Sentenza del 22/02/2021 n. 218 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Costituzione del resistente oltre il termine dell'art. 23 del D.Lgs. 546/1992 - Nullità della costituzione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava intimazione, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e cartelle di pagamento per molteplici censure: nullità/inesistenza degli atti per firma di soggetto non legittimato e notifica via PEC senza firma digitale; nullità delle cartelle per irregolarità/notifiche inesistenti; prescrizione dei crediti (diverse durate a seconda del tributo); nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per presunta violazione dell'art. 67 DPR 600/73; carenza di controllo e di motivazione negli atti; nonché deduceva la tardività o irregolarità della costituzione in giudizio dell'Agenzia (anche perché effettuata per via telematica e/o da soggetto privo di delega). L'appello contestava la decisione della CTP che aveva rigettato i ricorsi (salvo questioni non tributarie per le quali aveva dichiarato difetto di giurisdizione).
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto ammissibile la costituzione del resistente anche oltre i termini previsti dal d.lgs. 546/1992, anche oralmente in udienza, poiché la norma non prevede la sanzione dell'inammissibilità e l'esclusione ostricherebbe il diritto di difesa (art. 24 Cost.). Ha ritenuto lecita la costituzione telematica alla luce del d.lgs. 119/2018 (interpretazione autentica dell'art. 16 bis del d.lgs. 546/1992). Ha escluso vizi relativi alla legittimazione dei sottoscrittori (trasferimento in blocco del personale di Equitalia all'Agenzia delle Entrate Riscossione con la conversione del D.L. 193/16). Ha dichiarato inammissibili le impugnazioni delle cartelle per le quali il contribuente aveva presentato istanze di definizione agevolata (acquiescenza) e ha giudicato infondati i profili di prescrizione in presenza di atti interruttivi (preavvisi, rateazioni, comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, intimazioni). Ha inoltre ritenuto non adeguata la contestazione generica delle copie dei documenti (disconoscimento non circostanziato). Ha confermato liquidazione delle spese di grado pari a euro 15.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 32
Termine previsto per la produzione di memorie e documenti; tuttavia la costituzione del resistente è consentita fino all'udienza di discussione anche oralmente; il termine di cui all'art.32 non impone la sanzione automatica dell'inammissibilità della costituzione tardiva.
d.lgs. 31 dicembre 1992 (art. 16 bis interpretato dalla legge di interpretazione autentica d.lgs. 119/2018, art.16 comma 1)
La produzione e le comunicazioni telematiche sono ammesse in ogni grado di giudizio indipendentemente dalla modalità iniziale adottata dalla controparte; la costituzione telematica dell'Agenzia è quindi valida anche se il ricorso introduttivo era cartaceo.
Costituzione Italiana, art. 24
Garantisce il diritto di difesa; l'esclusione della costituzione tardiva del resistente, quando non prevista espressamente come sanzione, può violare questo diritto.
D.L. 193/2016 (convertito con legge n.225/2016)
Ha previsto il trasferimento in blocco del personale delle società del gruppo Equitalia all'Agenzia delle Entrate Riscossione; ciò legittima gli atti sottoscritti dal personale così trasferito senza necessità di nuova selezione pubblica.
DPR 600/1973, art. 67
Rilevato dalla parte, ma la Commissione ha stabilito che la norma regola l'attività impositiva (Agenzia delle Entrate) e non l'attività di esazione (Agenzia delle Entrate Riscossione), perciò non è applicabile agli atti di riscossione impugnati.
DPR 602/1973, artt. 1 e 42
Le disposizioni riguardano la formazione degli atti impositivi e non possono essere invocate per censurare atti di esazione dell'ente riscossore; non sono quindi rilevanti nel caso di specie.
Codice civile, artt. 2946 e 2948
Richiamati in tema di prescrizione: la durata della prescrizione varia a seconda della natura del credito (es. 10 anni per crediti erariali, 5 anni per tributi locali, 3 anni per bollo auto); tuttavia la prescrizione può essere interrotta da atti del creditore (preavvisi, richieste di rateazione, intimazioni, comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria).
Codice di procedura civile, artt. 182 e 82
Richiamati in relazione alla procura e agli atti processuali: la procura notarile generale a favore del rappresentante della resistente è atto inerente al procedimento giurisdizionale e non è stata ritenuta viziata.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 2925/2010, Cass. ord. 16098/2018, Cass. 20863/2017, Cass. 10037/2017, ecc.)
Richiamata per confermare che la costituzione orale è ammessa fino all'udienza, che il fascicolo di parte si incorpora nel fascicolo d'ufficio, che l'invio della raccomandata informativa ai familiari è formalità sufficiente ai fini della notifica ex art.60 DPR 600/1973, e che la sola eccezione generica di mancata notifica o disconoscimento non è sufficiente senza contestazioni circostanziate.
Massime di principio
- La costituzione del resistente tardiva è ammissibile fino all'udienza di discussione e anche oralmente: la norma procedurale che fissa termini non impone automaticamente la sanzione dell'inammissibilità se non espressamente prevista.
- La possibilità di utilizzo della modalità telematica è indipendente dalla modalità adottata dalla controparte: dopo il d.lgs. 119/2018 le parti possono costituirsi e depositare telematicamente in ogni grado.
- La legittimazione dei sottoscrittori degli atti di riscossione può derivare dal trasferimento normativo del personale (norme di conversione del D.L. 193/2016); le obiezioni sulla mancanza di delega o sulla firma richiedono specifiche contestazioni e non sono automaticamente decisive.
- Le norme che regolano l'attività impositiva (es. art.67 DPR 600/1973, artt.1 e 42 DPR 602/1973) non si applicano automaticamente all'attività di riscossione; va distinto tra competenze dell'Amministrazione finanziaria e dell'ente riscossore.
- Le eccezioni di prescrizione devono essere valutate caso per caso tenendo conto degli atti interruttivi (rateazioni, preavvisi di fermo, intimazioni, comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria): la mera allegazione generica di mancata notifica o di prescrizione non basta.
- La formulazione generica del disconoscimento di copie non è efficace: il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato per essere idoneo a impedire l'utilizzo probatorio delle copie.
- La presentazione di istanze di definizione agevolata o la richiesta di rateazione possono comportare acquiescenza o interrompere la prescrizione, con conseguenze di inammissibilità o di perdita del vizio impugnato.
- La liquidazione delle spese segue le tariffe e può essere aumentata per la particolare complessità della controversia o per la condotta della parte; il giudice può condannare d'ufficio alle spese e a maggiorazioni ex art.96 c.p.c. quando dovuto.
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