Cassazione Civile, Sentenza n. 30133/2024 del 22/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione n. 44/2022 del Consiglio Nazionale, la quale, a seguito di reclamo elettorale proposto dalla lista n.1, aveva ritenuto ineleggibili Alfredo Accolla e Concetto Raccuglia (perché avrebbero già svolto, anche parzialmente, due mandati consiliari) e aveva annullato l'esito delle elezioni con riferimento a quei due candidati. I ricorrenti deducevano tre motivi: in sintesi, (i) violazione dell'art. 10, comma 3, del regolamento elettorale insofar as la contestazione dell'erronea formazione della lista sarebbe dovuta essere proposta entro il termine perentorio di 15 giorni; (ii) omesso esame dell'eccezione di carenza di interesse sollevata dall'Ordine di Catania (perché, in caso di accoglimento, sarebbero subentrati i primi non eletti); (iii) questioni interpretative circa il computo dei mandati e la possibilità di rielezione parziale (richiamando profili normativi comparati). Inoltre era stata sollevata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per richiamo all'art. 32 d.lgs. 139/2005.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha prima dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità (cioè ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale). Sul merito ha ritenuto infondati i motivi proposti: in particolare ha chiarito che l'art. 10, comma 3, del regolamento elettorale disciplina l'ammissione/exclusione delle liste e il relativo termine per impugnare (15 giorni) e non è applicabile in via analogica alle impugnazioni dell'esito elettorale relative all'ineleggibilità personale dei singoli candidati; ha inoltre ritenuto che l'eccezione di mancanza di interesse è stata implicitamente superata dall'esame di merito compiuto dal Consiglio Nazionale; ha confermato l'interpretazione secondo cui il limite di due mandati consecutivi per i consiglieri (d.lgs. 139/2005) è tassativo e non è possibile applicare per analogia disposizioni che consentono una terza rielezione in altri ordinamenti. Per questi motivi il ricorso è respinto e le spese sono compensate integralmente.
Norme richiamate
d.lgs. 139/2005, art. 22
Disciplina i reclami in materia elettorale: utilizzato per delimitare le vie di impugnazione delle decisioni elettorali
d.lgs. 139/2005, art. 32
Riguarda le deliberazioni del Consiglio Nazionale in materia di eleggibilità; la Corte precisa che tale norma non impedisce l'impugnazione giurisdizionale (ricorso per cassazione) delle decisioni definitive del Consiglio Nazionale
Regolamento per lo svolgimento delle elezioni (art. 10, comma 3)
"entro cinque giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste il Consiglio dell’Ordine delibera in merito all’ammissione o all’esclusione delle liste... Avverso il provvedimento del Consiglio dell’Ordine di ammissione o di esclusione delle liste elettorali è ammesso reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni"
La Corte distingue tra impugnazione dell'ammissione/esclusione delle liste (soggetta al termine perentorio di 15 giorni) e contestazioni successive sull'ineleggibilità personale dei singoli candidati; la norma non si applica per analogia alle impugnazioni dell'esito elettorale
d.lgs. 139/2005, art. 9 (limite ai mandati)
La norma limita la eleggibilità a due mandati consecutivi; la Corte conferma che il divieto è tassativo e che il computo anche del mandato parziale rientra nella valutazione dell'ineleggibilità, escludendo estensioni analogiche previste in altri ordinamenti
Costituzione, art. 111
Riferimento al rimedio del ricorso per cassazione contro le decisioni giurisdizionali definitive; la Corte riafferma la giurisdizione della Cassazione sulle decisioni definitive del Consiglio Nazionale quando assumono carattere giurisdizionale
cod. proc. civ. art. 360, comma 1, n.3
Norma invocata per denunciare violazione di norme processuali/sostanziali; valutata e rigettata dalla Corte sul merito
cod. proc. civ. art. 92, comma 2
Applicata per la compensazione integrale delle spese processuali alla luce dell'infondatezza dell'eccezione preliminare
Massime di principio
- Contestare l'ammissione o l'esclusione di una lista: l'impugnazione va proposta entro il termine perentorio previsto dal regolamento elettorale (15 giorni) e riguarda il provvedimento di ammissione/esclusione delle liste.
- Contestare l'ineleggibilità personale di un candidato dopo lo svolgimento delle elezioni è distinta dalla impugnazione dell'ammissione della lista: può dar luogo all'annullamento dell'elezione del singolo candidato e alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, e non è limitata dal termine per impugnare l'ammissione delle liste.
- Il limite a due mandati consecutivi previsto dal d.lgs. 139/2005 è tassativo; il computo dei mandati (anche parziali) può rilevare ai fini dell'ineleggibilità e non è ammissibile un'applicazione analogica di norme che in altri settori prevedono eccezioni.
- La mancanza di interesse lamentata da parte resistente può essere ritenuta superata se l'organo giudicante esamina e decide il merito: l'omesso esame espresso non sempre costituisce vizio quando la questione è implicitamente travolta dalla decisione di merito.
- Le deliberazioni del Consiglio Nazionale in materia elettorale, se definitive e aventi carattere giurisdizionale o che incidono su diritti elettorali, possono essere soggette al sindacato giurisdizionale e al ricorso per cassazione nei limiti previsti dall'art. 111 Cost.
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