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Circolare

Circolare numero 126 del 26-06-2015

A decorrere dal 1° luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell’art. 4, del d.l. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. L’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento denominato “Durc On Line”

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione del DM 30 gennaio 2015 e l’avvio del servizio "Durc On Line" di INPS e INAIL dal 1° luglio 2015. Vengono descritti i soggetti abilitati, le modalità telematiche di verifica in tempo reale, i requisiti di regolarità, i casi di irregolarità e regolarizzazione, la validità del documento, le procedure concorsuali, le ipotesi escluse dal nuovo sistema e le regole speciali per benefici contributivi, settore spettacolo e sport professionistico.

Nuova disciplina del DURC online dal 1° luglio 2015

Nuova disciplina del DURC on line dal 1° luglio 2015

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del DM 30 gennaio 2015, che ha dato attuazione alla riforma del Documento Unico di Regolarità Contributiva prevista dall’art. 4 del d.l. n. 34/2014. Dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, quando previsto, delle Casse Edili si svolge esclusivamente per via telematica, in tempo reale, tramite il nuovo servizio "Durc On Line", disponibile sui portali INPS e INAIL.

La disciplina mira a semplificare il procedimento, unificare il documento e superare i vincoli del precedente sistema, consentendo un utilizzo più ampio del DURC nei procedimenti in cui la regolarità è richiesta dalla legge.

Soggetti abilitati alla verifica

La circolare individua i soggetti che possono attivare la verifica di regolarità contributiva in funzione delle diverse finalità previste dall’ordinamento:

  • stazioni appaltanti e soggetti assimilati di cui al DPR n. 207/2010;
  • organismi di attestazione SOA;
  • amministrazioni pubbliche concedenti;
  • amministrazioni procedenti, concessionari e gestori di pubblici servizi;
  • imprese e lavoratori autonomi, per la propria posizione contributiva o tramite delega;
  • banche e intermediari finanziari, previa delega del titolare del credito, in relazione a crediti certificati ceduti.

Per i soggetti di cui alle lettere da a) a d), già abilitati allo Sportello Unico Previdenziale, restano in uso le credenziali già rilasciate; per imprese e lavoratori autonomi, nonché per i delegati e per i soggetti indicati in relazione alle cessioni di credito, l’accesso avviene secondo le funzionalità predisposte dal portale INPS. La delega deve risultare formalmente rilasciata e comunicata secondo le modalità indicate.

Modalità di verifica e gestione delle posizioni

La richiesta di verifica avviene indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da controllare. Il sistema esegue un’unica interrogazione negli archivi INPS, INAIL e, per le imprese classificate o classificabili nel settore edile, delle Casse Edili. L’individuazione della competenza della Cassa Edile avviene automaticamente dal sistema, sulla base delle posizioni contributive presenti negli archivi INPS.

Per alcune categorie continuano a valere regole specifiche:

  • per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani, commercianti e agricoli autonomi, il codice fiscale da verificare deve essere quello del singolo soggetto;
  • per le società in cui operano soci iscritti a tali Gestioni, la verifica può richiedere sia il codice fiscale della società sia quello dei singoli soci;
  • per le imprese agricole e i soggetti agricoli autonomi la verifica avviene attraverso il portale INPS; la precedente procedura "DURC-AGR.CAU" viene disattivata dal 1° luglio 2015;
  • per i liberi professionisti la verifica continua a essere effettuata via PEC alle sedi INPS competenti;
  • per la Gestione Pubblica restano ferme le modalità già in uso.

Requisiti di regolarità

L’ambito della verifica comprende i pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente la richiesta, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle denunce retributive. Il controllo riguarda tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, inclusa la Gestione separata.

La regolarità è riconosciuta quando ricorrono, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • rateizzazioni concesse da INPS, INAIL, Casse Edili o Agenti della Riscossione;
  • sospensione dei pagamenti per legge;
  • compensazioni di crediti amministrativi già verificati e accettati;
  • pendenze in sede amministrativa o giudiziaria, fino alle fasi previste dal decreto;
  • sospensione di cartelle o avvisi di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La circolare dedica particolare attenzione alle rateazioni:

  • per le rateazioni INPS la regolarità può essere riconosciuta solo dopo il pagamento della prima rata, che perfeziona l’adesione al piano;
  • per le rateazioni dell’Agente della Riscossione, la procedura automatizzata non valuta in via interna il permanere del titolo alla rateazione se nei sistemi non risulta la decadenza comunicata dall’agente stesso.

Il DM generalizza inoltre il criterio dello "scostamento non grave": lo scostamento tra somme dovute e versate non è considerato ostativo se pari o inferiore a 150 euro, comprensivi di accessori di legge. La valutazione va effettuata separatamente per ciascuna gestione interessata.

Esito positivo, documento e validità

Quando la verifica ha esito positivo, il sistema genera un documento PDF non modificabile denominato "Durc On Line". Il documento contiene almeno:

  • denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
  • indicazione dell’iscrizione a INPS, INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili;
  • dichiarazione di regolarità;
  • numero identificativo, data della verifica e data di scadenza.

La validità del documento è di 120 giorni dalla data della prima richiesta che ha originato l’esito. Il DURC on line è liberamente consultabile, stampabile o esportabile anche da chiunque vi abbia interesse. Se, per lo stesso codice fiscale, esiste già un documento valido, il sistema rinvia a quello e inibisce nuove interrogazioni fino alla scadenza.

Irregolarità, invito a regolarizzare e tempi del procedimento

Se il controllo non consente l’esito immediato di regolarità, il sistema segnala che la verifica è in corso e comunica l’esito all’indirizzo PEC indicato dal richiedente. La PEC è un requisito obbligatorio di accesso, perché serve a notificare tutti gli stati della pratica.

In caso di irregolarità:

  • ciascun ente interessato trasmette via PEC l’invito a regolarizzare;
  • il destinatario ha un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica per sanare le omissioni o versare le somme dovute;
  • l’intero procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla prima richiesta;
  • la gestione dell’invito deve avvenire entro 72 ore dall’origine dell’irregolarità, per consentire la corretta verifica delle esposizioni e l’aggiornamento degli archivi.

La circolare precisa che non si applica il silenzio-assenso. Se entro 30 giorni non è possibile definire l’esito, la prima richiesta e quelle eventualmente accodate vengono annullate per cause tecniche. In caso di richiesta proveniente da una pubblica amministrazione, se ne ricorrono i presupposti, l’esito negativo comporta l’obbligo di attivare l’intervento sostitutivo.

Casi particolari di irregolarità

Sono considerate cause di irregolarità anche alcune anomalie dichiarative, tra cui:

  • omessa presentazione della denuncia;
  • denuncia con importo pari a zero;
  • denuncia priva degli elementi richiesti;
  • denuncia con incongruenze.

Se l’irregolarità è dovuta solo a tali fattispecie e non viene sanata, il documento finale riporterà l’omissione. Se invece esistono anche ulteriori debiti contributivi o sanzioni civili, il documento indicherà sia l’omissione sia l’importo del debito accertato.

Procedure concorsuali

Il DM disciplina in modo organico la regolarità contributiva nelle procedure concorsuali.

Nel concordato con continuità aziendale, l’impresa è considerata regolare nel periodo tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che il piano preveda l’integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse Edili, nonché dei relativi accessori. Dopo l’omologa, il mancato rispetto dei termini del piano comporta irregolarità.

Nel concordato in bianco, l’assenza del piano impedisce di verificare l’integrale soddisfazione dei crediti anteriori, per cui l’esito è irregolare. L’invito a regolarizzare deve ricomprendere sia le esposizioni antecedenti sia quelle maturate nel periodo intermedio fino alla presentazione del piano e della documentazione richiesta.

Nel fallimento con esercizio provvisorio, la regolarità è riconoscibile se i crediti contributivi antecedenti alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio risultano insinuati e se i contributi successivi sono regolarmente versati. In tale contesto, l’intervento sostitutivo può essere attivato per favorire la prosecuzione dell’attività aziendale.

Nell’amministrazione straordinaria, la regolarità è subordinata all’insinuazione dei crediti contributivi anteriori all’apertura della procedura e al regolare pagamento dei contributi successivi.

Infine, per gli accordi sui debiti contributivi ex art. 182-ter L.F., l’impresa è considerata regolare nel periodo tra la pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, sempre che il piano rispetti la normativa specifica e che i contributi successivi alla proposta siano regolarmente pagati.

Ipotesi escluse dal nuovo sistema

Fino al 1° gennaio 2017 alcune richieste restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC, pur continuando ad applicarsi i nuovi criteri sostanziali di regolarità. Le principali ipotesi riguardano:

  • DURC con certificazione dei crediti ai sensi del d.l. n. 52/2012;
  • DURC per debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
  • DURC richiesti per le procedure di emersione dei lavoratori extracomunitari;
  • DURC per imprese impegnate nella ricostruzione post-sisma dell’Aquila.

In tali casi la richiesta continua a passare attraverso lo Sportello Unico Previdenziale.

Benefici contributivi e cause ostative

L’art. 8 del DM individua le violazioni previdenziali e in materia di tutela delle condizioni di lavoro che ostano al godimento di benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Le violazioni sono elencate nell’allegato A e devono essere accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi; non rileva l’eventuale sostituzione dell’autore dell’illecito.

Le cause ostative non sussistono se il procedimento penale è estinto per prescrizione obbligatoria o oblazione. L’interessato deve autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro l’inesistenza delle violazioni o il decorso del periodo ostativo; le Direzioni possono verificarne la veridicità a campione. La circolare precisa che sono valide le autocertificazioni già rese in vigenza del DM 24 ottobre 2007.

Per la fruizione dei benefici, la verifica con il nuovo sistema si applica dal 1° luglio 2015 e deve riguardare il periodo in cui ricade l’erogazione o la fruizione dell’agevolazione.

Norme di coordinamento e settore spettacolo/sport professionistico

Dal 1° luglio 2015 sono abrogate le disposizioni incompatibili, tra cui il DM 24 ottobre 2007 e alcune norme speciali relative allo spettacolo. Le verifiche di regolarità nel settore dello spettacolo e dello sport professionistico seguono quindi la disciplina generale del Durc On Line.

Per tali settori:

  • il DURC è richiesto per contratti pubblici, concessioni, sovvenzioni e contributi;
  • l’esito negativo comporta l’attivazione dell’intervento sostitutivo da parte dell’amministrazione erogante;
  • per i debiti contributivi relativi ai periodi fino a dicembre 2014 e per quelli successivi a gennaio 2015 sono previste modalità di versamento distinte;
  • il "certificato di agibilità" resta invece disciplinato dalle norme speciali e continua a essere richiesto secondo le consuete modalità.

Nel settore sportivo professionistico, la regolarità richiesta per l’iscrizione ai campionati viene dichiarata esclusivamente tramite Durc On Line; la verifica può essere effettuata anche dalle Federazioni interessate, purché munite di delega.

Flusso operativo del servizio

La circolare descrive il funzionamento del servizio:

  1. l’utente accede al portale INPS o INAIL e seleziona "Durc On Line";
  2. può consultare una regolarità già presente, richiedere una nuova verifica o consultare la lista delle richieste;
  3. con "Consultazione regolarità" inserisce il codice fiscale e, se esiste un documento valido, può visualizzarlo o scaricarlo;
  4. con "Richiesta regolarità" inserisce codice fiscale e PEC;
  5. il sistema verifica se esiste già una richiesta precedente e, in tal caso, la collega al medesimo protocollo;
  6. vengono attivati i controlli nei diversi archivi e, per l’edilizia, anche nelle Casse Edili;
  7. la richiesta può restare in elaborazione fino a 6 ore, scadute le quali viene annullata se i sistemi non si sono allineati;
  8. se la regolarità è immediatamente accertata, viene prodotto il documento PDF; altrimenti la verifica continua e l’esito sarà comunicato via PEC;
  9. tramite "Lista Richieste" l’utente può seguire lo stato della domanda;
  10. il portale "owner" chiude il procedimento e genera, a seconda dell’esito, il "Durc On Line" o il documento di "Verifica regolarità contributiva".

La PEC utilizzata nella fase di accesso serve per tutte le comunicazioni sullo stato della richiesta e sull’esito finale.

Punti principali

Avvio del nuovo sistema e soggetti abilitati

Dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva verso INPS, INAIL e, ove previsto, Casse Edili avviene esclusivamente in via telematica e in tempo reale mediante il servizio "Durc On Line". Sono abilitati amministrazioni pubbliche, stazioni appaltanti, SOA, imprese e lavoratori autonomi per la propria posizione, delegati e, in caso di cessione di crediti certificati, banche o intermediari finanziari con delega. Per consulenti del lavoro e soggetti abilitati ex legge n. 12/1979 la verifica è possibile per conto dei soggetti che li hanno delegati.

Modalità di verifica e ambito oggettivo

La richiesta si effettua indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare; il sistema interroga gli archivi degli enti interessati e, per le imprese edili, anche delle Casse Edili competenti. La verifica riguarda i pagamenti scaduti entro l’ultimo giorno del secondo mese antecedente alla richiesta, purché siano scaduti anche i termini di presentazione delle denunce retributive. Sono inclusi i rapporti di lavoro subordinato, co.co.co. e autonomo, compresa la Gestione separata.

Requisiti di regolarità e soglie di non gravità

La regolarità sussiste in presenza di rateizzazioni attivate, sospensioni legali dei pagamenti, compensazioni accettate, contenzioso amministrativo o giudiziario pendente, sospensioni di cartelle o avvisi di addebito, nonché quando lo scostamento tra dovuto e versato non supera 150 euro, comprensivi di accessori. Per le rateazioni INPS rileva l’avvenuto pagamento della prima rata; per quelle dell’Agente della Riscossione la verifica automatizzata non rileva il debito se non risulta la decadenza nei sistemi INPS.

Esito positivo, validità e unicità del documento

In caso di esito positivo viene generato un documento PDF non modificabile denominato "Durc On Line", che riporta dati identificativi del soggetto, iscrizione agli enti, dichiarazione di regolarità, numero identificativo, data di verifica e scadenza. Il documento ha validità di 120 giorni, è consultabile e utilizzabile liberamente e, se già esistente in corso di validità, impedisce nuove richieste sul medesimo codice fiscale fino alla scadenza.

Irregolarità, invito a regolarizzare e intervento sostitutivo

Se emergono irregolarità il sistema avvia il procedimento di regolarizzazione: gli enti inviano l’invito via PEC, il soggetto ha 15 giorni per sanare le posizioni, e l’intero procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla prima richiesta. In caso di richiesta proveniente da una pubblica amministrazione, l’esito negativo può comportare l’intervento sostitutivo con pagamento diretto agli enti creditori. È escluso il silenzio-assenso; se il sistema non definisce l’esito entro 30 giorni, la richiesta viene annullata per cause tecniche.

Procedure concorsuali

La circolare disciplina in modo organico le principali procedure concorsuali: concordato con continuità aziendale, concordato in bianco, fallimento con esercizio provvisorio, amministrazione straordinaria e accordi sui debiti contributivi. In linea generale, la regolarità è riconosciuta solo se i crediti contributivi anteriori alla procedura sono stati insinuati o, nel concordato con continuità, se il piano prevede l’integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse Edili, oltre al regolare pagamento dei contributi successivi.

Ipotesi escluse dal Durc On Line e norme speciali

Fino al 1° gennaio 2017 restano in parte disciplinate con le vecchie modalità alcune ipotesi: DURC con crediti certificati, pagamenti di debiti PA maturati al 31 dicembre 2012, DURC per emersione lavoratori extracomunitari e DURC per lavori di ricostruzione nel cratere del sisma dell’Aquila. Restano inoltre confermate le regole speciali per benefici contributivi, con elenco delle violazioni ostative, e per il settore spettacolo e sport professionistico, per i quali il Durc On Line sostituisce le precedenti attestazioni ex Enpals.

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