Sentenza n. 16363/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento a) del provvedimento del Comando Generale dell’arma dei Carabinieri del 9.12.2025, prot. n. -OMISSIS-, recante comunicazione di non idoneità e/o esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri effettivi; b) del provvedimento del Comando Generale dell’arma dei Carabinieri Del 18.12.2025, prot. n.-OMISSIS-, di conferma del giudizio di inidoneità e/o di rigetto dell’eventuale istanza di riesame; c) del provvedimento del Comando Generale dell’arma dei Carabinieri del 31.12.2025, prot. n. -OMISSIS-, di definitiva esclusione del ricorrente dal concorso; d) ove occorra, del bando di concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sul Portale del Reclutamento (inpa.gov.it) in data 6 giugno 2025, se interpretato nel senso di precludere l’idoneità anche in presenza di cardiopatie congenite completamente corrette, stabilizzate e prive di esiti funzionali (art. 11, commi 4 e 7); e) ove occorra, delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui alla determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS- del 8.06.2025, in parte qua, se interpretate in senso sfavorevole agli interessi del ricorrente; f) ove occorra, del decreto ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, nella parte in cui ritiene causa di non idoneità al servizio militare le cardiopatie congenite e i loro esiti [lett. L) n. 1]; g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi i verbali e il giudizio della commissione sanitaria che ha attribuito al ricorrente il coefficiente sanitario “4” all’apparato AVAC, con la diagnosi “esiti chiusura difetto interatriale tipo ostium secundum”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26\5\2026 : motivi aggiunti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri, nonché graduatoria concorsuale nella parte relativa al ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti del 9, 18 e 31 dicembre 2025 con cui è stato giudicato non idoneo e definitivamente escluso dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri, nonché, con motivi aggiunti, la graduatoria nel frattempo pubblicata. L’esclusione era motivata dall’attribuzione del coefficiente sanitario 4 all’apparato cardiocircolatorio per «esiti chiusura difetto interatriale tipo ostium secundum». Il ricorrente ha contestato la valutazione sanitaria e l’applicazione delle disposizioni del bando, delle norme tecniche e della direttiva tecnica ministeriale, sostenendo in particolare che l’esito dell’intervento, completamente corretto e senza alterazioni funzionali, non avrebbe dovuto comportare l’inidoneità; dopo la verificazione ha inoltre dedotto che l’organo verificatore non avesse accertato l’entità della causa di imperfezione né i suoi eventuali riflessi menomanti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. La verificazione ha confermato la diagnosi di esiti di chiusura di difetto interatriale tipo ostium secundum e ha ricondotto la condizione agli interventi riparativi sul setto interatriale senza alterazioni, contemplati al n. 47 dell’elenco generale delle infermità e condizioni somato-funzionali, cui la direttiva tecnica associa il coefficiente 4 AC. Tale coefficiente determina l’inidoneità specifica al reclutamento come allievo carabiniere, per il quale il bando richiede i coefficienti 1 o 2, pur restando compatibile con l’idoneità generica al servizio militare. Il Collegio ha respinto la contestazione sulla mancata valutazione dell’entità e dei riflessi menomanti, osservando che, trattandosi dell’esito di un intervento riparativo, non occorreva accertare un’ulteriore entità dell’affezione e che la verificazione aveva risposto ai quesiti. Non ha ravvisato ragioni per discostarsi dall’accertamento medico, fondato su rigoroso metodo scientifico e apparentemente privo di illogicità o irrazionalità. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero le spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, e le spese di verificazione, liquidate in euro 500.
Norme richiamate
art. 11, comma 4, del bando di concorso
In tale quadro, deve preliminarmente escludersi, poiché non si evince dagli atti concorsuali pervenuti a questo Verificatore, che il giudizio di inidoneità espresso dall’Amministrazione resistente sia riconducibile alla LETTERA “L” PUNTO 1 della Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elenco imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare annessa al D.M. 4 giugno 2014 che, nello specifico, contempla anche le cardiopatie congenite e i loro esiti, poiché un eventuale giudizio basato su tale fattispecie, determinando una radicale inidoneità al servizio militare, avrebbe certamente precluso la coefficientazione dell’apparato indagato.
Il giudizio di inidoneità non è stato ricondotto alla causa di non idoneità generale al servizio militare prevista dalla direttiva per le cardiopatie congenite e i loro esiti, ma alla coefficientazione dell’apparato cardiocircolatorio rilevante per lo specifico reclutamento. Il coefficiente 4 AC comporta l’inidoneità specifica al concorso in base al requisito del bando.
art. 11, commi 4 e 7, del bando di concorso
A ben vedere, l’attribuzione del coefficiente “4 AC” non determina, in assoluto, la “non idoneità” soggettiva al servizio militare, quanto piuttosto la non idoneità all’arruolamento volontario in qualità di allievo carabiniere, poiché tanto il bando di concorso a tal uopo emanato, quanto le correlate norme tecniche, essendo evidentemente rapportati alle peculiari condizioni operative che connotano il servizio continuativo in qualità di carabiniere, prevedono espressamente che, ai fini del conseguimento dell’idoneità psico-fisica al concorso in parola, i candidati debbano possedere, relativamente all’apparato cardiocircolatorio (AC), i coefficienti “1” o “2”.
Il requisito dei coefficienti 1 o 2 per l’apparato cardiocircolatorio è riferito all’idoneità specifica al reclutamento come allievo carabiniere, in ragione delle condizioni operative del servizio, e non equivale a un giudizio di inidoneità generale al servizio militare.
art. 60 c.p.a.
che l’istruttoria è completa e che le parti sono state sentite in ordine alla definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo il completamento dell’istruttoria e dopo aver sentito le parti.
Massime di principio
- Quando il bando di reclutamento militare richiede per una determinata funzione coefficienti sanitari specifici, il mancato possesso del coefficiente richiesto può determinare l’inidoneità a quel reclutamento senza comportare, per ciò solo, l’inidoneità generale al servizio militare.
- La classificazione sanitaria di un esito di intervento riparativo fra le condizioni cui la direttiva tecnica assegna un coefficiente ostativo al reclutamento può fondare il giudizio di inidoneità anche in assenza di alterazioni funzionali, se la disciplina applicabile associa a quella condizione il coefficiente richiesto.
- Il giudice può aderire alle conclusioni della verificazione e al giudizio della commissione sanitaria quando risultino coerenti con la classificazione prevista dalla disciplina tecnica e non emergano profili di illogicità o irrazionalità; nel caso di esito di intervento riparativo senza alterazioni non è necessario accertare un’ulteriore entità dell’affezione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1376/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 7570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1773/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1114/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1120/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1122/2026 - Bari, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →