Sentenza del 17/07/2015 n. 15027 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva confermato la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento, fondate su un giudicato riguardante l'ICI degli anni 1997, 1998 e 1999. I nove motivi riguardavano, tra l'altro, il soggetto competente ad apporre il visto di esecutività del ruolo, la validità della notifica della cartella, la completezza e sottoscrizione della cartella, l'indicazione del responsabile del procedimento, la produzione documentale in appello e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. La maggior parte dei motivi è stata ritenuta inammissibile perché formulata mediante quesiti di diritto astratti, privi di riferimento concreto alla fattispecie; alcuni motivi sono stati inoltre considerati non autosufficienti, privi del necessario quesito di diritto o caratterizzati da un improprio cumulo tra violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza impugnata, che aveva confermato la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 12
Le censure relative alla formazione e alla motivazione del ruolo devono essere prospettate in modo specifico e collegato alla concreta fattispecie; un quesito astratto sul riparto di responsabilità tra ente impositore e concessionario non è sufficiente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, comma 1, e 61
La produzione di documenti in appello è consentita purché effettuata nel termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza.
Nel processo tributario la produzione documentale in secondo grado è ammissibile se rispetta il termine previsto per il giudizio di primo grado, richiamato per l'appello.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 26
Le contestazioni relative al ruolo, alla sottoscrizione e alla notificazione della cartella devono essere formulate con quesiti specifici e autosufficienti; la Corte non esamina questioni prospettate in termini meramente generali.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Le contestazioni sull'eventuale mancanza nella cartella delle indicazioni relative agli organi cui ricorrere devono essere riferite concretamente al contenuto dell'atto e non possono limitarsi a un quesito astratto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 15, comma 2-bis
Il giudice tributario può decidere sulle spese processuali secondo le regole del codice di procedura civile; le censure sulla compensazione devono però indicare con precisione la violazione commessa e rispettare i requisiti processuali del ricorso per cassazione.
Artt. 91 e 92 c.p.c.
La decisione sulle spese e sulla loro eventuale compensazione rientra nei poteri del giudice, ma può essere contestata in cassazione solo mediante una censura specifica e correttamente formulata.
Art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti con chiarezza a uno specifico vizio previsto dalla legge; non è ammissibile il riferimento congiunto e improprio a violazione di legge e vizio di motivazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono sufficienti domande o quesiti formulati in astratto: ogni motivo deve indicare la concreta violazione commessa dal giudice e il collegamento con i fatti della causa.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: chi impugna deve riportare o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, spiegando dove siano stati prodotti e quale errore avrebbe commesso il giudice.
- Nel processo tributario la produzione di documenti in appello è generalmente possibile, ma deve rispettare il termine perentorio previsto dalla disciplina processuale.
- Le contestazioni sulla notifica della cartella, sulla relata, sulla sottoscrizione o sul contenuto dell'atto devono essere specifiche; la semplice prospettazione di una questione generale non consente l'esame in cassazione.
- La mancata formulazione del quesito di diritto, quando richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis, o la formulazione di un quesito astratto può comportare l'inammissibilità del singolo motivo e, se il vizio riguarda tutti i motivi, dell'intero ricorso.
- Le questioni relative alla compensazione delle spese devono indicare concretamente perché il giudice avrebbe violato i presupposti normativi, non essendo sufficiente chiedere in generale se il giudice tributario abbia tale potere.
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