatari
L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento: le informazioni che il candidato acquirente deve includere nella notifica di un progetto di acquisizione a un'autorità competente di un'impresa di investimento. L'articolo 2 rinvia agli articoli 3-12, applicabili in funzione della natura del candidato acquirente (persona fisica, persona giuridica o trust).
Informazioni identificative di base
L'articolo 3 disciplina i dati identificativi iniziali richiesti. Per le persone fisiche sono richiesti dati personali essenziali e curriculum vitae; per le persone giuridiche, dati societari, forma giuridica, attività, persone che dirigono effettivamente l'attività e beneficiari effettivi; per i trust, identità dei fiduciari, dei beneficiari effettivi e dei fondatori.
Reputazione, situazione finanziaria e conflitti di interesse
Gli articoli 4 e 5 impongono informazioni aggiuntive sulla reputazione, comprendenti precedenti penali, procedimenti civili/amministrativi, indagini, sanzioni, rifiuti o revoche di autorizzazioni e licenziamenti o rimozioni da incarichi fiduciari. Sono inoltre richieste informazioni sulla situazione finanziaria, sui rapporti con altri azionisti, amministratori o il soggetto interessato, e sugli eventuali conflitti di interesse con indicazione delle misure di gestione. Per le persone giuridiche sono previste ulteriori informazioni su azionariato, struttura di gruppo, soggetti regolamentati del gruppo, bilanci degli ultimi tre esercizi e, se applicabile, certificazioni o dichiarazioni di autorità di paesi terzi; per i fondi sovrani, informazioni sulla politica di investimento, sui controllori e sulle persone decisionali.
Persone che dirigeranno effettivamente l'attività
L'articolo 6 richiede dati anagrafici, funzione, curriculum dettagliato, precedenti e valutazioni reputazionali delle persone che dirigeranno effettivamente l'attività del soggetto interessato dopo l'acquisizione, nonché informazioni sui loro legami finanziari e non finanziari, sul tempo dedicato all'incarico e sugli incarichi di amministrazione già ricoperti.
Progetto di acquisizione, struttura di gruppo e finanziamento
Gli articoli 7, 8 e 9 impongono informazioni sul progetto di acquisizione, incluse intenzioni dell'acquirente, partecipazioni prima e dopo l'operazione, azioni concertate, patti parasociali e prezzo di acquisto. Devono essere fornite anche analisi dell'impatto sulla vigilanza consolidata e sulla capacità dell'autorità di ricevere informazioni tempestive e accurate, oltre a una descrizione dettagliata del finanziamento dell'acquisizione, delle fonti dei fondi, dei prestiti, delle garanzie e dei mezzi di pagamento, anche in chiave antiriciclaggio.
Requisiti strategici in funzione della percentuale acquisita
Gli articoli 10, 11 e 12 differenziano il contenuto delle informazioni in base alla dimensione della partecipazione. Per partecipazioni non superiori al 20% è richiesto un documento strategico essenziale; tra il 20% e il 50% il documento deve includere anche l'influenza che l'acquirente intende esercitare; per partecipazioni pari o superiori al 50% o in caso di acquisizione del controllo/trasformazione in impresa figlia, è richiesto un piano aziendale completo con sviluppo strategico, stime di bilancio triennali e impatto su governo societario, controlli interni, IT, esternalizzazioni e diritti di voto.
Obblighi ridotti di informazione
L'articolo 13 prevede un regime semplificato se il candidato acquirente è un soggetto autorizzato e vigilato nell'Unione e il soggetto interessato non detiene attività dei clienti, non svolge negoziazione per conto proprio né assunzione a fermo/collocamento con impegno irrevocabile e, se svolge gestione di portafogli, gestisce meno di 500 milioni di EUR. In tali casi sono richiesti solo determinati set informativi; se l'acquirente è stato già valutato negli ultimi due anni, occorre comunicare solo le informazioni modificate, con dichiarazione di non necessità di aggiornare il resto.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 14 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nei considerando è inoltre chiarito il raccordo con la direttiva 2014/65/UE e la continuità applicativa della norma tecnica dopo il 3 gennaio 2018.
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