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Sentenza

Sentenza del 06/10/2016 n. 5267 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

VIOLAZIONI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO - QUADRO RW - OMESSA INDICAZIONE - Obbligo di dichiarazione - Sussiste - Disponibilità di investimenti e attività estere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fondata sull'omessa indicazione nel quadro RW è stata esclusa, poiché la contribuente non aveva più la disponibilità né la possibilità di movimentare gli investimenti e le attività estere conferiti nel trust. L'obbligo di monitoraggio fiscale è quindi collegato non soltanto alla titolarità formale o alla qualifica di beneficiario, ma anche alla concreta disponibilità dei beni.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo previsto dall'art. 4, comma 1, del d.l. 167/1990 di indicare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. In via generale, tale obbligo può gravare anche su soggetti che non siano beneficiari effettivi dei trasferimenti, quando abbiano la disponibilità o la possibilità di movimentare gli investimenti o le attività. Nel caso concreto, tuttavia, la contribuente aveva conferito i beni in un trust e aveva perso la disponibilità degli stessi, essendo amministrati dal trustee.

Norme richiamate

  • Art. 4, comma 1, d.l. 167/1990

    Obbligo di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

    L'obbligo di compilazione del quadro RW riguarda i detentori o titolari effettivi di investimenti e attività estere e può estendersi a chi, pur non essendo beneficiario effettivo dei trasferimenti, abbia la disponibilità o la possibilità concreta di movimentare tali beni. Non sussiste invece quando il soggetto abbia perso ogni potere di disposizione, come nel caso di beni validamente conferiti in un trust e amministrati esclusivamente dal trustee.

Massime di principio

  • L'obbligo di monitoraggio fiscale dipende dalla disponibilità concreta o dal potere di movimentazione dell'attività estera, non esclusivamente dalla titolarità formale o dalla qualifica di beneficiario.
  • La mera presenza di un trust non esclude automaticamente l'obbligo di compilare il quadro RW: occorre verificare se il disponente, il beneficiario o altro soggetto conservi poteri di controllo, utilizzo o movimentazione dei beni.
  • Quando il trasferimento al trust è effettivo e il trustee gestisce autonomamente i beni, con perdita della disponibilità da parte del contribuente, l'obbligo dichiarativo può venir meno.
  • La valutazione deve essere concreta e documentale: rilevano l'atto istitutivo, le clausole del trust, i poteri del trustee e ogni eventuale facoltà residua del contribuente sui beni esteri.

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