Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 33/2001

Norme in materia di attività di estetica (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 33/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nel Lazio la programmazione comunale degli esercizi di estetista, i regolamenti comunali, l’autorizzazione all’attività, i controlli igienico-sanitari, le sanzioni e la formazione professionale, in attuazione della legge n. 1/1990. Prevede termini per l’adeguamento dei regolamenti comunali e degli esercizi esistenti; abroga la previgente l.r. 77/1989.

Norme regionali sulla programmazione, autorizzazione e formazione per l’attività di estetista nel Lazio

Norme regionali sull’attività di estetista nel Lazio

La legge detta, per la Regione Lazio, i criteri di programmazione, autorizzazione, controllo e formazione relativi all’attività di estetista, in attuazione della disciplina statale di settore. Mira a garantire uno sviluppo equilibrato del comparto, la tutela dell’utenza e l’uniformità delle regole comunali.

Ambito di applicazione e disciplina generale

Sono soggetti alla disciplina tutti i trattamenti e le prestazioni rientranti nell’attività di estetista ai sensi della legge statale, anche quando svolti in via accessoria in esercizi diversi da quelli tipicamente destinati a tale attività. L’esercizio è regolato dalla normativa statale, dai regolamenti comunali adottati in base alla legge regionale e dal sistema autorizzatorio previsto dalla stessa.

Programmazione comunale e regolamenti dei comuni

La dislocazione degli esercizi di estetista è affidata alla programmazione dei comuni, con l’obiettivo di assicurare un’equilibrata distribuzione sul territorio regionale in rapporto all’effettiva domanda e allo sviluppo occupazionale. Nella programmazione i comuni considerano, in particolare:

  • il numero degli esercizi esistenti in rapporto alla popolazione residente e fluttuante;
  • il numero degli addetti occupati e di quelli ritenuti necessari;
  • le ulteriori indicazioni contenute nel regolamento comunale.

I comuni adottano regolamenti organici e uniformi per disciplinare l’attività, nel rispetto della normativa statale e regionale. Tali regolamenti devono prevedere, tra l’altro:

  • modalità di programmazione e distribuzione territoriale degli esercizi;
  • caratteristiche, destinazione d’uso e superfici minime dei locali;
  • procedura per il rilascio dell’autorizzazione e documentazione relativa ai requisiti professionali e agli altri requisiti di legge;
  • cause di sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione;
  • criteri per il trasferimento dell’esercizio in altra sede;
  • requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e norme per addetti e utenti;
  • orari e turni di apertura e chiusura;
  • esposizione delle tariffe professionali;
  • controlli sul possesso dei requisiti per l’esercizio.

Autorizzazione all’esercizio

L’attività di estetista può essere esercitata solo previa autorizzazione comunale e nel possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa statale. La domanda va presentata al comune competente per territorio con la documentazione sui requisiti professionali e con le attestazioni di idoneità dei locali rispetto alle norme di sicurezza, igiene e sanità. L’autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base degli accertamenti sanitari e nei termini stabiliti dal regolamento comunale.

Controlli igienico-sanitari e poteri delle ASL

Le aziende sanitarie locali effettuano controlli sull’idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature e dei procedimenti tecnici impiegati, nonché sull’idoneità sanitaria degli operatori. I relativi verbali e rapporti sono trasmessi al comune, che li utilizza per i provvedimenti di rilascio, sospensione e revoca dell’autorizzazione e per l’applicazione delle sanzioni.

Sanzioni amministrative

Le sanzioni previste dalla disciplina statale in materia di estetista sono irrogate dal comune competente per territorio secondo la procedura della legge n. 689/1981, sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti trasmessi dalle ASL o dagli altri soggetti legittimati agli accertamenti.

Formazione professionale e qualificazione

La Regione approva le iniziative di formazione professionale per estetista in coerenza con la normativa statale e con il decreto ministeriale richiamato, sentite le organizzazioni regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative. Nei programmi regionali possono essere previste iniziative di:

  • qualificazione professionale di base, di durata biennale;
  • specializzazione annuale per soggetti già qualificati;
  • formazione complementare per apprendisti;
  • riqualificazione e aggiornamento professionale.

Le prove teorico-pratiche si svolgono secondo le modalità della normativa regionale sulla formazione professionale, nel rispetto delle previsioni statali richiamate.

Regime transitorio e adeguamenti

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, i comuni devono adeguare i regolamenti previsti dalla previgente normativa regionale alla nuova disciplina statale e regionale.

Gli esercizi già esistenti che non rispondono ai requisiti del regolamento comunale devono adeguarsi entro il termine massimo, comunque non superiore a dodici mesi, fissato dal comune; in caso di inutile decorso del termine, l’autorizzazione è revocata.

Sono inoltre ammessi, tramite appositi bandi, i soggetti già esercenti l’attività alla data di entrata in vigore della legge ma privi dei requisiti professionali richiesti, ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione, a corsi di aggiornamento o riqualificazione professionale istituiti dalla Regione. Al termine dei corsi di riqualificazione è prevista una prova teorico-pratica.

Abrogazione della normativa previgente

Dalla data di entrata in vigore della legge è abrogata la precedente legge regionale n. 77/1989.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.