Sentenza del 27/10/2015 n. 8572 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Giudicato esterno - Identiche questioni di fatto e di diritto, ma diverse annualità - Vincolante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl secondo giudice non può riesaminare il medesimo punto di fatto o di diritto già definitivamente accertato e risolto nel primo giudizio. Pertanto, il giudicato formatosi sulla precedente annualità si estende alla controversia relativa ad annualità diverse, nei limiti in cui sussista identità delle questioni decisive e delle parti.
Esito
Favorevole al non determinabile
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del principio del giudicato esterno nel processo tributario. Una decisione divenuta definitiva in un precedente giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, può produrre effetti vincolanti anche in un successivo giudizio relativo a una diversa annualità, quando l'accertamento precedente costituisce la premessa logico-giuridica indispensabile della nuova controversia.
Norme richiamate
Principio del giudicato esterno
"La decisione presa definitivamente in altro giudizio tra le medesime parti, riguardante identiche questioni di fatto e di diritto, sebbene per annualità diversa, è suscettibile di dispiegare i propri effetti oltre i limiti della controversia nel cui ambito si è formato il giudicato"
Il giudicato esterno vincola il giudice di un diverso processo quando la precedente decisione definitiva riguarda lo stesso punto fattuale e giuridico, anche se il nuovo giudizio concerne un'annualità differente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una sentenza definitiva può avere efficacia vincolante anche oltre l'annualità oggetto del giudizio originario, se la questione risolta è identica e costituisce il presupposto logico indispensabile del nuovo giudizio.
- L'effetto vincolante richiede normalmente identità delle parti, definitività della precedente decisione e identità sostanziale della questione di fatto e di diritto; la sola somiglianza tra controversie non è sufficiente.
- Il giudice del secondo processo non può riesaminare una questione già definitivamente decisa, ma può valutare gli elementi realmente diversi relativi alla nuova annualità.
- La diversa annualità non esclude automaticamente il giudicato esterno, soprattutto quando il fatto o il rapporto tributario accertato presenta carattere stabile e si ripropone senza variazioni decisive.
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