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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1804

Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento (UE) 2023/1804 stabilisce un quadro uniforme e vincolante per la diffusione in tutta l’Unione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, superando l’impostazione della direttiva 2014/94/UE. Introduce obiettivi minimi obbligatori per la ricarica elettrica, il rifornimento di idrogeno, il metano liquefatto, la fornitura di energia elettrica da terra nei porti e agli aeromobili, oltre a regole su pagamenti, trasparenza dei prezzi, accessibilità, dati e specifiche tecniche. Il regolamento impone inoltre agli Stati membri di adottare quadri strategici nazionali, di monitorare l’attuazione e di riferire periodicamente alla Commissione. Sono previste numerose deroghe e meccanismi di revisione per adeguare il testo all’evoluzione tecnologica e del mercato.

Realizzazione di un’infrastruttura sufficiente per i combustibili alternativi nell’Unione, con obiettivi obbligatori per ricarica, rifornimento e fornitura di energia nei trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei, e abrogazione della direttiva 2014/94/UE.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione e riguarda la pianificazione, realizzazione, disponibilità al pubblico, interoperabilità, informazione agli utenti, pagamento e fornitura dei dati relativi all’infrastruttura per i combustibili alternativi. Copre in particolare i veicoli stradali leggeri e pesanti, i treni, le navi adibite alla navigazione marittima e interna e gli aeromobili in stazionamento negli aeroporti della rete TEN-T. Sono previste esclusioni e deroghe specifiche, tra cui taluni aeroporti con meno di 10 000 movimenti commerciali annui, isole, regioni ultraperiferiche e Ceuta/Melilla per alcune prescrizioni sull’energia da terra e sull’idrogeno, nonché deroghe per tratti stradali con bassi volumi di traffico e per Cipro in relazione a veicoli leggeri, veicoli pesanti e idrogeno. Il regolamento è direttamente applicabile dal 13 aprile 2024.

Realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi

Il regolamento (UE) 2023/1804 sostituisce il precedente impianto della direttiva 2014/94/UE con un quadro direttamente applicabile, più vincolante e più armonizzato, per accelerare la diffusione delle infrastrutture necessarie alla decarbonizzazione dei trasporti. La logica di fondo è quella di assicurare, attraverso obiettivi minimi obbligatori, che la crescita dei veicoli e delle flotte a zero o basse emissioni sia sostenuta da una rete capillare, interoperabile, accessibile al pubblico e integrata con il sistema energetico e con la pianificazione TEN-T.

Il regolamento copre strada, ferrovia, navigazione interna, trasporto marittimo e aviazione, con un forte accento su elettrificazione, idrogeno, metano liquefatto e alimentazione elettrica da terra. Le premesse chiariscono che il legislatore UE ha voluto superare la frammentazione nazionale, garantire certezza regolatoria agli investimenti e creare un percorso coerente con il Green Deal europeo, la neutralità climatica e gli atti settoriali collegati.

Ambito di applicazione e architettura generale

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: obiettivi nazionali obbligatori per la realizzazione di infrastrutture sufficienti per combustibili alternativi, specifiche tecniche comuni, regole per l’informazione agli utenti, i dati e i pagamenti. Il regolamento introduce anche un meccanismo strutturato di cooperazione e monitoraggio tra Commissione e Stati membri, destinato a orientare la pianificazione nazionale e ad accelerare l’attuazione concreta.

Il cuore del sistema è rappresentato dai quadri strategici nazionali di cui all’articolo 14, che ciascuno Stato membro deve elaborare, consultare pubblicamente, trasmettere alla Commissione e aggiornare con relazioni periodiche sullo stato dei lavori. Tali quadri devono coprire sia gli obblighi unionali espressamente fissati dal regolamento, sia gli altri settori in cui il regolamento non impone obiettivi vincolanti ma richiede comunque pianificazione, analisi e misure di sostegno.

Obiettivi per la ricarica dei veicoli leggeri e pesanti

Per i veicoli elettrici leggeri, l’articolo 3 introduce un obiettivo cumulativo annuale, a partire dal 2024, in funzione del parco circolante: almeno 1,3 kW di potenza di uscita totale pubblica per ogni veicolo elettrico leggero a batteria immatricolato e almeno 0,80 kW per ogni veicolo ibrido plug-in leggero. Accanto a questo criterio “di flotta”, sono fissati obblighi territoriali lungo la rete stradale TEN-T, con gruppi di stazioni distanziati al massimo di 60 km e requisiti crescenti di potenza entro il 2025, il 2027, il 2030 e il 2035.

Per i veicoli pesanti, l’articolo 4 prevede una struttura più ambiziosa e articolata: copertura minima su percentuali crescenti della rete TEN-T, requisiti di potenza molto più elevati, obblighi specifici nei nodi urbani e nelle aree di parcheggio sicure e protette. Il regolamento distingue tra rete centrale e rete globale TEN-T e impone un percorso progressivo fino al 2030, con particolare attenzione alla ricarica rapida, alla ricarica notturna e alla continuità transfrontaliera.

Deroghe e flessibilità territoriale

Sia per i veicoli leggeri sia per i pesanti, il regolamento consente deroghe nei tratti a bassissimo traffico, per evitare investimenti sproporzionati rispetto ai costi-benefici socioeconomici. Per i leggeri la soglia è di 8 500 veicoli al giorno; per i pesanti è di 2 000 veicoli al giorno, con la possibilità di servire entrambi i sensi di marcia, ridurre la potenza totale o aumentare la distanza fino a 100 km in casi specifici. Le deroghe devono essere notificate alla Commissione e riesaminate ogni due anni nelle relazioni nazionali.

Esiste inoltre una deroga specifica per Cipro, che può chiedere prescrizioni meno rigorose per la ricarica dei veicoli pesanti se la piena applicazione risulterebbe sproporzionata e non ostacolerebbe la circolazione dei veicoli nel suo territorio. Analoga logica di proporzionalità è prevista per le isole, le regioni ultraperiferiche e alcune aree aeroportuali e portuali.

Pagamento, prezzi, interoperabilità e ricarica intelligente

L’articolo 5 costituisce una delle parti più rilevanti per gli operatori economici. La ricarica ad hoc deve essere sempre possibile nei punti accessibili al pubblico, senza obbligo di registrazione o contratto, con pagamento tramite strumenti ampiamente utilizzati nell’Unione. Per i punti installati dal 13 aprile 2024 e, dal 1 gennaio 2027, per tutti i punti ≥ 50 kW lungo TEN-T o in aree sicure e protette, devono essere accettati pagamenti elettronici con carte, contactless o soluzioni internet sicure, come il QR code.

I prezzi devono essere trasparenti, ragionevoli, facilmente comparabili e non discriminatori. Per i punti di ricarica rapida o ultrarapida, il prezzo ad hoc deve essere espresso per kWh e può essere aggiunta una tariffa di occupazione per scoraggiare l’uso prolungato; per i punti sotto i 50 kW devono essere indicate tutte le componenti tariffarie. Il regolamento vieta inoltre discriminazioni ingiustificate tra utenti finali e diversi fornitori di servizi di mobilità e impone trasparenza preventiva sulle condizioni economiche dell’e-roaming.

Dal lato tecnico, tutti i punti di ricarica pubblici devono essere connessi digitalmente entro il 14 ottobre 2024 e i punti nuovi o ristrutturati dopo certe date devono supportare la ricarica intelligente. Dal 14 aprile 2025 i punti in corrente continua devono avere un cavo fisso. Il testo rafforza quindi sia l’interoperabilità sia la gestione della rete elettrica, in coerenza con la direttiva (UE) 2019/944.

Idrogeno, metano liquefatto ed energia da terra

Il regolamento disciplina in modo autonomo il rifornimento di idrogeno per i veicoli stradali (articoli 6 e 7), imponendo entro il 31 dicembre 2030 una rete di stazioni accessibili al pubblico sulla rete centrale TEN-T con distanza massima di 200 km, capacità cumulativa minima di 1 tonnellata al giorno e distributore a 700 bar. In ogni nodo urbano deve essere presente almeno una stazione, e gli Stati membri devono fissare nei quadri strategici nazionali una traiettoria lineare con un obiettivo indicativo per il 2027.

Per il metano liquefatto, il regolamento mantiene un ruolo residuale ma transitorio, sia per il trasporto su strada sia per il trasporto marittimo. Gli Stati membri devono garantire, entro il 31 dicembre 2024, punti adeguati lungo la rete centrale TEN-T per i veicoli pesanti e, entro la stessa data, punti adeguati nei porti marittimi della rete centrale TEN-T. La definizione normativa di metano liquefatto include GNL, biogas liquefatto e metano liquefatto sintetico, anche in miscela.

Per i porti marittimi e di navigazione interna, l’articolo 9 e l’articolo 10 impongono la fornitura di energia elettrica da terra. Nei porti marittimi TEN-T la copertura va garantita entro il 31 dicembre 2029 per le categorie di navi e soglie di traffico definite dal testo; nei porti di navigazione interna della rete centrale la presenza di almeno un’installazione è richiesta dal 31 dicembre 2024 e nella rete globale dal 31 dicembre 2029. Sono previste esenzioni per isole, regioni ultraperiferiche e territori non connessi adeguatamente alla rete elettrica.

Aviazione e infrastrutture non stradali

Per gli aeroporti, l’articolo 12 impone la fornitura di energia elettrica agli aeromobili in stazionamento presso tutte le postazioni con pontile entro il 31 dicembre 2024 e presso tutte le postazioni remote entro il 31 dicembre 2029, salvo alcune esclusioni oggettive. Dal 1 gennaio 2030 l’energia fornita deve provenire dalla rete o da produzione in loco senza combustibili fossili. Il regolamento riconosce il ruolo del coordinamento con i servizi di assistenza a terra e con i comitati utenti aeroportuali.

Per la ferrovia, l’articolo 13 non impone obiettivi vincolanti al di fuori della rete TEN-T, ma richiede agli Stati membri di valutare l’uso di soluzioni alternative per le tratte non elettrificabili, comprese tecnologie a idrogeno e a batteria, insieme alle relative esigenze infrastrutturali di ricarica e rifornimento.

Quadri strategici nazionali, relazioni e controlli

Il regolamento attribuisce ai quadri strategici nazionali una funzione centrale di pianificazione, rendicontazione e coordinamento. L’articolo 14 stabilisce il contenuto minimo, che comprende analisi di mercato, obiettivi, misure di sostegno, ostacoli amministrativi, accessibilità, coerenza territoriale, infrastrutture private e pubbliche, oltre a sezioni specifiche per porti, aeroporti, navigazione interna e ferrovie non elettrificate.

L’articolo 15 e l’articolo 17 disciplinano le relazioni periodiche sullo stato dei lavori e la valutazione della Commissione. Gli Stati membri devono comunicare annualmente, dal 31 marzo 2025, i dati su potenza di ricarica, numero di punti e veicoli immatricolati, mentre le relazioni complete sullo stato dei lavori vanno presentate dal 31 dicembre 2027 e poi ogni due anni. La Commissione può formulare raccomandazioni e pubblicare informazioni comparabili sugli obiettivi nazionali e sul grado di avanzamento.

Dati, etichettatura e specifiche tecniche comuni

Il regolamento dedica ampio spazio all’armonizzazione informativa. L’articolo 19 disciplina l’etichettatura e le informazioni ai consumatori sui veicoli e sui combustibili, con rinvio alle specifiche tecniche dell’allegato II e alla metodologia comune di raffronto dei prezzi unitari. L’articolo 20 impone la disponibilità di dati statici e dinamici, la creazione di API interoperabili, l’accesso tramite punti di accesso nazionali e l’istituzione, entro il 31 dicembre 2026, di un punto di accesso europeo comune. È inoltre prevista l’IDRO per la gestione di codici identificativi unici degli attori della mobilità elettrica.

L’articolo 21 e l’allegato II fissano specifiche tecniche comuni per la ricarica elettrica, l’idrogeno, il metano, l’energia da terra, i bunkeraggi e l’etichettatura. Il sistema è pensato per garantire interoperabilità tecnica, sicurezza, accessibilità per persone con disabilità e coerenza con le norme europee e internazionali, in particolare nei settori marittimo e ferroviario.

Delega alla Commissione, riesame e abrogazione

La Commissione dispone di poteri delegati e di esecuzione per aggiornare il regolamento in funzione dell’evoluzione tecnologica e di mercato, soprattutto in materia di dati e specifiche tecniche. Il regolamento prevede inoltre una prima relazione sulla maturità tecnologica e di mercato dei veicoli pesanti entro il 31 dicembre 2024 e un riesame generale entro il 31 dicembre 2026, poi ogni cinque anni, con possibile proposta di modifica.

Sul piano del coordinamento normativo, l’articolo 25 abroga la direttiva 2014/94/UE e i regolamenti delegati 2019/1745 e 2021/1444 a decorrere dal 13 aprile 2024. Il nuovo regolamento si applica dal 13 aprile 2024 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con conseguente rilievo immediato per pianificazione pubblica, investimenti privati, gare, concessioni e gestione operativa delle infrastrutture per i combustibili alternativi.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce obiettivi nazionali obbligatori per un’infrastruttura sufficiente per i combustibili alternativi nell’Unione per veicoli stradali, treni, navi e aeromobili in stazionamento. Il regolamento disciplina inoltre specifiche tecniche comuni, informazione agli utenti, fornitura di dati, modalità di pagamento, quadri strategici nazionali e un meccanismo di monitoraggio e cooperazione con la Commissione.

Definizioni chiave

L’articolo 2 contiene definizioni centrali per l’applicazione del regolamento, tra cui combustibili alternativi, veicoli leggeri e pesanti, punti e stazioni di ricarica e rifornimento, ricarica ad hoc, ricarica intelligente e bidirezionale, infrastruttura accessibile al pubblico, rete TEN-T, nodi urbani, porti, aeroporti e metano liquefatto. Sono inoltre definiti gli elementi rilevanti per i dati, l’e-roaming, l’IDRO, il punto di accesso nazionale e le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura.

Obiettivi per la ricarica dei veicoli elettrici leggeri

L’articolo 3 fissa obiettivi cumulativi annui di potenza di uscita totale attraverso stazioni di ricarica accessibili al pubblico: almeno 1,3 kW per ogni veicolo elettrico leggero a batteria immatricolato e 0,80 kW per ogni veicolo ibrido plug-in leggero immatricolato, a decorrere dal 2024. Prevede inoltre una copertura minima lungo la rete stradale TEN-T con gruppi di stazioni ogni 60 km, con requisiti progressivi di potenza entro il 2025, 2027, 2030 e 2035, nonché deroghe per bassi volumi di traffico e un meccanismo di autorizzazione per gli Stati membri con elevata quota di veicoli elettrici e rischio di sovracapacità. Sono previste specifiche regole per tratte transfrontaliere e per la possibilità di un singolo gruppo di stazioni per entrambi i sensi di marcia.

Obiettivi per la ricarica dei veicoli elettrici pesanti

L’articolo 4 impone una copertura minima lungo la rete TEN-T con obiettivi progressivi al 2025, 2027 e 2030, distinguendo rete centrale e rete globale TEN-T. Sono previsti requisiti di potenza per i gruppi di stazioni, distanze massime tra gruppi, installazioni nei nodi urbani e nelle aree di parcheggio sicure e protette, oltre a deroghe per tratti con traffico medio annuo inferiore a 2 000 veicoli pesanti e una deroga specifica per Cipro, previa richiesta motivata e autorizzazione della Commissione. I confinanti devono garantire il rispetto delle distanze massime nelle tratte transfrontaliere entro il 2030.

Regole di accesso, pagamento, prezzi, interoperabilità e ricarica intelligente

L’articolo 5 impone la ricarica ad hoc nei punti accessibili al pubblico, con accettazione di strumenti di pagamento ampiamente utilizzati nell’Unione; dal 13 aprile 2024 per i nuovi punti e dal 1 gennaio 2027 per tutti i punti ≥ 50 kW lungo TEN-T o in aree sicure e protette. I prezzi devono essere ragionevoli, trasparenti e non discriminatori; per i punti ≥ 50 kW il prezzo ad hoc deve essere per kWh, con possibile tariffa di occupazione, mentre per i punti < 50 kW devono essere esposte tutte le componenti di prezzo. Dal 14 ottobre 2024 tutti i punti accessibili al pubblico devono essere connessi digitalmente; quelli costruiti dopo il 13 aprile 2024 o ristrutturati dopo il 14 ottobre 2024 devono supportare la ricarica intelligente. Sono inoltre disciplinati autenticazione automatica, obblighi di segnalazione, cavo fisso per i punti in CC entro il 14 aprile 2025 e obblighi del proprietario quando non coincide con il gestore.

Infrastruttura di rifornimento di idrogeno per veicoli stradali

L’articolo 6 prevede entro il 31 dicembre 2030 una rete minima di stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico lungo la rete centrale TEN-T, con distanza massima di 200 km, capacità cumulativa minima di 1 tonnellata al giorno e almeno un distributore a 700 bar; in ciascun nodo urbano deve essere installata almeno una stazione. Gli Stati membri devono definire una traiettoria lineare verso il 2030 con un obiettivo indicativo per il 2027. Sono previste deroghe per tratti con basso traffico di veicoli pesanti e per regioni ultraperiferiche o isole/piccoli sistemi connessi o isolati, se i costi risultano sproporzionati.

Rifornimento di idrogeno: accesso, prezzi e contratti

L’articolo 7 impone il rifornimento ad hoc con strumenti di pagamento ampiamente utilizzati nell’Unione; le prescrizioni si applicano subito per i nuovi impianti dal 13 aprile 2024 e, per quelli esistenti, dal 14 ottobre 2024. I prezzi devono essere trasparenti, comparabili e non discriminatori, con indicazione del prezzo ad hoc per kg. È consentita la fornitura su base contrattuale tramite fornitori di servizi di mobilità, con obblighi di trasparenza su tutte le componenti di prezzo ed e-roaming.

Metano liquefatto per il trasporto su strada

L’articolo 8 richiede, entro il 31 dicembre 2024, un numero adeguato di punti di rifornimento di metano liquefatto accessibili al pubblico almeno lungo la rete centrale TEN-T, al fine di consentire la circolazione dei veicoli pesanti alimentati a metano liquefatto in tutta l’Unione, se esiste domanda e se i costi non sono sproporzionati.

Energia elettrica da terra nei porti marittimi

L’articolo 9 fissa, entro il 31 dicembre 2029, obiettivi di copertura per la fornitura di energia elettrica da terra nei porti marittimi TEN-T per navi portacontainer, navi ro-ro da passeggeri, unità veloci da passeggeri e altre navi passeggeri oltre determinate soglie di scali annui. La prescrizione non si applica, fino al completamento di una connessione elettrica o di sufficiente capacità locale non fossile, ai porti situati in isole, regioni ultraperiferiche o a Ceuta e Melilla non collegati alla rete elettrica continentale o, nei casi pertinenti, a quella del paese confinante. Sono esclusi dal computo alcuni scali individuati dal regolamento (UE) 2023/1805.

Energia elettrica da terra nei porti di navigazione interna

L’articolo 10 impone almeno un’installazione di fornitura di energia elettrica da terra in tutti i porti di navigazione interna della rete centrale TEN-T entro il 31 dicembre 2024 e in tutti i porti della rete globale TEN-T entro il 31 dicembre 2029.

Punti di rifornimento di metano liquefatto nei porti marittimi

L’articolo 11 prevede che entro il 31 dicembre 2024 sia installato nei porti marittimi della rete centrale TEN-T un numero adeguato di punti di rifornimento per il metano liquefatto. Gli Stati membri devono designare nei quadri strategici nazionali i porti interessati, tenendo conto di sviluppo portuale, infrastrutture esistenti e domanda di mercato.

Energia elettrica agli aeromobili in stazionamento

L’articolo 12 richiede, negli aeroporti della rete centrale e globale TEN-T, la fornitura di energia elettrica a tutte le postazioni con pontile entro il 31 dicembre 2024 e a tutte le postazioni remote entro il 31 dicembre 2029, per operazioni di trasporto aereo commerciale. Sono previste esenzioni per aeroporti con meno di 10 000 movimenti commerciali annui e per postazioni dedicate allo sbrinamento, aree militari e aviazione generale sotto 5,7 tonnellate. Dal 1 gennaio 2030 l’energia deve provenire dalla rete o essere prodotta in loco senza combustibili fossili.

Infrastruttura ferroviaria non TEN-T

L’articolo 13 richiede agli Stati membri di valutare, per le tratte ferroviarie non comprese nel regolamento (UE) n. 1315/2013 e non completamente elettrificabili per motivi tecnici o di costo, lo sviluppo di tecnologie alternative, come treni a idrogeno o batteria, e le eventuali esigenze infrastrutturali di ricarica e rifornimento.

Quadri strategici nazionali

L’articolo 14 obbliga ciascuno Stato membro a elaborare e trasmettere alla Commissione, entro il 31 dicembre 2024, un progetto di quadro strategico nazionale per il mercato dei combustibili alternativi e la relativa infrastruttura. Il quadro deve includere analisi di mercato, obiettivi obbligatori, politiche e misure, promozione dell’infrastruttura in ambiti specifici (parchi veicoli vincolati, nodi urbani, luoghi privati, strade non TEN-T, porti, aeroporti, navigazione interna, ferrovie non elettrificate), misure per l’accessibilità, la flessibilità energetica, gli ostacoli autorizzativi e le infrastrutture per modi non coperti da obiettivi obbligatori. La Commissione può formulare raccomandazioni entro sei mesi e il quadro definitivo deve essere notificato entro il 31 dicembre 2025.

Relazioni nazionali e monitoraggio della flessibilità energetica

L’articolo 15 impone relazioni nazionali sullo stato dei lavori entro il 31 dicembre 2027 e poi ogni due anni, con contenuti minimi definiti dall’allegato I. Entro il 30 giugno 2024 e poi ogni tre anni gli Stati membri devono valutare il contributo dei punti di ricarica alla flessibilità del sistema energetico e all’assorbimento di energia rinnovabile; analogamente l’autorità regolamentare deve valutare il potenziale della ricarica bidirezionale. I risultati possono comportare misure correttive e aggiornamenti della relazione nazionale.

Orientamenti della Commissione

L’articolo 16 prevede che entro il 14 ottobre 2024 la Commissione adotti orientamenti e modelli sul contenuto, struttura e formato dei quadri strategici nazionali e delle relazioni nazionali sullo stato dei lavori.

Riesame dei quadri strategici nazionali e delle relazioni

L’articolo 17 prevede una valutazione della Commissione entro il 31 dicembre 2026 sui quadri strategici nazionali notificati, con relazione al Parlamento e al Consiglio. La Commissione valuta anche le relazioni nazionali, può formulare raccomandazioni, richiedere risposte entro sei mesi e pubblica periodicamente informazioni aggregate sugli obiettivi nazionali e sullo stato delle infrastrutture nei vari settori.

Monitoraggio dei progressi e misure correttive

L’articolo 18 impone agli Stati membri di comunicare annualmente entro il 31 marzo, a partire dal 31 marzo 2025, la potenza di uscita aggregata totale di ricarica, il numero di punti di ricarica accessibili al pubblico e il numero di veicoli elettrici immatricolati. Se uno Stato membro rischia di non conseguire gli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3, la Commissione può formulare constatazioni e raccomandare misure correttive, che lo Stato membro deve notificare entro tre mesi con un calendario di attuazione.

Informazioni per gli utenti e etichettatura

L’articolo 19 impone informazioni chiare e coerenti sui veicoli e sui combustibili disponibili, da fornire nei manuali dei veicoli, presso i punti di ricarica e rifornimento e presso i concessionari. La compatibilità tra veicoli e infrastrutture/combustibili è determinata secondo le specifiche tecniche dell’allegato II, con etichette grafiche ben visibili; quando nei distributori sono indicati prezzi, deve essere riportato anche il raffronto dei prezzi unitari secondo la metodologia comune dell’allegato II. La Commissione può adottare specifiche di etichettatura e atti di esecuzione, con successivo adeguamento alle nuove norme europee.

Fornitura dei dati e accesso ai dati

L’articolo 20 impone agli Stati membri di designare un’IDRO, che entro il 14 aprile 2025 emette e gestisce codici identificativi unici per gestori dei punti di ricarica e fornitori di servizi di mobilità. Entro la stessa data, i gestori dei punti di ricarica e rifornimento devono rendere disponibili gratuitamente dati statici e dinamici; entro il 31 dicembre 2024 tali dati devono essere accessibili in modo aperto e non discriminatorio tramite i punti di accesso nazionali. La Commissione istituisce entro il 31 dicembre 2026 un punto di accesso europeo comune. Il regolamento prevede deleghe e atti di esecuzione per ampliare i tipi di dati, definire requisiti tecnici API, formato, frequenza, qualità e procedure, con periodi transitori ragionevoli.

Specifiche tecniche comuni e ruolo della normazione

L’articolo 21 rinvia alle specifiche tecniche comuni dell’allegato II e consente alla Commissione di chiedere norme europee quando manchino specifiche comuni. La Commissione può adottare atti delegati per modificare l’allegato II e aggiornarlo alle nuove norme, con analisi costi-benefici se le modifiche incidono sull’infrastruttura esistente e con periodi transitori ragionevoli.

Deleghe alla Commissione e controllo politico

L’articolo 22 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per cinque anni a decorrere dal 13 aprile 2024, rinnovabili tacitamente. Parlamento e Consiglio possono revocare la delega; la Commissione deve consultare esperti nazionali prima di adottare gli atti e notificarli contestualmente alle istituzioni. Gli atti entrano in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi, prorogabili di tre mesi.

Comitato e atti di esecuzione

L’articolo 23 prevede l’assistenza di un comitato secondo il regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi richiamati si applica la procedura d’esame; se il comitato non esprime parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione.

Riesame e aggiornamento del regolamento

L’articolo 24 impone alla Commissione una relazione sulla maturità tecnologica e di mercato dei veicoli pesanti entro il 31 dicembre 2024 e il riesame del regolamento entro il 31 dicembre 2026, e successivamente ogni cinque anni. Il riesame deve verificare la pertinenza delle soglie di traffico, l’adeguatezza dei mezzi di pagamento, il meccanismo tariffario, l’eventuale estensione ad altre navi, lo stato del mercato dell’aviazione a idrogeno/elettrica e gli effetti di rilocalizzazione delle emissioni, oltre all’impatto sulla competitività e sull’onere per le imprese.

Abrogazione e regime transitorio

L’articolo 25 abroga la direttiva 2014/94/UE e i regolamenti delegati (UE) 2019/1745 e (UE) 2021/1444 a decorrere dal 13 aprile 2024. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 26 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 13 aprile 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materietrasportienergiaambientemercato internointeroperabilità e dati

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