Sentenza del 13/03/2015 n. 5042 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato l'avviso di liquidazione ICI relativo all'anno 1998, sostenendo che la base imponibile dovesse essere determinata sulla rendita catastale attribuita dall'UTE il 6 ottobre 1998, con efficacia retroattiva alla data della richiesta di accatastamento, e non sul valore contabile dell'immobile calcolato in base ai costi di costruzione aggiornati. Ha inoltre dedotto che gli interessi non dovessero decorrere durante il periodo di amministrazione straordinaria. In Cassazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva applicato il criterio del valore contabile. Poiché la richiesta di accatastamento era stata presentata il 2 marzo 1995 e la rendita attribuita nel 1998 retroagiva a tale momento, l'ICI doveva essere calcolata sulla rendita catastale, anche per il periodo precedente all'effettiva attribuzione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3
In tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, [...] fino alla attribuzione della rendita catastale [...]
Per i fabbricati di categoria D non ancora accatastati, il valore contabile costituisce un criterio provvisorio. Dal momento della richiesta di attribuzione della rendita, il contribuente entra nel sistema della rendita catastale; la rendita successivamente attribuita opera retroattivamente dalla data della richiesta, consentendo il ricalcolo dell'imposta e, se del caso, il rimborso di quanto versato in eccedenza.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione della norma tributaria applicabile alla determinazione della base imponibile ICI.
Cass., sentenza n. 13077/2005
La Corte richiama il principio secondo cui il criterio del valore contabile si applica solo fino alla richiesta di attribuzione della rendita catastale; la rendita attribuita successivamente retroagisce alla data della richiesta.
Massime di principio
- Per i fabbricati di categoria D posseduti da imprese e non ancora iscritti in catasto, il valore contabile è un criterio provvisorio applicabile fino alla presentazione della richiesta di attribuzione della rendita.
- Quando la rendita catastale viene attribuita dopo la richiesta di accatastamento, essa può produrre effetti retroattivi dalla data della richiesta, anche se l'attribuzione materiale avviene anni dopo.
- Il contribuente può avere diritto al rimborso dell'ICI pagata in eccesso se la rendita catastale retroattiva determina una base imponibile inferiore rispetto al valore contabile.
- L'amministrazione comunale non può applicare automaticamente il valore contabile per l'intero periodo se risulta che la richiesta di accatastamento era stata già presentata.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente tutti gli aspetti della controversia: il giudice di rinvio deve ricalcolare l'imposta applicando il principio stabilito dalla Corte e decidere anche le questioni ancora rilevanti, comprese le spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 5070 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 451 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 457 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 537 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 539 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 540 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →