L.R. Lazio 33/2001
Norme in materia di attività di estetica (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nel Lazio la programmazione comunale degli esercizi di estetista, i regolamenti comunali, l’autorizzazione all’attività, i controlli igienico-sanitari, le sanzioni e la formazione professionale, in attuazione della legge n. 1/1990. Prevede termini per l’adeguamento dei regolamenti comunali e degli esercizi esistenti; abroga la previgente l.r. 77/1989.
Norme regionali sulla programmazione, autorizzazione e formazione per l’attività di estetista nel Lazio
Norme regionali sull’attività di estetista nel Lazio
La legge detta, per la Regione Lazio, i criteri di programmazione, autorizzazione, controllo e formazione relativi all’attività di estetista, in attuazione della disciplina statale di settore. Mira a garantire uno sviluppo equilibrato del comparto, la tutela dell’utenza e l’uniformità delle regole comunali.
Ambito di applicazione e disciplina generale
Sono soggetti alla disciplina tutti i trattamenti e le prestazioni rientranti nell’attività di estetista ai sensi della legge statale, anche quando svolti in via accessoria in esercizi diversi da quelli tipicamente destinati a tale attività. L’esercizio è regolato dalla normativa statale, dai regolamenti comunali adottati in base alla legge regionale e dal sistema autorizzatorio previsto dalla stessa.
Programmazione comunale e regolamenti dei comuni
La dislocazione degli esercizi di estetista è affidata alla programmazione dei comuni, con l’obiettivo di assicurare un’equilibrata distribuzione sul territorio regionale in rapporto all’effettiva domanda e allo sviluppo occupazionale. Nella programmazione i comuni considerano, in particolare:
- il numero degli esercizi esistenti in rapporto alla popolazione residente e fluttuante;
- il numero degli addetti occupati e di quelli ritenuti necessari;
- le ulteriori indicazioni contenute nel regolamento comunale.
I comuni adottano regolamenti organici e uniformi per disciplinare l’attività, nel rispetto della normativa statale e regionale. Tali regolamenti devono prevedere, tra l’altro:
- modalità di programmazione e distribuzione territoriale degli esercizi;
- caratteristiche, destinazione d’uso e superfici minime dei locali;
- procedura per il rilascio dell’autorizzazione e documentazione relativa ai requisiti professionali e agli altri requisiti di legge;
- cause di sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione;
- criteri per il trasferimento dell’esercizio in altra sede;
- requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e norme per addetti e utenti;
- orari e turni di apertura e chiusura;
- esposizione delle tariffe professionali;
- controlli sul possesso dei requisiti per l’esercizio.
Autorizzazione all’esercizio
L’attività di estetista può essere esercitata solo previa autorizzazione comunale e nel possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa statale. La domanda va presentata al comune competente per territorio con la documentazione sui requisiti professionali e con le attestazioni di idoneità dei locali rispetto alle norme di sicurezza, igiene e sanità. L’autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base degli accertamenti sanitari e nei termini stabiliti dal regolamento comunale.
Controlli igienico-sanitari e poteri delle ASL
Le aziende sanitarie locali effettuano controlli sull’idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature e dei procedimenti tecnici impiegati, nonché sull’idoneità sanitaria degli operatori. I relativi verbali e rapporti sono trasmessi al comune, che li utilizza per i provvedimenti di rilascio, sospensione e revoca dell’autorizzazione e per l’applicazione delle sanzioni.
Sanzioni amministrative
Le sanzioni previste dalla disciplina statale in materia di estetista sono irrogate dal comune competente per territorio secondo la procedura della legge n. 689/1981, sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti trasmessi dalle ASL o dagli altri soggetti legittimati agli accertamenti.
Formazione professionale e qualificazione
La Regione approva le iniziative di formazione professionale per estetista in coerenza con la normativa statale e con il decreto ministeriale richiamato, sentite le organizzazioni regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative. Nei programmi regionali possono essere previste iniziative di:
- qualificazione professionale di base, di durata biennale;
- specializzazione annuale per soggetti già qualificati;
- formazione complementare per apprendisti;
- riqualificazione e aggiornamento professionale.
Le prove teorico-pratiche si svolgono secondo le modalità della normativa regionale sulla formazione professionale, nel rispetto delle previsioni statali richiamate.
Regime transitorio e adeguamenti
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, i comuni devono adeguare i regolamenti previsti dalla previgente normativa regionale alla nuova disciplina statale e regionale.
Gli esercizi già esistenti che non rispondono ai requisiti del regolamento comunale devono adeguarsi entro il termine massimo, comunque non superiore a dodici mesi, fissato dal comune; in caso di inutile decorso del termine, l’autorizzazione è revocata.
Sono inoltre ammessi, tramite appositi bandi, i soggetti già esercenti l’attività alla data di entrata in vigore della legge ma privi dei requisiti professionali richiesti, ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione, a corsi di aggiornamento o riqualificazione professionale istituiti dalla Regione. Al termine dei corsi di riqualificazione è prevista una prova teorico-pratica.
Abrogazione della normativa previgente
Dalla data di entrata in vigore della legge è abrogata la precedente legge regionale n. 77/1989.
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