Sentenza n. 718/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Lombardia, sede di Brescia, sezione II, n. 770/2025, emessa in via definitiva nel giudizio R.G. n. 850/2024, pubblicata il 18 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza che aveva ordinato ad ANAS di pronunciarsi sull’istanza di acquisizione sanante o restituzione di terreni occupati per la realizzazione della S.S. n. 45 bis
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esecutrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., lamentando che ANAS non avesse dato esecuzione, neppure iniziale, alla sentenza del TAR Lombardia, sede di Brescia, n. 770/2025. Tale sentenza aveva imposto ad ANAS di pronunciarsi, entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione, sull’istanza relativa all’acquisizione sanante o alla restituzione in pristino di terreni privati occupati negli anni Novanta per la realizzazione del secondo lotto della S.S. n. 45 bis “Gardesana Occidentale”. Nel corso del giudizio ANAS ha adottato un provvedimento di acquisizione sanante relativo ai mappali interessati, ha acquisito l’accettazione dell’indennizzo da parte del ricorrente e ha rilasciato il nulla osta al pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna di ANAS alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, subordinatamente alla prova del deposito dell’indennizzo; in mancanza, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ritenendo necessario il pagamento o il deposito della somma per il completamento della procedura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione del formale provvedimento di acquisizione sanante, che costituiva l’oggetto dell’obbligo di provvedere imposto dalla sentenza ottemperanda, e l’emissione del nulla osta al pagamento dell’indennizzo hanno reso inutile una pronuncia di merito sull’ottemperanza. Il Collegio ha rilevato che il pagamento o il deposito dell’indennizzo non erano ancora stati documentati, ma ha ritenuto che tali adempimenti costituiscano una fase successiva e materiale, integrativa dell’efficacia traslativa dell’acquisizione, nonché un post factum rispetto agli elementi costitutivi della vicenda acquisitiva. Poiché l’indennizzo era stato accettato dal ricorrente e ANAS aveva rilasciato il nulla osta al pagamento, la procedura risultava ormai definita nei suoi aspetti amministrativi essenziali e il ricorrente non avrebbe ottenuto ulteriore utilità da una decisione di ottemperanza, dovendo attendere soltanto l’accredito o il deposito delle somme. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in considerazione della sequenza procedimentale descritta.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza che imponeva all’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 42-bis, comma 4, d.P.R. 327/2001
l’atto di acquisizione “comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute (…) ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14”.
Il pagamento o il deposito delle somme dovute costituisce una condizione legale sospensiva dell’efficacia traslativa dell’atto di acquisizione sanante e una fase integrativa dell’efficacia del provvedimento, successiva rispetto ai momenti costitutivi della vicenda acquisitiva.
art. 20, comma 14, d.P.R. 327/2001
Individua la modalità di deposito delle somme dovute, alternativa al pagamento, richiamata dall’art. 42-bis, comma 4, quale adempimento integrativo dell’efficacia del trasferimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza che impone all’amministrazione di provvedere, l’adozione del provvedimento richiesto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, anche se restano da compiere successivi adempimenti materiali privi di autonoma discrezionalità amministrativa.
- Nell’acquisizione sanante, il pagamento delle somme dovute al proprietario o il loro deposito costituisce una condizione legale sospensiva dell’efficacia del passaggio della proprietà e una fase integrativa dell’efficacia dell’atto, ma rappresenta un post factum rispetto all’adozione del provvedimento acquisitivo.
- Quando l’amministrazione ha adottato il provvedimento di acquisizione sanante, il privato ha accettato l’indennizzo e l’amministrazione ha rilasciato il nulla osta al pagamento, l’obbligo di provvedere può ritenersi integralmente adempiuto ai fini dell’ottemperanza, anche se il pagamento o il deposito dell’indennizzo non risultano ancora effettuati.
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando, a seguito dell’attività amministrativa intervenuta nelle more del giudizio, il ricorrente non possa ottenere dall’accoglimento della domanda alcuna utilità ulteriore rispetto alla mera esecuzione materiale di un’attività ormai vincolata e non contestata.
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