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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. 161

Modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Normativa italiana071U0161Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto interviene in via urgente sulla prima applicazione della procedura del contenzioso amministrativo INPS del DPR 639/1970. Proroga al 90° giorno dall’entrata in vigore il termine per decidere i ricorsi dei comitati provinciali, fissa la decorrenza del termine per i comitati regionali dalla pubblicazione del decreto di costituzione e chiarisce che per la “data utile” vale il timbro postale sull’avviso di ricevimento.

Differimento termini ricorsi INPS e chiarimento decorrenza termini

Differimento e decorrenza dei termini nel contenzioso amministrativo INPS

Il provvedimento disciplina, in sede di prima applicazione del nuovo sistema di contenzioso amministrativo previsto dal DPR 30 aprile 1970, n. 639, il computo dei termini per la decisione dei ricorsi da parte dei comitati provinciali e regionali dell’INPS. Interviene inoltre per precisare un criterio di decorrenza dei termini, al fine di superare difficoltà interpretative emerse nella prassi.

Ricorsi di prima istanza davanti ai comitati provinciali

Per i ricorsi di competenza dei comitati provinciali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine per la decisione, richiamato dall’art. 59, comma settimo, in relazione all’art. 46, comma secondo, del DPR n. 639/1970, viene differito al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Il differimento produce anche un effetto di rimessione in termini: se alla data di entrata in vigore il termine risulta già scaduto, il comitato provinciale è comunque rimesso in termini per decidere i ricorsi.

Per i ricorsi presentati prima di tale data resta ferma la facoltà dei ricorrenti di adire l’autorità giudiziaria una volta decorso il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18.

Ricorsi di seconda istanza davanti ai comitati regionali

Per i ricorsi di seconda istanza, il termine di novanta giorni previsto dall’art. 46, comma quarto, del DPR n. 639/1970 decorre, nella prima applicazione del decreto, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di costituzione di ciascun comitato regionale.

La previsione ha quindi natura transitoria e vale solo per la fase iniziale di applicazione della disciplina, collegando la decorrenza del termine alla formale costituzione di ciascun comitato regionale.

Criterio per individuare la data utile

Ai fini del decorso dei termini di cui all’art. 46, comma quinto, del DPR n. 639/1970, la “data utile” deve intendersi come quella risultante dal timbro apposto sull’avviso di ricevimento dall’ufficio postale tenuto alla restituzione dell’avviso al destinatario.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.

Testo integrale

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