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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1993

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32017R1993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping relative a determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC. La Commissione constata che, in assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dumping è proseguito e che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe un rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Viene quindi confermato un dazio antidumping definitivo differenziato per società e mantenuta l'estensione del dazio a talune importazioni spedite da paesi terzi, con alcune esclusioni nominative.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC, con estensione a specifiche importazioni spedite da India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019510019 e 7019590019). Il regolamento riguarda in primo luogo le merci originarie della Repubblica popolare cinese e, per effetto dell'estensione antielusione, anche i medesimi prodotti spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dalla dichiarazione di origine, con specifiche esclusioni per taluni produttori indiani esentati. Le misure si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento e sostituiscono, in termini di mantenimento, le misure antidumping già in essere a seguito dell'originario regolamento n. 791/2011 e delle successive estensioni antielusione.

Dazio antidumping definitivo su tessuti in fibra di vetro a maglia aperta

Il regolamento interviene nell'ambito della difesa commerciale dell'Unione e conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping originariamente istituite sul prodotto proveniente dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base dei dati disponibili e dell'assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, ritiene che il dumping sia proseguito e che, senza il mantenimento delle misure, vi sarebbe un serio rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Procedura e contesto delle misure precedenti

Le misure in vigore derivano dal regolamento (UE) n. 791/2011, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo tra il 48,4 % e il 62,9 % sulle importazioni originarie della RPC. In seguito, tali misure erano state estese per antielusione a importazioni spedite dalla Malaysia, da Taiwan, dalla Thailandia, dall'India e dall'Indonesia, nonché a taluni tessuti leggermente modificati. Il regolamento ricorda anche una successiva esenzione per alcuni produttori indiani.

Ambito oggettivo e definizione del prodotto

Il prodotto interessato è costituito da alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00, con i corrispondenti codici TARIC 7019510019 e 7019590019. La Commissione conferma che il prodotto in esame, quello fabbricato nel paese di riferimento e quello prodotto nell'Unione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Riesame in previsione della scadenza e collaborazione delle parti

Il riesame è stato avviato su domanda dell'Alliance for the Defence of Open Mesh Fabrics, presentata per conto di produttori che rappresentavano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione. L'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo 1 luglio 2015-30 giugno 2016, mentre l'analisi delle tendenze copre il periodo 1 gennaio 2013-fine PIR. Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato; sono state invece acquisite informazioni da produttori dell'Unione, dal produttore del paese di riferimento e da alcune altre parti interessate. La Commissione ha utilizzato, per quanto necessario, i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Scelta del paese di riferimento e determinazione del valore normale

La Commissione ha confermato il Canada come paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, ritenendolo più adeguato dell'India per dimensioni produttive, struttura dei costi e rappresentatività delle vendite interne. Il valore normale è stato determinato sulla base dei dati del produttore canadese collaborante, verificando la rappresentatività delle vendite interne e, per ciascun tipo di prodotto, la sussistenza di vendite nell'ambito di normali operazioni commerciali. Dove non ricorrevano le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, il valore normale è stato costruito sommando costi medi di produzione, SGAV e profitto.

Margine di dumping e ruolo dell'adeguamento per la qualità

A seguito della divulgazione delle conclusioni, la Commissione ha rivalutato l'incidenza della qualità del prodotto e ha accolto le osservazioni del richiedente secondo cui i produttori cinesi avevano migliorato il livello qualitativo dei loro prodotti, rendendo non più giustificato l'adeguamento per la qualità applicato nell'inchiesta originaria. In assenza di prova contraria da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha concluso che il margine di sottoquotazione, calcolato senza adeguamento per la qualità, era del 22,5 % e che il margine di dumping stimato nello scenario ritenuto più prudente era pari al 35,1 %, confermando comunque la presenza di dumping durante il periodo di riesame.

Rischio di reiterazione del dumping

La Commissione ha ritenuto probabile la reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure, alla luce di tre elementi principali: la notevole capacità produttiva inutilizzata in Cina, l'attrattiva del mercato dell'Unione e la prosecuzione, seppur in volumi modesti, di esportazioni a prezzi di dumping. La capacità inutilizzata in Cina è stata stimata, in via prudenziale, in non più di 406 milioni di metri quadri, pari a circa il 57 % del consumo dell'Unione nel periodo di riesame. Il mercato dell'Unione è stato considerato attrattivo per i produttori cinesi sia per i livelli di prezzo sia per le precedenti quote di mercato e le pratiche di elusione già accertate.

Situazione dell'industria dell'Unione e rischio di reiterazione del pregiudizio

L'industria dell'Unione, composta da 22 produttori noti, è stata ritenuta complessivamente in buona salute durante il periodo in esame. Sono aumentati produzione, capacità, vendite, quota di mercato, occupazione, flusso di cassa e redditività; i prezzi di vendita sono diminuiti ma in larga misura seguendo la riduzione dei costi di produzione. La Commissione ha quindi escluso un pregiudizio notevole attuale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, ma ha ritenuto probabile la reiterazione del pregiudizio qualora le misure fossero abrogate, poiché un forte incremento delle importazioni cinesi a prezzi di dumping eserciterebbe pressione sui prezzi e sottrarrebbe volumi all'industria europea.

Interesse dell'Unione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l'interesse dell'Unione e non ha rilevato motivi contrari al mantenimento delle misure. L'industria dell'Unione risulta aver beneficiato delle misure precedenti, recuperando quote di mercato e realizzando investimenti; importatori e utilizzatori non hanno collaborato in modo tale da evidenziare un pregiudizio prevalente derivante dal mantenimento dei dazi.

Misure definitive e regime applicativo

L'articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo e ne stabilisce le aliquote per singole società e per le altre imprese, con i relativi codici addizionali TARIC. Il paragrafo 3 estende il dazio ai medesimi prodotti spediti da India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia, con esclusioni per specifici produttori indiani. Il paragrafo 5 prevede una procedura per l'inclusione di nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino determinati requisiti di assenza di esportazioni pregresse, assenza di collegamenti con operatori soggetti a misure e successiva effettiva esportazione o impegno irrevocabile a esportare.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e conferma delle misure

È mantenuto e istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC, a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto interessato

Il prodotto è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00.

Aliquote del dazio antidumping

Sono previste aliquote differenziate: 62,9 % per Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd e per tutte le altre società non specificamente indicate; 48,4 % per Grand Composite Co., Ltd e la collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd; 60,7 % per Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd; 57,7 % per le società elencate nell'allegato; codici addizionali TARIC specifici sono indicati per ciascuna categoria.

Estensione ad importazioni spedite da paesi terzi

Il dazio è esteso alle importazioni dei medesimi tessuti spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dall'origine dichiarata. Sono previste esclusioni per Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd e Pyrotek India Pvt. Ltd per le spedizioni dall'India.

Nuovi produttori esportatori

Un nuovo produttore esportatore della RPC può ottenere la modifica dell'allegato e l'inclusione tra le società collaboranti non campionate, soggette al dazio medio ponderato del 57,7 %, se dimostra di non aver esportato nel periodo 1 aprile 2009-31 marzo 2010, di non essere collegato agli esportatori/produttori soggetti a misure e di aver effettuato esportazioni nell'Unione o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare dopo tale periodo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialedoganeantielusione

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