Regolamento (UE) 2017/1990
Regolamento (UE) 2017/1990 della Commissione, del 6 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 7 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il corpus degli IFRS adottati nell'Unione modificando lo IAS 7, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza sulle variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento. Viene introdotto un obbligo specifico di informativa che consenta agli مستخ utilizzatori del bilancio di distinguere tra variazioni dovute a flussi finanziari e variazioni non monetarie. L'applicazione è retrodatata al 1o gennaio 2017, con facoltà di applicazione anticipata e senza obbligo di dati comparativi al primo esercizio di applicazione.
Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire le modifiche allo IAS 7 sul rendiconto finanziario, imponendo una nuova informativa sulle variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati nell'UE ai sensi del regolamento (CE) n. 1126/2008, con riferimento allo IAS 7 Rendiconto finanziario. Le modifiche riguardano la presentazione e l'informativa nel bilancio consolidato o d'esercizio, a seconda dell'ambito di applicazione degli IFRS nell'Unione. Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1o gennaio 2017 o successivamente; è consentita l'applicazione anticipata e non è richiesta l'informativa comparativa al primo utilizzo.
Modifica dello IAS 7 Rendiconto finanziario
Il regolamento n. 2017/1990 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire le modifiche apportate dall'IASB allo IAS 7. La finalità è rafforzare l'informativa di bilancio sulle attività di finanziamento, così da consentire agli utilizzatori di comprendere meglio le variazioni delle passività connesse a tali attività, incluse quelle non monetarie.
Contesto e finalità della modifica
La Commissione richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 1126/2008 aveva già adottato i principi contabili internazionali vigenti al 15 ottobre 2008. Successivamente, l'IASB ha pubblicato, il 29 gennaio 2016, modifiche allo IAS 7 volte a chiarire e migliorare le informazioni sulle attività di finanziamento. La consultazione dell'EFRAG ha confermato che tali modifiche soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Ambito della nuova informativa
Con i paragrafi 44A-44E, lo IAS 7 richiede che l'entità fornisca informazioni idonee a valutare le variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento, distinguendo tra:
- variazioni derivanti dai flussi finanziari da attività di finanziamento;
- variazioni derivanti dall'ottenimento o dalla perdita del controllo di controllate o di altre aziende;
- effetti delle variazioni dei tassi di cambio;
- variazioni del fair value;
- altre variazioni.
Il paragrafo 44C precisa che rientrano nella definizione le passività i cui flussi finanziari sono o saranno classificati nel rendiconto finanziario come flussi di finanziamento. L'obbligo informativo si estende anche alle variazioni di attività finanziarie, come le attività di copertura di passività di finanziamento, quando i relativi flussi siano o saranno inclusi nei flussi di finanziamento.
Modalità di adempimento
Il regolamento indica una modalità esemplificativa di compliance: la presentazione, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, di una riconciliazione tra saldi iniziali e finali delle passività derivanti da attività di finanziamento, comprensiva delle variazioni rilevanti. In tal caso, l'entità deve fornire informazioni sufficienti a collegare gli elementi della riconciliazione al prospetto patrimoniale-finanziario e al rendiconto finanziario.
Se l'informativa sulle passività di finanziamento è presentata insieme a quella relativa ad altre attività e passività, deve essere tenuta separata e distinta dalle altre variazioni.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede che le imprese applichino le modifiche al più tardi dal primo esercizio finanziario che inizi il 1o gennaio 2017 o successivamente. Il paragrafo 60, inserito nello IAS 7, consente l'applicazione anticipata e chiarisce che alla prima applicazione non è richiesta l'informativa comparativa relativa agli esercizi precedenti.
Natura giuridica del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dello IAS 7 nel regolamento (CE) n. 1126/2008
L'articolo 1 dispone che il principio contabile internazionale IAS 7 Rendiconto finanziario, incluso nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato conformemente all'allegato del regolamento. Le modifiche introdotte riguardano i paragrafi 44A-44E e il paragrafo 60 dello IAS 7.
Nuova informativa sulle passività derivanti da attività di finanziamento
I paragrafi 44A-44E impongono all'entità di fornire informazioni che consentano di valutare le variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento, distinguendo tra variazioni derivanti dai flussi finanziari e variazioni non in disponibilità liquide. Devono essere indicate, se pertinenti, le variazioni dovute a flussi di finanziamento, acquisizione o perdita di controllo di controllate o altre aziende, effetti delle variazioni dei tassi di cambio, variazioni del fair value e altre variazioni.
Definizione e perimetro dell'informativa
Il paragrafo 44C definisce le passività derivanti da attività di finanziamento come quelle i cui flussi finanziari sono o saranno classificati nel rendiconto finanziario tra i flussi di finanziamento. L'informativa si estende anche alle variazioni di attività finanziarie, ad esempio attività di copertura di passività di finanziamento, se i relativi flussi finanziari sono stati o saranno inclusi nei flussi finanziari di finanziamento.
Modalità di presentazione della riconciliazione
Il paragrafo 44D prevede che uno dei modi per adempiere all'obbligo informativo consista nel presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria una riconciliazione dei saldi iniziali e finali delle passività di finanziamento, includendo le variazioni rilevanti. In tal caso, l'entità deve fornire elementi sufficienti a collegare la riconciliazione al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e al rendiconto finanziario.
Separata evidenza rispetto ad altre attività e passività
Il paragrafo 44E stabilisce che, se l'informativa è fornita insieme a quella relativa a variazioni di altre attività e passività, le variazioni delle passività derivanti da attività di finanziamento devono essere presentate distintamente dalle altre variazioni.
Entrata in vigore e applicazione nel tempo
L'articolo 2 impone alle imprese di applicare le modifiche a partire dal primo esercizio finanziario che inizi il 1o gennaio 2017 o successivamente. Il paragrafo 60 dello IAS 7, come modificato, conferma l'applicazione dai bilanci degli esercizi iniziati dal 1o gennaio 2017 o da data successiva, consente l'applicazione anticipata e prevede che, alla prima applicazione, non sia necessario fornire informazioni comparative sui periodi precedenti.
Obbligatorietà e diretta applicabilità
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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