Regolamento (UE) 2017/1268
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1268 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce la classificazione uniforme, nella nomenclatura combinata, di una specifica merce descritta nell’allegato. La misura è adottata per garantire un’applicazione omogenea delle regole di interpretazione della NC nell’Unione e chiarisce anche il trattamento delle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate ma incompatibili con la nuova classificazione. L’allegato contiene la descrizione tecnica del prodotto, il codice NC assegnato e la motivazione doganale della classificazione.
Classificazione doganale uniforme di talune merci nella nomenclatura combinata e disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (NC) e, per effetto riflesso, agli operatori economici, importatori, esportatori e autorità doganali degli Stati membri che applicano la tariffa doganale comune. Ha portata generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Prevede un’esclusione/deroga temporanea per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate che risultino non conformi, le quali possono continuare a essere invocate per tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1268 della Commissione disciplina la classificazione doganale uniforme di una merce specificamente descritta nell’allegato, al fine di assicurare un’applicazione omogenea della nomenclatura combinata nell’Unione. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sugli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, e richiama l’esigenza di coerenza nell’interpretazione della NC secondo le regole del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Ambito e finalità della misura
Il regolamento si applica alle merci indicate nella colonna 1 della tabella allegata e vincola le autorità doganali e gli operatori economici negli Stati membri, in quanto direttamente applicabile. La finalità è evitare classificazioni difformi di merci aventi caratteristiche identiche o sostanzialmente analoghe, garantendo uniformità nell’uso della nomenclatura combinata e, quindi, nella determinazione dei dazi e degli altri effetti tariffari connessi.
Classificazione della merce descritta nell’allegato
L’unica fattispecie trattata riguarda un prodotto in forma di perline di cera bianca, di circa 1 mm di diametro, ottenuto da olio di palma raffinato. Il prodotto è costituito da stearina di palma solida idrogenata, stearina di palma solida non idrogenata e una piccola quantità di sbiancante ottico (circa 0,01 % in peso); presenta caratteristiche di cera ed è destinato a materia prima per la fabbricazione di candele. Il punto di gocciolamento è 59,2 ± 0,5 °C e la viscosità, misurata con viscosimetro rotazionale, non supera 10 Pa.s a una temperatura di 10 °C sopra il punto di gocciolamento. Il prodotto, confezionato in sacchi da 25 kg, è classificato nel codice NC 3404 90 00, tra le altre cere artificiali e le cere preparate.
Motivi della classificazione
La motivazione dell’allegato indica che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5, primo capoverso, lettera a), del capitolo 34 e dal testo dei codici NC 3404 e 3404 90 00. Sono espressamente escluse le voci 1516, 1517 e 1521: il prodotto non rientra nella voce 1516 perché non è semplicemente un olio o un grasso, ma una miscela di stearina solida idrogenata e non idrogenata sottoposta a una preparazione ulteriore; non rientra nella voce 1517 perché non è una miscela o preparazione alimentare; non rientra nella voce 1521 perché è composto principalmente di stearina di palma, che è un trigliceride. Invece, in base alla nota del capitolo 34, i prodotti con caratteristiche di cera ottenuti con procedimento chimico sono compresi nella voce 3404; il prodotto soddisfa anche i criteri della cera artificiale richiamati nelle note esplicative del sistema armonizzato.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento tutela, per un periodo limitato, le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate che risultino incompatibili con la nuova classificazione. Tali ITV possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto come perline di cera bianca ottenute da olio di palma raffinato, il codice assegnato è 3404 90 00.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criteri di classificazione e motivazione tecnica
L’allegato motiva la classificazione sulla base delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 5, primo capoverso, lettera a), del capitolo 34 e del testo dei codici NC 3404 e 3404 90 00. Sono escluse le voci 1516, 1517 e 1521; il prodotto è qualificato come cera artificiale/preparata ai sensi della voce 3404.
Come è indicizzato
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