Regolamento (UE) 2017/1989
Regolamento (UE) 2017/1989 della Commissione, del 6 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 12 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna lo IAS 12 per chiarire quando e come rilevare attività fiscali differite connesse a perdite non realizzate, in particolare nel caso di strumenti di debito valutati al fair value. L’intervento deriva dalle modifiche IASB del 19 gennaio 2016 ed è stato considerato idoneo ai fini dell’adozione nell’Unione. Le modifiche si applicano retroattivamente agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2017, con obbligo di informativa in caso di applicazione anticipata.
Modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’ordinamento UE gli emendamenti allo IAS 12 sulle attività fiscali differite relative a perdite non realizzate.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese e agli emittenti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, mediante l’aggiornamento dello IAS 12 incluso nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008. Le nuove disposizioni devono essere applicate per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2017 o successivamente; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE. Non contiene esclusioni soggettive ulteriori, ma disciplina in modo specifico il trattamento contabile di determinate differenze temporanee deducibili legate a strumenti di debito valutati al fair value.
Modifica dello IAS 12 sulle attività fiscali differite per perdite non realizzate
Il regolamento (UE) 2017/1989 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’Unione le modifiche allo IAS 12 pubblicate dallo IASB il 19 gennaio 2016. L’intervento mira a chiarire il trattamento contabile delle attività fiscali differite collegate a perdite non realizzate, in particolare quando l’attività sottostante è valutata al fair value.
Contesto e finalità dell’intervento
Dai considerando emerge che le modifiche IASB sono state valutate positivamente dall’EFRAG ai fini dei criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. La Commissione ritiene quindi necessario aggiornare il regolamento (CE) n. 1126/2008 per assicurare coerenza del quadro contabile UE e certezza del diritto, tenuto conto che lo IASB aveva fissato al 1° gennaio 2017 la data di efficacia delle modifiche.
Ambito soggettivo e applicativo
Il regolamento si rivolge alle imprese che applicano gli IAS/IFRS adottati nell’Unione e aggiorna il contenuto dello IAS 12 incluso nel regolamento (CE) n. 1126/2008. Le nuove regole si applicano al più tardi dal primo esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio 2017 o successivamente; il testo dell’allegato prevede inoltre che l’entità applichi le modifiche retroattivamente secondo lo IAS 8. È consentita l’applicazione anticipata, con obbligo di indicazione in bilancio se l’opzione è esercitata.
Principio generale sulla rilevazione delle attività fiscali differite
Il paragrafo 24, richiamato nel testo, conferma il principio per cui un’attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili quando sia probabile la realizzazione di redditi imponibili contro cui tali differenze possano essere utilizzate. Restano fermi i casi di esclusione legati alla rilevazione iniziale di attività o passività in operazioni che non sono aggregazioni aziendali e che non incidono né sull’utile contabile né sul reddito imponibile.
Differenze temporanee deducibili e strumenti finanziari al fair value
La modifica al paragrafo 26, lettera d), chiarisce che una differenza temporanea deducibile può sorgere quando un’attività è iscritta o rivalutata al fair value senza corrispondente adeguamento fiscale. L’esempio introdotto mostra il caso di uno strumento di debito acquistato a 1 000 CU e valutato al fair value a 918 CU alla fine dell’anno 2: poiché ai fini fiscali il valore resta pari al costo originario, la differenza di 82 CU genera una differenza temporanea deducibile. L’esempio evidenzia che tale conclusione vale indipendentemente dal fatto che l’impresa intenda recuperare il valore contabile tramite vendita, mantenimento e incasso dei flussi contrattuali, o una combinazione dei due.
Valutazione dei redditi imponibili futuri e restrizioni fiscali
Il nuovo paragrafo 27A introduce un criterio di verifica ulteriore: l’impresa deve considerare se la normativa tributaria limiti le fonti di reddito imponibile contro cui può utilizzare la deduzione derivante dall’annullamento della differenza temporanea deducibile. Se non vi sono restrizioni, la differenza si considera insieme a tutte le altre differenze temporanee deducibili; se invece vi sono vincoli, la valutazione va circoscritta alle differenze della stessa categoria di reddito.
Casi in cui l’attività fiscale differita è rilevata
I paragrafi 28 e 29 disciplinano il test di probabilità in presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti o insufficienti. Quando esistono differenze temporanee imponibili sufficienti, l’attività fiscale differita può essere rilevata nell’esercizio in cui sorgono le differenze temporanee deducibili, considerando il medesimo soggetto d’imposta e la stessa autorità fiscale, nonché eventuali regole di tax loss carry back o carry forward. Se invece le differenze temporanee imponibili non sono sufficienti, la rilevazione avviene solo nella misura in cui sia probabile disporre di redditi imponibili sufficienti nella medesima giurisdizione e per il medesimo soggetto, oppure esista una pianificazione fiscale idonea a generare tali redditi negli esercizi appropriati.
Stima del reddito imponibile futuro e attività valutate al fair value
Il nuovo paragrafo 29A chiarisce che la stima del reddito imponibile futuro può includere il recupero di attività a un importo superiore al valore contabile, se esistono prove sufficienti della probabilità di conseguire tale importo. In particolare, per le attività valutate al fair value, l’entità deve valutare se abbia elementi sufficienti per ritenere probabile un recupero superiore al valore contabile; l’esempio indicato è quello di uno strumento di debito a tasso fisso che si prevede di detenere fino a incassarne i flussi contrattuali.
Entrata in vigore e tecnica normativa
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Aggiornamento dello IAS 12 nel regolamento (CE) n. 1126/2008
L’articolo 1 dispone che il principio contabile internazionale IAS 12 Imposte sul reddito, contenuto nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento.
Decorrenza applicativa per le imprese
Ai sensi dell’articolo 2, le imprese devono applicare le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2017 o successivamente. L’allegato IAS 12 prevede inoltre l’applicazione retroattiva secondo lo IAS 8 e consente l’applicazione anticipata, con obbligo di indicazione se utilizzata.
Chiarimento sulla rilevazione delle attività fiscali differite
Le modifiche precisano che un’attività fiscale differita si rileva per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile la realizzazione di un reddito imponibile contro cui utilizzarle, salvo il caso di rilevazione iniziale di attività o passività in operazioni non costituenti aggregazioni aziendali e che non incidono su utile contabile o reddito imponibile.
Differenze temporanee deducibili e strumenti valutati al fair value
Viene chiarito, tramite un nuovo esempio e la modifica del paragrafo 26, lettera d), che una differenza temporanea deducibile può sorgere quando un’attività è iscritta al fair value o rivalutata senza corrispondente rettifica fiscale, se il valore fiscale supera il valore contabile. L’esempio relativo a uno strumento di debito mostra una differenza temporanea deducibile di 82 CU quando il valore contabile scende a 918 CU a fronte di un valore fiscale di 1 000 CU.
Valutazione della probabilità di utilizzo della differenza temporanea deducibile
Il nuovo paragrafo 27A impone di verificare se la normativa tributaria limiti le fonti di reddito imponibile contro cui dedurre l’annullamento della differenza temporanea deducibile. In assenza di restrizioni, la differenza si valuta insieme a tutte le altre differenze temporanee deducibili; se invece vi sono limiti specifici, la valutazione avviene solo con le differenze della stessa tipologia di reddito.
Criteri per la rilevazione delle attività fiscali differite
I paragrafi 28 e 29 disciplinano il caso in cui esistano o meno differenze temporanee imponibili sufficienti. L’attività fiscale differita si rileva se è probabile disporre di redditi imponibili sufficienti nella stessa giurisdizione e per lo stesso soggetto d’imposta, tenendo conto anche di eventuali tax loss carry back o carry forward, oppure se esiste una pianificazione fiscale che consenta di conseguire redditi imponibili negli esercizi appropriati.
Stima del reddito imponibile futuro e attività valutate al fair value
Il nuovo paragrafo 29A specifica che la stima del reddito imponibile futuro può includere il recupero di alcune attività per un importo superiore al valore contabile, se vi sono prove sufficienti della probabile capacità di recupero. Per le attività valutate al fair value, occorre verificare se esistano prove sufficienti per ritenere probabile il recupero a un importo superiore al valore contabile, ad esempio quando si intende detenere uno strumento di debito a tasso fisso e riscuoterne i flussi contrattuali.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando e il paragrafo 98G dello IAS 12 prevedono l’applicazione retroattiva delle modifiche a partire dai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2017 o da data successiva, con facoltà di applicazione anticipata e relativa informativa.
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