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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19412/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello del Pubblico Ministero avverso il rifiuto di applicare la misura cautelare della custodia in carcere a carico di Sergio Rugolino per due ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso (capo C ed E). Il ricorso denunciava, tra l'altro, errata valutazione degli indizi e apparente illogicità della motivazione del Tribunale: mancata valutazione della rilevanza delle intercettazioni e del ruolo di soggetti quali Daniel Barillà e Gattuso, insufficiente considerazione delle utilità riconducibili alla cosca, omissione di prova del patto elettorale e della consapevolezza dei candidati della qualità mafiosa degli interlocutori, nonché errata esclusione dell'appartenenza di Rugolino alla cosca Rugolino sulla base di note di polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha motivato l'inammissibilità sia per la redazione disorganica e meramente ricostruttiva del ricorso, che rendeva necessaria un'interpretazione delle doglianze, sia perché il ricorrente era in realtà intento a sollecitare una diversa ricostruzione di merito non consentita in sede di legittimità. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia errato nel ritenere assenti gravi indizi della commissione dei delitti contestati a Rugolino: mancavano elementi a sostegno dell'impiego del metodo mafioso per il procacciamento dei posti, nonché prova certa della intraneità di soggetti chiave alla cosca e dell'effettiva esistenza di un patto. La Corte ha altresì respinto il tentativo di estendere la nozione di "appartenenza" elaborata per le misure di prevenzione alla fattispecie penale di cui all'art. 416-ter c.p., ribadendo che per la configurabilità del reato è richiesto o che il soggetto sia intraneo alla consorteria mafiosa oppure che il patto comprenda modalità di procacciamento dei voti con il metodo mafioso.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla nozione di 'metodo mafioso' e al ruolo della consorteria nella dinamica di condizionamento; la Corte ne usa i criteri per valutare se il procacciamento dei voti sia avvenuto con modalità mafiose.

  • art. 416-ter cod. pen.

    La Corte chiarisce che, dopo le modifiche (legge 21/05/2019, n.43), per la configurabilità dello scambio elettorale politico-mafioso è necessario o che il mediatore sia intraneo alla consorteria oppure che l'accordo preveda l'attuazione o la programmazione di un procacciamento di voti con metodo mafioso; non è consentita un'interpretazione estensiva analoga a quella delle misure di prevenzione.

  • legge 21 maggio 2019, n. 43

    Richiamata per evidenziare le modifiche al delitto di cui all'art. 416-ter c.p. e il diverso assetto probatorio richiesto dalla giurisprudenza successiva all'intervento normativo.

  • Sez. U. n. 111 del 30/11/2017 (sent. "Gattuso")

    La Corte ha ritenuto improprio trasferire la nozione di 'appartenenza' elaborata per le misure di prevenzione (sentenza Gattuso) al reato di scambio elettorale politico-mafioso, perché ciò comporterebbe un'analogia in malam partem e una estensione indebita della fattispecie penale.

Massime di principio

  • Per la configurabilità dello scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter) sono richieste prove che: a) il mediatore sia intraneo alla consorteria mafiosa e agisca per conto di essa, oppure b) l'accordo contempli l'attuazione o la programmazione di un procacciamento di voti con il metodo mafioso; l'assenza di tali elementi può escludere la gravità indiziaria necessaria per misure cautelari.
  • Non è consentito trasferire automaticamente definizioni o presunzioni elaborate per le misure di prevenzione (es. nozione estesa di 'appartenenza') alla configurazione del reato penale senza violare il divieto di analogia in malam partem.
  • In sede di cassazione non è possibile trasformare il ricorso in uno strumento per una nuova ricostruzione del merito: i motivi devono essere esposti in modo organico e non meramente ricostruttivo; una redazione disorganica può portare all'inammissibilità.
  • Per ottenere misure cautelari restrittive in ipotesi di reati a connotazione mafiosa, è necessario che emergano indizi gravi e specifici sull'uso del metodo mafioso o sulla intraneità del soggetto alla cosca; indizi generici o la semplice opacità di alcune condotte politiche possono non essere sufficienti.
  • La prova del 'patto' elettorale e della consapevolezza dei candidati della qualità mafiosa degli interlocutori è centrale: assenza di tali elementi ostacola la qualificazione del fatto come scambio politico-mafioso.

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