Regolamento (UE) 2017/1992
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1992 della Commissione, del 6 novembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento iscrive «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» nel registro delle IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. A seguito di un’opposizione della Slovenia, la Commissione ha ritenuto comunque sussistenti i presupposti per la registrazione, ma ha previsto una deroga transitoria per un operatore sloveno già attivo sul mercato. Viene inoltre chiarito che la componente non geografica «kulen»/«kulin» può continuare a essere usata, anche in traduzione, nel rispetto del diritto dell’Unione.
Iscrizione della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP) e disciplina transitoria per l’uso del nome da parte di un operatore sloveno.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al prodotto agricolo e alimentare rientrante nella classe 1.2 dei prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) e concerne la registrazione a livello اتح europeo della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» come IGP. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con particolare rilievo per gli operatori che commercializzano prodotti con tale denominazione o con la componente non geografica «kulen»/«kulin». È prevista un’esclusione/deroga temporanea a favore dell’impresa slovena Celjske mesnine d.d., che può continuare a usare la denominazione «Slavonski kulen» per prodotti non conformi al disciplinare per 5 anni dall’entrata in vigore.
Iscrizione della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1992 della Commissione dà attuazione al sistema di tutela delle indicazioni geografiche previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012, iscrivendo la denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» nel registro delle DOP e IGP. La decisione segue la procedura di opposizione avviata dalla Slovenia, ma la Commissione conclude che la denominazione possiede i requisiti per la registrazione come IGP.
Procedura di opposizione e valutazione della Commissione
La domanda presentata dalla Croazia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Slovenia aveva presentato opposizione, poi ritenuta ammissibile dalla Commissione, che aveva quindi invitato le parti ad avviare consultazioni per tre mesi. Poiché non è stato raggiunto alcun accordo, la Commissione ha adottato la decisione finale tenendo conto dell’esito delle consultazioni e delle argomentazioni esposte nell’opposizione.
Motivi della registrazione e tutela dell’identità della denominazione
La Commissione prende atto dell’argomento dell’opponente secondo cui esisterebbe in Slovenia un prodotto denominato «Slavonski kulen» commercializzato legalmente da oltre 25 anni da Celjske mesnine d.d., con elementi di prova circa la commercializzazione in Slovenia, in altri Stati membri e in paesi terzi. Viene rilevato che non sono state fornite prove che l’uso del nome in Slovenia sfruttasse la reputazione della denominazione croata o inducesse in errore i consumatori sull’origine del prodotto. Nonostante ciò, la Commissione ritiene che la registrazione come IGP e il conseguente divieto di uso del nome avrebbero inciso sull’esistenza dell’identica denominazione già utilizzata dal produttore sloveno; per questo, pur riconoscendo i requisiti per la registrazione, introduce una misura transitoria.
Disciplina transitoria per l’operatore sloveno
In considerazione del fatto che il prodotto sloveno era legalmente commercializzato con tale denominazione per un periodo superiore a 5 anni ma inferiore a 25 anni, l’articolo 3 autorizza Celjske mesnine d.d. a continuare l’uso della denominazione «Slavonski kulen» per 5 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. La finalità è consentire un adattamento progressivo della commercializzazione alla nuova situazione di mercato.
Uso della componente non geografica «kulen»/«kulin»
Il considerando 11 e l’articolo 2 chiariscono che, pur essendo protetta la denominazione nel suo complesso, la componente non geografica «kulen»/«kulin», intesa come indicazione di un tipo di salsiccia, può continuare a essere usata in tutta l’Unione, anche in traduzione. Tale uso resta però subordinato al rispetto dei principi e delle norme dell’ordinamento dell’Unione europea.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per gli atti regolamentari dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione come IGP
L’articolo 1 registra la denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» come indicazione geografica protetta. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2, prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.), richiamando l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Uso della componente non geografica della denominazione
L’articolo 2 consente che il termine «kulen»/«kulin» continui a essere utilizzato, anche in traduzione, in tutta l’Unione europea, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea.
Deroga transitoria per Celjske mesnine d.d.
L’articolo 3 autorizza l’impresa slovena Celjske mesnine d.d. a continuare a utilizzare la denominazione «Slavonski kulen» per prodotti non conformi al disciplinare della IGP per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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