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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1805

Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce il quadro UE denominato informalmente \

Norme uniformi per ridurre l’intensità dei gas a effetto serra dei combustibili usati nel trasporto marittimo e imporre l’uso di OPS o tecnologie a zero emissioni nei porti UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi di stazza lorda superiore a 5.000 GT che trasportano passeggeri o merci a fini commerciali, indipendentemente dalla bandiera, quando arrivano, sostano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Copre l’energia usata in navigazione tra porti UE, in parte sulle tratte da/verso paesi terzi, e l’energia usata all’ormeggio; prevede regole specifiche per regioni ultraperiferiche, isole con meno di 200.000 residenti permanenti, Stati membri senza frontiere terrestri con altri Stati membri, Ceuta e Melilla, e per le navi di classe ghiaccio. Sono escluse navi da guerra, macchinari navali ausiliari, pescherecci, imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, navi senza propulsione meccanica e navi di Stato usate solo per fini non commerciali. Talune esenzioni sono temporanee e comunque limitate al 31 dicembre 2029; il regolamento si applica dal 1o gennaio 2025, mentre gli articoli 8 e 9 si applicano dal 31 agosto 2024.

REGOLAMENTO (UE) 2023/1805 sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo

Il regolamento attua il pacchetto UE di decarbonizzazione del settore marittimo introducendo obblighi vincolanti e progressivi sull’intensità GHG dell’energia usata a bordo e sull’uso di OPS o di tecnologie a zero emissioni nei porti dell’Unione. La logica di fondo, richiamata nei considerando, è duplice: evitare distorsioni concorrenziali e carbon leakage nel mercato del trasporto marittimo, ma al contempo indirizzare il settore verso la neutralità climatica al 2050 in coerenza con il regolamento (UE) 2021/1119.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica alle navi di stazza lorda superiore a 5.000 GT impiegate per trasporto commerciale di passeggeri o merci, indipendentemente dalla bandiera. L’ambito oggettivo riguarda: l’energia usata durante la sosta in porti UE; l’energia usata su tratte tra porti UE; metà dell’energia su tratte in arrivo o in partenza da porti UE verso/da paesi terzi; metà dell’energia per tratte con porti in regioni ultraperiferiche. Sono esclusi navi da guerra, ausiliari, pescherecci, imbarcazioni rudimentali in legno, navi senza propulsione meccanica e navi di Stato non commerciali.

Sono previste deroghe temporanee, fino al 31 dicembre 2029, per:

  • rotte verso isole con meno di 200.000 residenti permanenti effettuate da navi passeggeri diverse dalle crociere;
  • tratte tra regioni ultraperiferiche;
  • servizi di trasporto marittimo in regime di obblighi/contratti di servizio pubblico in Stati membri senza frontiera terrestre con altri Stati membri;
  • specifici servizi di cabotaggio con isole e, per effetto della norma speciale, Ceuta e Melilla sono trattate come porti insulari.

La Commissione adotta inoltre, entro il 31 dicembre 2025 e poi ogni due anni, un elenco di porti di trasbordo di container limitrofi situati in paesi terzi entro 300 miglia nautiche da un porto UE, con quota di trasbordo superiore al 65% del traffico container, salvo che il paese terzo applichi misure equivalenti.

Definizioni e criteri tecnici

L’articolo 3 contiene un set ampio di definizioni operative: emissioni di GHG (CO2, CH4, N2O), biocarburanti, biogas, RFNBO, carburanti da carbonio riciclato, colture alimentari e foraggere, tecnologia a zero emissioni, fonti di energia sostitutive, propulsione assistita dal vento, porto di scalo, società, nave all’ormeggio, nave all’ancoraggio, saldo di conformità, disavanzo ed eccedenza, Stato di riferimento, periodo di riferimento e periodo di verifica.

Particolarmente rilevanti, per gli operatori, sono:

  • il concetto di \

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Stabilisce un limite all’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo delle navi in arrivo, in sosta o in partenza da porti UE e un obbligo di usare OPS o tecnologie a zero emissioni nei porti UE. L’obiettivo è aumentare l’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e garantire certezza giuridica, buon funzionamento del mercato e assenza di distorsioni concorrenziali.

Ambito di applicazione e esclusioni

Si applica alle navi > 5.000 GT impiegate per trasporto commerciale di passeggeri o merci; copre tutta l’energia all’ormeggio, tutta l’energia per tratte tra porti UE, metà dell’energia per tratte da/verso porti di paesi terzi e, con regole speciali, metà dell’energia per tratte con regioni ultraperiferiche. Sono previste esenzioni fino al 31 dicembre 2029 per alcune rotte insulari, ultraperiferiche, per Stati membri senza frontiera terrestre con altri Stati membri e per specifici servizi di cabotaggio; sono inoltre esclusi vari tipi di navi non commerciali o non comparabili.

Definizioni chiave

Definisce, tra l’altro, emissioni di CO2, CH4 e N2O, combustibili biogenici e sintetici, RFNBO, tecnologie a zero emissioni, fonti di energia sostitutive, propulsione assistita dal vento, porto di scalo, società responsabile, uso di energia a bordo, intensità GHG \

Limite di intensità GHG dell’energia usata a bordo

Il limite è calcolato riducendo il valore di riferimento di 91,16 gCO2eq/MJ del 2% dal 1o gennaio 2025, del 6% dal 1o gennaio 2030, del 14,5% dal 1o gennaio 2035, del 31% dal 1o gennaio 2040, del 62% dal 1o gennaio 2045 e dell’80% dal 1o gennaio 2050. L’intensità è calcolata secondo la metodologia dell’allegato I. La Commissione può aggiornare l’allegato II con atti delegati per nuove fonti o per allineamento a future norme internazionali o UE.

Incentivo e sotto-obiettivo per RFNBO

Dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2033 è possibile applicare un moltiplicatore pari a 2 per premiare l’uso di RFNBO. La Commissione monitora annualmente la quota di RFNBO; se la quota nel 2031 è inferiore all’1%, dal 1o gennaio 2034 si applica un sotto-obiettivo del 2%, salvo che il monitoraggio mostri quota superiore al 2% o che la capacità/disponibilità/prezzo rendano il sotto-obiettivo non applicabile. Sono previste misure di esecuzione e delega per precisare criteri, flessibilità e sanzioni.

Obbligo OPS o tecnologie a zero emissioni all’ormeggio

Dal 1o gennaio 2030 le navi portacontainer e passeggeri ormeggiate in porti UE soggetti all’articolo 9 del regolamento (UE) 2023/1804 devono collegarsi all’OPS; dal 1o gennaio 2035 l’obbligo si estende ai porti non soggetti a quell’articolo ma dotati di OPS disponibile alla banchina. Gli Stati membri possono anticipare l’obbligo in porti specifici dal 2030 al 2034; sono previste deroghe per soste inferiori a due ore, emergenze, mancanza/incompatibilità dell’OPS, manutenzione e prove, e per navi che usano tecnologie a zero emissioni equivalenti.

Monitoraggio, piano di monitoraggio e certificazione dei combustibili

Le società devono predisporre un piano di monitoraggio per ciascuna nave entro il 31 agosto 2024, aggiornarlo al verificarsi di eventi rilevanti e conservare dati e documentazione per almeno cinque anni. Il regolamento disciplina la certificazione dei combustibili e dei fattori di emissione, consentendo valori reali solo se certificati secondo sistemi riconosciuti dalla Commissione, con divieto di discostarsi dai valori predefiniti di CO2 per i combustibili fossili.

Verifica, accreditamento e banca dati FuelEU

I verificatori devono essere indipendenti, accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e valutare piani di monitoraggio, relazioni FuelEU e dati di conformità; la Commissione istituisce la banca dati FuelEU, che registra piani, verifiche, saldi di conformità, eccezioni, sanzioni e documenti di conformità. Il sistema sfrutta, per quanto possibile, i dati del regolamento (UE) 2015/757 e prevede diritti di accesso e specifiche tecniche fissati con atti di esecuzione.

Flessibilità: accantonamento, prestito e pooling

Le società possono riportare l’eccedenza di conformità al periodo successivo; possono anche prendere in prestito un anticipo dell’eccedenza di conformità, con penalizzazione del 10% (moltiplicazione per 1,1) e limiti quantitativi/temporali. È ammessa la messa in comune dei saldi di conformità tra più navi, purché il saldo totale del pool sia positivo e restino rispettati i vincoli del regolamento.

Documento di conformità FuelEU e obbligo di possesso

Il verificatore, o l’autorità competente dello Stato di riferimento in caso di sanzioni dovute, rilascia entro il 30 giugno del periodo di verifica un documento di conformità FuelEU valido per 18 mesi dalla fine del periodo di riferimento o fino al rilascio del documento successivo. Le navi che scalano porti UE devono esserne in possesso; il documento è prova della conformità e viene aggiunto all’elenco dei documenti rilevanti per il controllo da parte dello Stato di approdo.

Sanzioni FuelEU e sanzioni amministrative di esecuzione

In caso di disavanzo di conformità rispetto al limite GHG o al sotto-obiettivo RFNBO, la società paga una sanzione calcolata secondo l’allegato IV; per le non conformità OPS si applica una sanzione specifica pari a 1,5 EUR moltiplicato per la domanda totale stabilita di energia elettrica all’ormeggio e per le ore di violazione. Le entrate dovrebbero finanziare combustibili rinnovabili, infrastrutture e tecnologie pulite. Gli Stati membri devono inoltre prevedere sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni diverse dalle sanzioni FuelEU; in caso di inadempimento reiterato del possesso del documento, possono applicarsi ordine di espulsione o sequestro della bandiera.

Controlli supplementari, riesame e tutela giurisdizionale

Lo Stato di riferimento può svolgere controlli supplementari sui due periodi di riferimento precedenti, correggere eventuali errori di calcolo e richiedere il pagamento di sanzioni modificate. Le società possono chiedere riesame delle misure del verificatore entro un mese; le decisioni delle autorità competenti sono soggette al controllo del giudice nazionale.

Coordinamento con altri atti UE e riesame

Il regolamento modifica la direttiva 2009/16/CE inserendo il documento di conformità FuelEU tra i certificati controllati nello Stato di approdo. La Commissione deve presentare relazioni su interazione con il regolamento (UE) 2015/757 e altri atti settoriali entro il 23 settembre 2024 e, poi, almeno ogni cinque anni, valutando anche ambito di applicazione, tecnologia, elusione, competitività e possibile allineamento a eventuali norme IMO globali.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimiambienteclimaenergiacontrolli e verifica

Testo integrale

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