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Legge

L.R. FVG 15/2003

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, l'alienazione di beni regionali e il personale regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 15/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia proroga al 30 novembre 2003 il termine per la nomina degli organi ERSA, affida a ISMEA l’alienazione di determinati beni regionali da cedere ai soggetti previsti dalla finanziaria 2002 e riscrive la disciplina regionale sugli incarichi dirigenziali, compresi i contratti a tempo determinato. È entrata in vigore il 21 agosto 2003.

Proroga dei termini per la nomina degli organi ERSA, disciplina dell'alienazione di alcuni beni regionali e modifica degli incarichi dirigenziali regionali

Disposizioni urgenti su ERSA, alienazione di beni regionali e personale regionale

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene su tre ambiti distinti: la nomina degli organi dell’ERSA, la procedura di vendita di specifici beni regionali e la disciplina degli incarichi dirigenziali nel personale regionale. Il provvedimento produce effetti nel solo territorio regionale ed è entrato in vigore il 21 agosto 2003.

Nomina degli organi dell’ERSA

Viene prorogato il termine per la nomina degli organi dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA. Il termine originariamente previsto per il 31 luglio 2003 viene sostituito con il 30 novembre 2003.

Alienazione di beni regionali

Per i beni indicati dalla finanziaria regionale 2002, destinati ai soggetti individuati dalla stessa disciplina, la legge stabilisce che l’alienazione sia affidata all’ISMEA, con sede in Roma. L’Istituto provvede previo acquisto dei beni dalla Regione al valore determinato secondo le procedure tecnico-estimative previste in attuazione del regime di aiuto di Stato n. N 110/2001, approvato con decisione della Commissione europea richiamata nel testo.

Incarichi dirigenziali regionali

La disciplina degli incarichi dirigenziali viene riformulata in modo organico. Gli incarichi sono attribuiti a personale della categoria dirigenziale tenendo conto della natura dei programmi da realizzare, delle competenze delle strutture, delle attitudini e capacità professionali del dirigente e dell’attività già svolta nell’Amministrazione regionale.

Gli incarichi:

  • hanno durata triennale;
  • sono rinnovabili e revocabili;
  • sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’organizzazione e al personale, sentito il direttore regionale competente;
  • per il Direttore di servizio autonomo, il conferimento avviene su proposta dell’Assessore competente, previa indicazione del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato;
  • per la Segreteria generale del Consiglio regionale, il conferimento, rinnovo e revoca avvengono con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, sentito il Segretario generale.

Se alla scadenza l’incarico è affidato a un dipendente regionale e la Giunta è in ordinaria amministrazione, l’incarico è prorogato fino all’adozione delle determinazioni successive. In ogni caso, incarichi non rinnovati o revocati entro 180 giorni dalla nomina della Giunta regionale o dalla costituzione dell’Ufficio di Presidenza si intendono confermati.

Incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato

Una quota massima pari al 15% dei posti previsti per tali incarichi può essere coperta con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, mediante le stesse procedure di conferimento. Possono essere incaricate persone in possesso di laurea e di particolare e comprovata qualificazione professionale, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali in organismi, enti o aziende pubbliche o private, oppure con particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica risultante da formazione universitaria e post-universitaria, pubblicazioni scientifiche o concrete esperienze di lavoro.

Per i dipendenti del ruolo unico regionale, il conferimento comporta aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico. Il servizio prestato è utile ai fini di quiescenza, previdenza e anzianità di servizio.

Per tali incarichi:

  • la durata massima è di tre anni, con possibile rinnovo;
  • per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento è subordinato all’aspettativa o al fuori ruolo presso l’ente di appartenenza;
  • il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale, con riferimento a quello dei dirigenti regionali corrispondenti, e può essere integrato in ragione della qualificazione professionale, della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato;
  • per gli incarichi presso il Consiglio regionale, il trattamento è definito d’intesa con l’Ufficio di presidenza;
  • la Giunta determina anche gli elementi negoziali essenziali del contratto, incluse le clausole di risoluzione anticipata;
  • il contratto si risolve comunque di diritto non oltre 180 giorni dalla nomina della Giunta regionale o dalla costituzione dell’Ufficio di Presidenza;
  • per quanto non disciplinato specificamente, si applica il contratto collettivo dell’area dirigenziale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ossia il 21 agosto 2003.

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