Regolamento (UE) 2023/1803
Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 agosto 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adotta nell’Unione europea i principi contabili internazionali riportati nell’allegato e sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 1126/2008. La novità sostanziale è l’inserimento dell’IFRS 17 Contratti assicurativi, insieme a un’esenzione limitata per alcuni portafogli assicurativi caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari. Il testo disciplina inoltre l’informativa da rendere quando si ricorre a tale esenzione e prevede un riesame da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2027.
Aggiornamento e sostituzione del corpus IFRS adottato nell’Unione europea, con particolare recepimento dell’IFRS 17 e di una limitata esenzione sul raggruppamento dei contratti assicurativi in coorti annuali.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che redigono i conti consolidati secondo gli IFRS adottati dall’Unione, nonché, per effetto dell’allegato, al complesso dei principi contabili internazionali IAS/IFRS elencati e delle relative interpretazioni. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE. La disciplina specifica dell’articolo 2 riguarda le imprese che applicano l’IFRS 17 ai contratti assicurativi, ai contratti di riassicurazione e ai contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali, con esclusione dall’obbligo di coorte annuale per taluni gruppi di contratti assicurativi e di investimento indicati dal regolamento. L’esenzione si riferisce in particolare ai contratti con elementi di partecipazione diretta e ai contratti di assicurazione gestiti su più generazioni che soddisfano l’articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE e abbiano ottenuto l’approvazione delle autorità di vigilanza per l’ajustamento di congruità.
Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione: adozione di taluni principi contabili internazionali
Il regolamento aggiorna il quadro degli IFRS adottati nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, sostituendo il regolamento (CE) n. 1126/2008. L’intervento è centrato sull’adozione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi e sulla disciplina di una deroga limitata, motivata dalle specificità dei contratti assicurativi vita con mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari.
Finalità e contesto normativo
Il preambolo chiarisce che l’IFRS 17 è stato ritenuto idoneo ai fini dell’adozione nell’Unione sulla base del parere dell’EFRAG, ma che non vi era consenso sul trattamento in coorti annuali di taluni contratti assicurativi di lungo periodo. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno consentire un’esenzione circoscritta per evitare costi eccessivi o una rappresentazione non sempre coerente con il modello di business di tali portafogli, mantenendo al contempo il principio di contenimento delle deviazioni dagli IFRS a casi eccezionali e con ambito ristretto.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che redigono i conti consolidati conformemente agli IFRS adottati nell’Unione. Per effetto dell’allegato, esso riguarda l’insieme dei principi IAS/IFRS e delle interpretazioni ivi elencati, oltre alle relative note di copyright e alle disposizioni transitorie e di entrata in vigore. La parte innovativa dell’articolo 2 riguarda le imprese che applicano l’IFRS 17 a contratti assicurativi, riassicurativi e di investimento con elementi di partecipazione discrezionali. L’esenzione dalla coorte annuale è limitata ai gruppi di contratti con elementi di partecipazione diretta e ai gruppi di contratti gestiti su più generazioni che soddisfano l’articolo 77 ter della direttiva Solvency II e hanno ottenuto l’approvazione delle autorità di vigilanza per l’ajustamento di congruità.
Adozione dell’IFRS 17 e motivazioni dell’esenzione
I considerando spiegano che l’IFRS 17 introduce un approccio integrato alla contabilizzazione dei contratti assicurativi, finalizzato a fornire nel bilancio informazioni pertinenti e una rappresentazione fedele degli effetti dei contratti assicurativi sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari. Tuttavia, l’obbligo di raggruppare i contratti in coorti annuali non sempre riflette il modello economico e giuridico dei contratti di assicurazione vita con mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari, i quali rappresentano una quota molto significativa delle passività dell’assicurazione vita nell’Unione. Da qui la facoltà, e non l’obbligo, di non applicare il paragrafo 22 dell’IFRS 17 in presenza delle condizioni previste.
Informativa sull’uso dell’esenzione
Quando l’impresa non applica il paragrafo 22 dell’IFRS 17 in forza dell’articolo 2, deve indicare nelle note al bilancio, secondo lo IAS 1, che si tratta di un principio contabile rilevante e fornire ulteriori informazioni esplicative, ad esempio i portafogli ai quali l’esenzione è stata applicata. Il considerando precisa che non è richiesta una valutazione quantitativa dell’impatto dell’esenzione.
Riesame e possibile revisione futura
Il regolamento impone alla Commissione un riesame dell’esenzione entro il 31 dicembre 2027, tenendo conto anche della revisione post-attuazione dell’IFRS 17 condotta dallo IASB. Il testo lascia aperta la possibilità che l’esenzione venga modificata o soppressa in esito a tale riesame.
Effetti sistematici sul corpus IFRS nell’Unione
L’allegato al regolamento sostituisce il precedente elenco di principi adottati e include, oltre agli IAS storici e agli IFRS già noti, l’IFRS 17 e le modifiche più recenti richiamate nel testo. Ciò comporta un aggiornamento unitario del quadro contabile europeo, con particolare rilievo per il settore assicurativo e per i revisori e redattori di bilancio che operano in ambito IFRS.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti italiani ciò significa applicazione immediata e uniforme, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Adozione degli IAS/IFRS nell’allegato
L’articolo 1 adotta i principi contabili internazionali elencati nell’allegato, che sostituisce il corpus IFRS precedentemente adottato nell’Unione. L’allegato include IAS, IFRS, interpretazioni IFRIC e SIC, tra cui l’IFRS 17.
Esenzione dal raggruppamento in coorti annuali per l’IFRS 17
L’articolo 2 consente all’impresa di non applicare il paragrafo 22 dell’IFRS 17, relativo alla coorte annuale, ai gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta e ai gruppi di contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali connessi a flussi finanziari tra assicurati, nonché ai gruppi di contratti assicurativi gestiti su più generazioni che rispettano l’articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE e hanno ottenuto l’approvazione delle autorità di vigilanza per l’aggiustamento di congruità.
Informativa quando si applica l’esenzione
Se l’esenzione non viene applicata, l’impresa deve indicarlo nelle note al bilancio secondo lo IAS 1, qualificandolo come principio contabile rilevante e fornendo informazioni esplicative, ad esempio i portafogli a cui l’esenzione è stata applicata.
Riesame della Commissione
L’articolo 3 impone alla Commissione di riesaminare l’opzione prevista dall’articolo 2 entro il 31 dicembre 2027 e, se del caso, proporne la modifica o la cessazione.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 4 abroga il regolamento (CE) n. 1126/2008; i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 set 2023Regolamento (UE) 2023/1765
- Regolamento · 13 set 2023Regolamento (UE) 2023/1781
- Regolamento · 13 set 2023Regolamento (UE) 2023/1792
- Regolamento · 13 set 2023Regolamento (UE) 2023/1804
- Regolamento · 13 set 2023Regolamento (UE) 2023/1805
- Regolamento · 13 set 2023Regolamento (UE) 2023/2053
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →