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Sentenza

Sentenza n. 1617/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo dell’iscrizione della società nella white list, adottato con interdittiva prefettizia antimafia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, già iscritta nella white list, aveva presentato il 18 maggio 2022 domanda di rinnovo. Dopo la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, aveva depositato due memorie e documentazione. Ha impugnato il diniego sostenendo che la Prefettura non avesse adeguatamente spiegato perché gli elementi raccolti fossero indizi seri, concordanti e sufficienti a dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa. Nel corso del giudizio, con memoria del 18 settembre 2026, ha chiesto l’improcedibilità, dichiarando di essere in liquidazione volontaria da oltre due anni, di non essere più operativa e di non conservare un’utilità alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito la censura relativa alla motivazione e alla consistenza degli indizi di infiltrazione, poiché la ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto l’improcedibilità prima che la causa fosse trattenuta in decisione. Ha ritenuto che, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il principio dispositivo impedisca al giudice di decidere d’ufficio il merito o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

    La sopravvenuta mancanza di interesse, espressamente dichiarata dalla ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia e non vi siano repliche o richieste contrarie, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità e non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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