L.R. FVG 13/2003
Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 13/2003 adegua l’ordinamento regionale alla riforma statutaria, uniforma la figura dell’“assessore” e disciplina indennità, rimborsi, fine carica, vitalizi e aspettative degli assessori. Modifica inoltre il funzionamento dei gruppi consiliari e delle segreterie del Consiglio. Molte disposizioni economiche riguardano gli esercizi 2003-2005 e oggi hanno rilievo sostanzialmente storico.
Indennità e organizzazione dell’Amministrazione e del Consiglio regionale FVG
Norme su ordinamento regionale, trattamento economico degli assessori e funzionamento del Consiglio regionale
La legge regionale Friuli Venezia Giulia 12 agosto 2003, n. 13 interviene sia sull’assetto organizzativo dell’Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, sia sul trattamento economico e previdenziale del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Regione, degli assessori e, in parte, dei gruppi consiliari. Il provvedimento è collegato alla riforma statutaria e contiene anche numerose disposizioni finanziarie riferite agli esercizi 2003-2005, con alcune estensioni fino al 2007.
Ordinamento e organizzazione dell’Amministrazione regionale
La legge adegua il lessico normativo alla riforma dell’autonomia speciale: ogni riferimento a “assessore effettivo” o “assessore supplente” deve intendersi come “assessore”. Viene inoltre sostituita la disciplina dell’articolazione delle competenze degli assessori, stabilendo che agli assessori siano attribuite le materie di competenza degli uffici cui sono preposti.
Trattamento indennitario del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori
Nelle more della revisione dello Statuto, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione spetta un’indennità di carica mensile pari al 50% dell’indennità mensile di presenza fissata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. All’assessore designato a sostituire il Presidente della Regione spetta l’80% di tale indennità; agli altri assessori il 60%.
Agli assessori è inoltre riconosciuta, per tutta la durata della carica, un’indennità mensile aggiuntiva pari a quella fissata per i consiglieri regionali ai sensi della normativa richiamata. Su questa indennità si applicano le trattenute obbligatorie previste per l’indennità di presenza dei consiglieri regionali.
Rimborsi, fine carica e assegno vitalizio degli assessori
Agli assessori compete un rimborso forfetario delle spese di vitto nella stessa misura prevista per i consiglieri regionali. Il rimborso è ridotto di un diciottesimo per ogni giornata di trasferta fuori dal territorio regionale con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il pasto.
Alla cessazione della carica spetta un’indennità di fine carica, pari all’ultima mensilità dell’indennità aggiuntiva moltiplicata per ogni anno di esercizio della carica; le frazioni di anno si computano in dodicesimi e le frazioni di mese superiori a quindici giorni valgono come mese intero. In caso di morte durante il mandato, il trattamento spetta agli eredi.
È previsto anche un assegno vitalizio per gli assessori cessati dalla carica che abbiano compiuto 60 anni e versato i contributi per almeno 5 anni. Sono disciplinati anche:
- l’anticipo dell’assegno fino a 5 anni, su richiesta e con almeno 10 anni di contribuzione, con riduzione del 5% per ogni anno di anticipo;
- i casi di inabilità permanente e totale al lavoro;
- i casi di contribuzione inferiore a 5 anni ma superiore a 30 mesi;
- la facoltà di versamento volontario per chi cessi prima della fine della legislatura;
- la decorrenza dell’assegno secondo le regole richiamate dalla normativa sui consiglieri regionali.
L’assegno è sospeso se l’ex assessore torna a essere nominato componente della Giunta regionale e in altri casi di nuova elezione o nomina a cariche pubbliche indicate dalla legge; il ripristino avviene dal mese successivo alla cessazione della nuova carica. È previsto anche il cumulo con eventuale assegno da consigliere regionale, entro il limite massimo fissato dalla disciplina richiamata. Alla morte dell’assessore si applicano le norme sulla quota di reversibilità richiamate dalla legge regionale sui consiglieri.
Aspetti previdenziali, incompatibilità e opzione per il trattamento economico
I dipendenti di pubbliche amministrazioni nominati assessori sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata della carica, con decorrenza dalla nomina. Il provvedimento di aspettativa retroagisce alla data di nomina e cessa con la fine delle funzioni.
Gli assessori in aspettativa possono optare per un’indennità equivalente al trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, in alternativa alle indennità ordinarie. L’opzione, o la sua revoca, può essere esercitata in qualsiasi momento e produce effetti dal primo giorno del mese successivo, salvo effetto immediato se effettuata all’atto della nomina. Le trattenute obbligatorie si applicano solo sulla quota di indennità corrispondente a quella prevista dalla legge.
Il trattamento indennitario degli assessori non è cumulabile con le indennità connesse alla carica di consigliere regionale.
Iniziative formative e pubblicità patrimoniale
Per finalità di aggiornamento, e previa autorizzazione della Giunta regionale, gli assessori possono partecipare, con oneri a carico dell’Amministrazione regionale, a convegni, seminari e altre iniziative di approfondimento, in Italia e all’estero, nonché iscriversi a corsi informatici o linguistici. Il limite massimo individuale delle spese è demandato a regolamento, entro il tetto previsto per i consiglieri regionali.
Agli assessori si applicano inoltre le regole sulla pubblicità della situazione patrimoniale previste dalla legge regionale 41/1983, con adattamento delle competenze dal Presidente del Consiglio e dall’Ufficio di Presidenza al Presidente della Regione e alla Giunta regionale. Per gli assessori già in carica all’entrata in vigore della legge, il termine per gli adempimenti patrimoniali è fissato in 30 giorni.
Modifiche al funzionamento dei gruppi consiliari e degli organi del Consiglio
La legge ridisegna il sistema dei contributi ai gruppi consiliari, calcolati mensilmente in base al numero dei componenti. La dotazione è determinata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza sulla base di parametri collegati ai rimborsi riconosciuti ai deputati. Per ogni consigliera è prevista una dotazione aggiuntiva pari al 10% dell’importo pro capite. Sono inoltre disciplinate le modalità applicative da parte dell’Ufficio di Presidenza.
Ai gruppi è riconosciuto anche un ufficio di rappresentanza nei locali della Regione nelle circoscrizioni in cui sono rappresentati, commisurato alla consistenza della rappresentanza stessa. È inoltre modificata la disciplina delle spese per il funzionamento dei gruppi.
Per le segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, nonché dei Presidenti delle Commissioni, viene estesa la disciplina organizzativa, prevedendo per i Presidenti delle Commissioni l’assegnazione di un addetto di segreteria e la conseguente riduzione complessiva di una unità di personale di categoria C presso i gruppi di appartenenza.
Disposizioni transitorie, decorrenze e abrogazioni
Per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore, la disciplina sul trattamento economico si applica dalla data dei rispettivi provvedimenti di proclamazione, nomina o elezione. L’adeguamento delle indennità aggiuntive del Presidente della Regione e degli assessori decorre dall’1 luglio 2003. Le modifiche al finanziamento dei gruppi consiliari hanno effetto dall’1 gennaio 2004.
Sono abrogate, in particolare, alcune disposizioni della legge regionale sull’ordinamento regionale, la norma istitutiva della precedente disciplina indennitaria del 1964 e il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 38/1995.
Norme finanziarie
La legge contiene una dettagliata copertura finanziaria per gli esercizi 2003-2005, con stanziamenti per indennità di carica, indennità aggiuntive, rimborsi forfetari, indennità di fine carica, assegni vitalizi, assicurazioni contro gli infortuni, contribuzione obbligatoria, IRAP e spese formative. Alcuni capitoli di spesa e di entrata sono istituiti “per memoria” o con stanziamenti specifici, e parte degli oneri è coperta mediante entrate derivanti dai contributi obbligatori degli assessori o mediante storni di bilancio.
Sono previsti inoltre oneri fino al 2007 per alcune voci collegate alla contribuzione volontaria e alla copertura assicurativa. Le spese per le iniziative formative degli assessori sono autorizzate in misura contenuta e ripartita sul triennio 2003-2005.
Valutazione di attualità
L’atto risulta oggi in larga parte di interesse storico o ormai superato, perché disciplina un assetto economico e organizzativo riferito a un periodo iniziale della riforma statutaria e contiene stanziamenti limitati agli esercizi 2003-2007. Restano rilevanti soprattutto le modifiche normative strutturali, se ancora confluite nel testo vigente successivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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