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Legge

L.R. Lazio 34/2001

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 34/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio disciplina le funzioni regionali in materia di IRAP, l’organizzazione dell’anagrafe dei contribuenti, le modalità di gestione e il regime transitorio. Prevede inoltre variazioni di aliquota dal 1° gennaio 2002 per diversi settori, ma il comma sulle riduzioni/incrementi e la tabella A sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nel 2019.

Disciplina regionale dell’IRAP nel Lazio e variazione delle aliquote

Disciplina regionale dell’IRAP nel Lazio

La legge disciplina, in attuazione del d.lgs. 446/1997, l’esercizio delle funzioni della Regione Lazio relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L’intervento mira a semplificare l’applicazione del tributo, migliorare i rapporti con il contribuente, contrastare l’evasione e armonizzare le procedure regionali con quelle delle altre Regioni e dello Stato.

Funzioni della Regione e gestione dell’imposta

Alla Regione, quale ente titolare dell’IRAP, spettano tutte le funzioni inerenti la gestione dell’imposta, inclusa la variazione delle aliquote nei limiti previsti dalla normativa statale. La Regione è inoltre titolare dell’anagrafe dei dati e delle informazioni relative all’IRAP, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 446/1997.

Procedure di liquidazione, accertamento, riscossione e rimborso

In assenza di una diversa disciplina regionale successiva, liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nonché constatazione delle violazioni, contenzioso e rimborsi, sono regolati dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi. Per il riscontro contabile dei riversamenti effettuati all’amministrazione finanziaria e delle compensazioni con altre imposte, la Regione utilizza i dati e le informazioni desunti dalle dichiarazioni dei contribuenti e trasmessi dall’amministrazione finanziaria ai sensi della normativa statale di riferimento.

Modalità di gestione dell’IRAP

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce con propria deliberazione le modalità di gestione delle attività di cui alla disciplina applicativa, potendo scegliere tra tre modelli:

  • gestione diretta tramite strutture regionali;
  • affidamento al Ministero dell’economia e delle finanze mediante convenzione;
  • affidamento a soggetti terzi tramite procedure ad evidenza pubblica.

Anagrafe dei contribuenti IRAP

I dati e le informazioni relativi all’IRAP sono organizzati in un’anagrafe regionale dei contribuenti, finalizzata a una gestione efficace ed efficiente del tributo. L’anagrafe raccoglie i dati delle dichiarazioni trasmesse alla Regione dall’amministrazione finanziaria dello Stato e si aggiorna anche con informazioni fornite dalla stessa amministrazione e dagli enti locali nell’ambito del sistema di comunicazione previsto dalla legge statale.

La gestione dell’anagrafe è affidata alla struttura regionale competente in materia tributaria, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali. Il dirigente competente può rendere pubbliche statistiche ed elaborazioni, purché in forma anonima e senza riferimenti nominativi.

Variazione delle aliquote IRAP

La legge prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2002, variazioni delle aliquote IRAP secondo la tabella A allegata e ulteriori riduzioni o esclusioni di aumenti per specifiche attività economiche e categorie di contribuenti, comprese cooperative sociali, nuove imprese agevolate e imprese in crisi aziendale. Tuttavia, il comma relativo alle variazioni di aliquota e la tabella A sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 128 del 28 maggio 2019.

Regime transitorio

Fino all’adozione della deliberazione della Giunta regionale sulla gestione, oppure, se la gestione è affidata a soggetti esterni, fino alla stipula dell’atto di affidamento, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, nonché constatazione delle violazioni, contenzioso e rimborsi, continuano a essere svolte dall’amministrazione finanziaria dello Stato secondo la disciplina del d.lgs. 446/1997.

Deprecazione pratica dell’atto

L’atto conserva rilievo ricostruttivo sulla disciplina dell’IRAP regionale, ma la parte centrale sulle variazioni di aliquota non è più applicabile per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale. Per la sola parte organizzativa e procedurale, il testo resta utile come cornice storica della gestione regionale del tributo.

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