Cassazione Civile, Sentenza n. 30111/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro l'esecuzione forzata per rilascio promossa da Antonia Latorre, sostenendo di detenere l'immobile in forza di un contratto di locazione anteriore (stipulato nel 1996 con il comodatario) e dunque di vantare un diritto personale di godimento autonomo e opponibile alla proprietaria. La Corte d'appello aveva dichiarato l'opposizione inammissibile ritenendo che, essendo il titolo esecutivo una sentenza di accertamento della proprietà e di condanna al rilascio, il terzo che si reputi leso avrebbe dovuto impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. e non con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il ricorso per cassazione contestava detta statuizione e chiedeva che fosse valutata nel merito la validità e l'opponibilità del contratto di locazione invocato dalla società opposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale (relativi alla legittimazione e all'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.), rigettando gli altri motivi e assorbendo il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui aveva dichiarato l'opposizione inammissibile e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione perché proceda all'accertamento di merito sulla validità e opponibilità del contratto di locazione e decida conseguentemente sull'opposizione all'esecuzione. In sintesi: declaratoria di cassazione con rinvio per nuovo esame sul merito; spese del giudizio di legittimità a carico della Corte d'appello sul nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione può essere proposta dal terzo detentore che intenda contestare la legittimità dell'esecuzione in ragione di un titolo di detenzione autonomo e non pregiudicato dalla pronuncia; la Corte afferma che il terzo con titolo di godimento autonomo e opponibile può utilizzare l'art. 615 c.p.c. per bloccare l'esecuzione e far valutare la validità del suo titolo
art. 404 c.p.c.
L'opposizione di terzo alla sentenza è lo strumento previsto quando il terzo è direttamente pregiudicato dall'accertamento giudiziale di un diritto incompatibile con il proprio; però, se il terzo deduce un diritto di godimento autonomo non incompatibile con l'accertamento della proprietà, non è escluso il ricorso all'art. 615 c.p.c.
art. 360 c.p.c.
Articolo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi ex art. 360 (omesso esame di fatto decisivo e falsa applicazione di norme di diritto) e li ha ritenuti fondati in parte
art. 407 c.p.c.
Richiamato in motivazione come rimedio nell'ambito dell'opposizione di terzo per ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza; non modificato nella decisione ma indicato quale strumento relativo all'opposizione ex art. 404 c.p.c.
art. 618-bis c.p.c.
Menzi onato dalla controricorrente nel ricorso incidentale quale oggetto di errata interpretazione; la Corte non ha invece deciso nel merito sull'argomento perché ha ritenuto assorbito il ricorso incidentale in seguito all'accoglimento parziale del ricorso principale
Massime di principio
- Il terzo che detiene un immobile in forza di un titolo di godimento autonomo e non pregiudicato dall'accertamento contenuto nella sentenza esecutiva è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far valutare la validità e l'opponibilità del proprio titolo.
- Se il diritto vantato dal terzo è invece direttamente incompatibile con l'accertamento contenuto nella sentenza (cioè la sentenza accerta un diritto sul bene che esclude quello del terzo), il rimedio ordinario è l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; la scelta tra i rimedi dipende quindi dalla natura e dall'incompatibilità del diritto invocato.
- La mera 'incompatibilità di fatto' fra situazioni materiali non è di per sé sufficiente a escludere la tutela ex art. 615 c.p.c.; occorre valutare se il titolo di detenzione è autonomo e opponibile al creditore procedente.
- I giudici di merito non devono dichiarare inammissibile un'opposizione all'esecuzione quando la decisione richiede un accertamento di fatto sulla validità o opponibilità di un titolo di detenzione: tale accertamento va svolto nel merito, non eluso con ragioni processuali formali in presenza di profili sostanziali da approfondire.
- La legittimazione alla stipula di un contratto di locazione non richiede che il locatore sia proprietario; è sufficiente la disponibilità di fatto del bene da parte del locatore in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, e ciò può rendere opponibile la locazione alla proprietaria subentrata.
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