Regolamento (UE) 2023/2053
Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento recepisce nell’ordinamento dell’Unione il piano pluriennale ICCAT per il tonno rosso, sostituendo il precedente quadro di ricostituzione con un sistema di gestione stabile e più articolato. Definisce quote, contingenti, periodi di pesca, regole per le catture accessorie e accidentali, disciplina dell’allevamento, controlli documentali e di tracciabilità, videosorveglianza, osservatori e ispezioni. Abroga il regolamento (UE) 2016/1627 e modifica alcuni atti settoriali per eliminare duplicazioni e coordinare il nuovo assetto normativo.
Istituzione di un piano pluriennale di gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, con disciplina di catture, controllo, allevamento, commercializzazione e monitoraggio.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione e alle imbarcazioni dell’Unione dedite alla pesca ricreativa che catturano, trasbordano o detengono tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT, alle aziende dell’Unione, ai pescherecci e alle imbarcazioni di paesi terzi che operano nelle acque dell’Unione e catturano tonno rosso nella zona della convenzione, nonché ai pescherecci di paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri con tonno rosso o prodotti derivati a bordo. Si applica nel quadro territoriale della zona della convenzione ICCAT e delle acque dell’Unione; lascia impregiudicati gli altri atti UE rilevanti in materia di pesca, controllo e lotta alla pesca INN. Sono previste esclusioni/integrazioni rilevanti rispetto ad altri atti UE, in particolare per l’obbligo di sbarco, il regolamento sul controllo e le disposizioni su rigetto/rilascio già coperte dal regolamento delegato (UE) 2015/98.
Regolamento (UE) 2023/2053 sul piano pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Il regolamento recepisce nel diritto dell’Unione la raccomandazione ICCAT 19-04, sostituendo il precedente piano di ricostituzione con un regime pluriennale di gestione del tonno rosso più stabile, pur mantenendo un impianto molto rigoroso di controllo, tracciabilità e sorveglianza. La finalità dichiarata è quella di mantenere la biomassa dello stock sopra i livelli in grado di produrre l’MSY, in coerenza con la PCP e con gli obblighi internazionali dell’Unione.
Ambito di applicazione e coordinamento con il diritto UE esistente
Il regolamento si applica alle navi dell’Unione, alle imbarcazioni da pesca ricreativa, alle aziende di allevamento dell’Unione e, in determinati casi, ai pescherecci di paesi terzi e alle loro operazioni nei porti degli Stati membri e nelle acque dell’Unione. Il testo si coordina espressamente con il regime generale di controllo della pesca, con le norme contro la pesca INN e con gli altri atti dell’Unione che disciplinano licenze, trasporti, misure tecniche e obblighi di sbarco. Restano inoltre rilevanti il regolamento delegato (UE) 2015/98 per taluni obblighi di rigetto/rilascio e il regolamento (UE) 2017/2107 per gli aspetti non soppressi.
Gestione delle possibilità di pesca e piani annuali
Gli Stati membri devono assicurare che lo sforzo di pesca sia proporzionato alle possibilità disponibili e predisporre piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento. I piani devono essere inviati alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno e confluiscono in un piano annuale dell’Unione da trasmettere all’ICCAT entro il 15 febbraio. In questo quadro, gli Stati membri devono utilizzare criteri oggettivi e trasparenti per ripartire i contingenti, con attenzione alla pesca tradizionale, artigianale e costiera su piccola scala.
Regole operative sulla pesca
Il regolamento stabilisce finestre temporali precise per le campagne di pesca, con regole differenziate per le tonniere con reti a circuizione, i grandi palangari pelagici e talune flotte nazionali beneficiarie di deroghe. È fissata una taglia minima di riferimento per la conservazione di 30 kg o 115 cm, con eccezioni tassative per alcune categorie di pesca e aree geografiche. Sono poi disciplinate le catture accidentali, le catture accessorie, il divieto di utilizzo di mezzi aerei per la ricerca del tonno rosso e il divieto di riporto dei contingenti non utilizzati.
Controlli, tracciabilità e allevamento
La parte più ampia del regolamento riguarda il controllo: registri delle navi e delle tonnare, autorizzazioni di pesca, giornali di bordo, dichiarazioni giornaliere, notifiche preventive di sbarco, trasbordi solo in porti designati, VMS, osservatori nazionali e regionali, videosorveglianza e sistemi di fotocamere stereoscopiche. Per l’allevamento, il regolamento impone limiti di capacità, controllo delle operazioni di ingabbiamento, separazione dei quantitativi per origine, verifiche incrociate e indagini obbligatorie in caso di scostamenti superiori al 10 % tra quanto dichiarato e quanto riscontrato. Le infrazioni possono comportare sequestri, ordini di rilascio, sospensioni o revoche dell’autorizzazione e sanzioni pecuniarie.
Commercializzazione e documentazione delle catture
La commercializzazione del tonno rosso è subordinata alla piena tracciabilità documentale. Sono vietati il commercio, l’importazione, l’esportazione, lo sbarco e il trasbordo in assenza di documentazione accurata, completa e convalidata, nonché l’immissione sul mercato di prodotto proveniente da stock o operatori non conformi. Il regolamento valorizza il sistema BCD/eBCD e impone che ogni anello della filiera sia coerente con le informazioni raccolte durante cattura, trasferimento, ingabbiamento e sbarco.
Modifiche, abrogazione e applicazione
Il nuovo assetto abroga il regolamento (UE) 2016/1627 e modifica alcuni articoli dei regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 per eliminare sovrapposizioni normative. È inoltre prevista una ampia delega alla Commissione per l’adeguamento del testo alle future raccomandazioni ICCAT, con controllo politico di Parlamento e Consiglio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Disposizioni principali
Oggetto, obiettivo e rapporto con altri atti
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento reca norme generali per l’attuazione uniforme ed efficace del piano pluriennale ICCAT per il tonno rosso (Thunnus thynnus) nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. L’articolo 3 indica l’obiettivo di mantenere la biomassa del tonno rosso al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). L’articolo 4 precisa che il regolamento lascia impregiudicati, salvo diversa previsione, il regolamento (CE) n. 1224/2009, il regolamento (CE) n. 1005/2008, il regolamento (UE) 2017/2403, il regolamento (UE) 2017/2107 e il regolamento (UE) 2019/1241.
Ambito soggettivo e definizioni chiave
L’articolo 2 individua i soggetti destinatari: pescherecci e imbarcazioni da pesca ricreativa dell’Unione, aziende dell’Unione, pescherecci e imbarcazioni di paesi terzi nelle acque dell’Unione, e pescherecci di paesi terzi ispezionati nei porti degli Stati membri con tonno rosso o prodotti derivati a bordo. L’articolo 5 contiene le definizioni operative essenziali, tra cui peschereccio, azienda, tonnara, nave officina, nave ausiliaria, rimorchiatore, trasferimento, ingabbiamento, eBCD/BCD, catture accessorie, pesca ricreativa, pesca sportiva, small-scale coastal fishing vessel, operazione di pesca congiunta e Stato membro responsabile.
Gestione delle possibilità di pesca e divieti generali
L’articolo 6 impone agli Stati membri di commisurare lo sforzo di pesca delle proprie navi da cattura e tonnare alle possibilità di pesca disponibili e prevede contingenti individuali per le navi da cattura oltre 24 metri incluse nell’elenco autorizzato. È vietato il noleggio di navi per la pesca del tonno rosso. L’articolo 8 vieta il riporto dei contingenti non utilizzati; l’articolo 9 disciplina i trasferimenti di contingenti tra Unione e altre PCC e tra gruppi di attrezzi/contingenti nazionali, con previa informazione alla Commissione e notifica all’ICCAT; l’articolo 10 rinvia agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 in caso di superamento del contingente; l’articolo 12 impone criteri oggettivi, trasparenti e anche ambientali, sociali ed economici per l’assegnazione interna delle possibilità di pesca, con attenzione alla pesca tradizionale e artigianale.
Piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento
Gli articoli 11, 13, 14, 15 e 16 disciplinano i piani annuali che ogni Stato membro con contingente di tonno rosso deve predisporre e trasmettere alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno: piano di pesca, piano di gestione della capacità, piano di ispezione e piano di gestione dell’allevamento. Il piano di pesca deve indicare contingenti per gruppo di attrezzi, misure di gestione, periodi di campagna, porti designati, catture accessorie e numero di navi autorizzate; per la pesca costiera su piccola scala occorre un contingente settoriale specifico e misure di monitoraggio rafforzate. Sono previste specifiche facoltà per Portogallo e Spagna per Azzorre, Madera e Canarie. La capacità di pesca delle tonniere con reti a circuizione non può variare oltre il 20 % rispetto alla capacità di riferimento del 2018. I piani vengono aggregati dalla Commissione in un piano annuale dell’Unione da trasmettere all’ICCAT entro il 15 febbraio; la Commissione può trasmettere il piano anche in assenza di alcuni piani nazionali o in caso di non conformità rilevante.
Campagne di pesca, taglie minime e catture accessorie
L’articolo 17 stabilisce i periodi di pesca: per le tonniere con reti a circuizione, dal 26 maggio al 1° luglio; deroghe specifiche per Cipro e Grecia nel Mediterraneo orientale dal 15 maggio al 1° luglio, e per la Croazia nel Mare Adriatico dal 26 maggio al 15 luglio. Per i grandi pescherecci con palangari pelagici, la pesca è autorizzata dal 1° gennaio al 31 maggio. L’articolo 19 fissa la taglia minima di riferimento per la conservazione a 30 kg o 115 cm, con deroghe a 8 kg o 75 cm per categorie e zone specifiche, con condizioni dettagliate nell’allegato I. L’articolo 20 consente un massimo del 5 % di catture accidentali di tonno rosso di taglia inferiore alla minima, da detrarre dal contingente competente. L’articolo 21 disciplina le catture accessorie, imponendo un livello massimo del 20 % delle catture totali a bordo al termine di ciascuna bordata e prevedendo la detrazione dal contingente nazionale o dal contingente specifico dell’Unione; una volta esaurito il contingente, le catture devono essere rilasciate e sono vietate trasformazione e commercializzazione del pesce morto.
Pesca ricreativa e cattura-marcatura-rilascio
Gli articoli 23 e 24 impongono agli Stati membri con contingente di assegnare un contingente specifico alla pesca ricreativa, rilasciare autorizzazioni alle imbarcazioni e vietare la commercializzazione del tonno rosso catturato in tale ambito. È limitata a un esemplare al giorno per imbarcazione la cattura/detenzione/trasbordo/sbarco. Gli Stati membri devono registrare peso e, ove possibile, lunghezza delle catture e comunicare i dati annuali entro il 30 giugno. L’articolo 25 consente, per progetti scientifici e in presenza di presupposti specifici, attività di cattura, marcatura e rilascio senza contingente specifico, con obblighi di monitoraggio, personale formato e relazione annuale.
Registri, autorizzazioni e dichiarazioni di cattura
Gli articoli 26, 27 e 28 disciplinano gli elenchi annuali di pescherecci e tonnare autorizzati, i relativi registri ICCAT e il rilascio delle autorizzazioni di pesca, con elenco contenente almeno le informazioni dell’allegato VII. I pescherecci o le tonnare non iscritti ai registri ICCAT sono considerati non autorizzati e, per le tonnare, è vietato detenere, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso. L’articolo 29 impone relazioni annuali sulle catture e sulle attività di pesca; l’articolo 30 disciplina le operazioni di pesca congiunte, riservate a soggetti autorizzati e con specifica procedura di domanda (allegato IV), limiti di contingentamento e divieto di partecipazione delle tonniere UE con altre PCC.
Registrazione, trasbordi, sbarchi e notifiche preventive
Gli articoli 31-35 impongono giornali di bordo differenziati per pescherecci, rimorchiatori, navi ausiliarie e navi officina, dichiarazioni giornaliere di cattura, notifiche di sbarco preventive, individuazione di porti designati e divieto di trasbordo in mare. Gli sbarchi sono soggetti a controllo e a ispezione basata sul rischio; la dichiarazione di sbarco deve essere resa entro 48 ore e tutte le catture devono essere pesate. Per il trasbordo, la notifica al porto deve avvenire almeno 72 ore prima, serve autorizzazione preventiva e l’operazione è soggetta a ispezione; la dichiarazione di trasbordo ICCAT va presentata entro 15 giorni, con riferimento eBCD per il controllo incrociato.
Obblighi di comunicazione e osservazione
Gli articoli 36-39 prevedono relazioni settimanali sui quantitativi, comunicazioni in caso di avvicinamento o esaurimento dei contingenti, programmi di osservazione nazionali e un programma di osservazione regionale ICCAT. Il programma nazionale copre quote minime di pescherecci e di operazioni (20 % per determinate flotte, 100 % per rimorchiatori e prelievi), mentre il programma regionale impone la presenza di osservatori su tutte le tonniere con reti a circuizione e durante trasferimenti, ingabbiamenti, prelievi e rilasci. Gli osservatori hanno compiti di controllo, verifica dei dati, attività scientifica e segnalazione delle violazioni.
Trasferimenti, videoregistrazione e ordini di rilascio
Gli articoli 40-45 regolano le notifiche preventive di trasferimento, l’attribuzione di un numero unico alla gabbia, il rilascio o diniego dell’autorizzazione entro 48 ore e i casi in cui il trasferimento deve essere negato, con conseguente ordine di rilascio del pescato in mare. Le operazioni sono monitorate mediante videoregistrazione obbligatoria; se vi sono differenze superiori al 10 % tra stime, si avvia un’indagine che deve concludersi, di regola, prima dell’ingabbiamento e comunque entro 96 ore, salvo forza maggiore. Le ITD devono essere compilate e trasmesse secondo il modello dell’allegato VI; la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle procedure operative.
Ingabbiamento, allevamento e controlli in azienda
Gli articoli 46-56 disciplinano l’ingabbiamento: divieto di ancoraggio delle gabbie da trasporto entro 0,5 miglia nautiche dagli impianti prima dell’operazione, approvazione preventiva da parte dello Stato membro/PCC responsabile della cattura, obbligo di completare l’ingabbiamento entro il 22 agosto salvo motivi validi, e divieto assoluto dopo il 7 settembre. È richiesta documentazione completa del programma di cattura (BCD/eBCD), separazione delle gabbie per origine, ispezioni, videosorveglianza e un programma basato su fotocamere stereoscopiche o metodi alternativi per stimare numero e peso dei pesci destinati all’ingabbiamento. In caso di scostamenti superiori al 10 % tra dichiarato e risultati, si aprono indagini e possono essere disposti ordini di rilascio; le catture mancanti o eccedenti incidono sui contingenti. Le dichiarazioni di ingabbiamento vanno presentate entro 72 ore, il rapporto di ingabbiamento entro una settimana e un rapporto annuale entro il 31 luglio.
Controllo, VMS, ispezioni e contrasto
Gli articoli 57-61 impongono VMS per i pescherecci di almeno 12 metri e prescrizioni di trasmissione verso la Commissione e l’ICCAT, comprese frequenze minime e requisiti di continuità del segnale. Gli articoli 58-60 disciplinano il programma di ispezione internazionale congiunta ICCAT, l’invio annuale degli ispettori e delle navi di ispezione e le ispezioni fisiche in caso di infrazioni o violazioni gravi. L’articolo 61 prevede misure di contrasto nei confronti delle aziende di allevamento che non rispettino gli articoli 46-56, incluse sospensione/revoca dell’autorizzazione e sanzioni pecuniarie, con comunicazione alla Commissione e all’ICCAT.
Commercializzazione, riservatezza, deleghe e modifiche normative
L’articolo 62 vieta nell’Unione il commercio, lo sbarco, l’importazione, l’esportazione, la riesportazione, il trasbordo e l’ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dalla documentazione richiesta o proveniente da stock/attività non conformi, nonché il commercio di tonno rosso da aziende non conformi. L’articolo 65 rinvia alle norme di riservatezza del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli articoli 66 e 67 conferiscono alla Commissione poteri delegati per aggiornare il regolamento e gli allegati in funzione delle future raccomandazioni ICCAT, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 ottobre 2023, con possibilità di revoca e obiezione da parte di Parlamento e Consiglio. Gli articoli 69-71 sopprimono alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1936/2001, del regolamento (UE) 2017/2107 e del regolamento (UE) 2019/833; l’articolo 72 abroga il regolamento (UE) 2016/1627.
Entrata in vigore
L’articolo 73 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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