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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2156

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2156 della Commissione, del 7 novembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Kiełbasa piaszczańska» (IGP)

Normativa europea32017R2156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Kiełbasa piaszczańska" come IGP nel registro europeo delle DOP e IGP. La decisione consegue alla pubblicazione della domanda presentata dalla Polonia e all'assenza di opposizioni entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo è essenziale e contiene solo la registrazione, la classificazione del prodotto e le disposizioni finali su entrata in vigore e applicabilità diretta.

Iscrizione nel registro UE dell'indicazione geografica protetta "Kiełbasa piaszczańska" per un prodotto a base di carne.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica polacca "Kiełbasa piaszczańska", che viene registrata come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'effetto è valido in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, con applicazione diretta e obbligatoria. La registrazione riguarda il prodotto classificato nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Registrazione della IGP "Kiełbasa piaszczańska"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2156 della Commissione dispone l'iscrizione della denominazione "Kiełbasa piaszczańska" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e prende atto della conclusione positiva della procedura di registrazione, in assenza di opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione presentata dalla Polonia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione può essere registrata senza ulteriori passaggi procedurali.

Effetti della registrazione

L'articolo 1 stabilisce che "Kiełbasa piaszczańska" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, vale a dire un prodotto a base di carne, inclusi prodotti cotti, salati o affumicati. La registrazione produce effetti in tutto il territorio dell'Unione, con tutela uniforme della denominazione come regime di qualità riconosciuto a livello europeo.

Entrata in vigore e natura del regolamento

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

La denominazione "Kiełbasa piaszczańska" è iscritta nel registro come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Polonia, effettuata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, la denominazione deve essere registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità alimentareprodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

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